Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27349 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27349 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA MINORENNI DI BOLOGNA nei confronti di: MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI MODENA
con l’ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORV. MINORI di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede dichiararsi la competenza dell’Ufficio di sorveglianza di Reggio Emilia.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 15 dicembre 2022 il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in funzione di Magistrato e Tribunale di sorveglianza, ha sollevato conflitto di competenza con il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia (rectius di Modena) in ordine alla decisione sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da NOME COGNOME.
COGNOME, nato il DATA_NASCITA, ha avanzato tale richiesta al Magistrato di sorveglianza di Modena, essendo detenuto presso quel carcere per adulti ma non ancora venticinquenne, in relazione ad un cumulo di pena nel quale sono comprese due condanne relative a reati commessi da minorenne. Il Magistrato di sorveglianza di Modena si è perciò dichiarato incompetente, ritenendo competente il Tribunale per i Minorenni di Bologna in funzione di Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 448/1988
Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in tale funzione, ha però rilevato che il COGNOME è detenuto in carceri per adulti sin dal 04/09/2018, inizialmente in misura cautelare per reati commessi da adulto, ed ha ivi già scontato le pene relative alle condanne riportate da minore, dovendo la detenzione essere imputata prima alle condanne subite da minorenne e poivquelle riportate da maggiorenne. Inoltre, come stabilito dall’art. 10, comma 5, d.lgs. n. 121/2018, in tali ipotesi l’esecuzione della pena non segue più le modalità previste per i minorenni, ed in un caso analogo la Corte di cassazione ha stabilito la competenza del Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni solo se questo ha disposto l’estensione dell’esecuzione minorile ad una condanna relativa al reato commesso da maggiorenne, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 121/2018.
Ha perciò sollevato conflitto di competenza con l’Ufficio rimettente.
Il AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi la competenza dell’Ufficio di sorveglianza di Reggio Emilia (rectius Modena).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto di competenza deve essere risolto in favore del Magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del COGNOME, cioè
quello di Modena, anziché quello di Reggio Emilia, erroneamente indicato dal Tribunale ricorrente.
L’art. 10 d.lgs. n. 121/2018 disciplina in modo esplicito il caso del soggetto condannato per reati commessi da minore, ma già detenuto, per altri reati, in carceri per adulto, prescrivendo al quinto comma che: «Se il condannato per reati commessi da minorenne abbia fatto ingresso in un istituto per adulti in custodia cautelare o in espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età, non si fa luogo all’esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni».
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In applicazione di citteste norma, gr Corte di cassazione ha stabilito che «In caso di cumulo di pene concorrenti per reati commessi dal condannato prima e dopo il raggiungimento della maggiore età, l’esercizio delle funzioni di sorveglianza spetta al magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni solo qualora questo abbia disposto l’estensione dell’esecuzione minorile ad un titolo esecutivo relativo a reato commesso da maggiorenne ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121». (Sez. 1, n. 2338 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280223) Nella motivazione di questa sentenza viene altresì precisato, richiamando la giurisprudenza precedente, che non sussiste alcuna perpetuatio jurischtionis in favore della competenza del Tribunale di sorveglianza per i minori, se non nel caso stabilito dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 121/2018.
Nel presente caso, secondo il Tribunale per i minorenni che ha sollevato il conflitto di competenza, il COGNOME, soggetto ultradiciottenne ma infraventicinquenne, è stato sin dall’inizio della sua detenzione associato ad un carcere per adulti a seguito di reati commessi da ultradiciottenne, ed anche se successivamente è stato raggiunto da un cumulo di pena che comprende due condanne riportate da minorenne non risulta che il giudice minorile abbia disposto di estendere l’esecuzione minorile a titoli esecutivi relativi a condanne da lui riportate quale adulto, dal momento che l’esecuzione delle condanne riportate da minore risulterebbe, ad oggi, già terminata con la completa espiazione delle pene inflitte. Non vi è mai stata, comunque, una esecuzione di pena mediante la detenzione in un istituto minorile.
Sulla base del principio sopra esposto, il conflitto di competenza deve essere risolto indicando, quale giudice competente per l’esecuzione, il Magistrato di sorveglianza, correttamente individuato però in quello di Modena, luogo di detenzione del COGNOME, risultando l’indicazione del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia frutto di un mero errore. Al predetto ufficio devono pertanto essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Modena cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 09 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente