Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23736 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO MILANO nei confronti di:
CORTE APPELLO TORINO
con l’ordinanza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME chiede che la Corte dichiari la competenza della Corte di Appello di Milano.
Nessuno è presente per le parti.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Milano ha sollevato conflitto di competenza con la Corte d’appello di Torino in relazione all’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere la “revoca della confisca” disposta dal giudice della prevenzione (decreto della Corte d’appello di Torino in data 20 febbraio 2020, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Torino in data 3 ottobre 2017), in ragione della restituzione del medesimo bene disposta nel giudizio di cognizione.
La Corte d’appello di Milano ricusa la competenza a decidere sull’istanza di NOME COGNOME, qualificata quale “revoca della confisca” ai sensi «degli articoli 7 d.lgs. 159/2011 (N.d.R.: I. 27 dicembre 1956, n. 1423), 666 cod. proc. pen., 30 e 31 cod. proc. pen.», non ravvisando, invece, l’ipotesi della revocazione prevista dall’art. 28 dello stesso decreto.
Secondo la Corte d’appello di Milano la revoca della confisca ex art. 7 I. 1423 del 1956, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento del quale si tratta, cioè, nel caso di specie, alla Corte d’appello di Torino.
La Corte d’appello di Torino, come si è accennato, aveva declinato la propria competenza con provvedimento in data 1° dicembre 2023 annotato a margine dell’istanza, qualificando la richiesta ai sensi dell’articolo 28 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per il quale è stabilita la competenza della Corte d’appello di Milano, individuata dall’articolo 11 cod. proc. pen.
Dopo la proposizione del conflitto, la Corte d’appello di Torino non ha fatto pervenire osservazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussiste un caso di conflitto negativo poiché due giudici rifiutano contemporaneamente di prendere cognizione della istanza avanzata da NOME COGNOME volta ad ottenere la “revoca” della confisca disposta in sede di prevenzione, richiesta in considerazione dell’esito del giudizio di cognizione a suo carico nel quale è stata revocata la confisca penale del bene immobile separatamente confiscato dal giudice della prevenzione.
1.1. Impregiudicato il merito della questione, la competenza a giudicare dell’istanza di revocazione della confisca, così correttamente qualificata l’istanza, appartiene alla Corte d’appello di Milano, a mente degli artt. 28 d.l.gs. n. 159 del
2011 e 11 cod. proc. pen., non trovando applicazione, in considerazione della data di emissione del provvedimento di confisca del quale si chiede la “revoca”, l’ipotesi già prevista dal previgente art. 7 I. n. 1423 del 1956.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707) hanno chiarito che: «3.1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca, munita di copertura sia a livello costituzionale (ex art 24, terzo comma, Cost.) che nelle fonti normative internazionali (ai sensi dell’art. 14, par. 6, del Patto internazionale sui diritti civili e politici – ado dall’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 e ratificato nel nostro ordinamento a seguito della legge 25 ottobre 1977, n. 881 – e dell’art. 4, par. 2, Prot. 7 CEDU, ratificato con legge 9 aprile 1990, n. 98), è stata espressamente introdotta nell’ordinamento a seguito dell’entrata in vigore del codice RAGIONE_SOCIALE leggi antimafia e RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione, emanato con il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Nell’intento del legislatore, la previsione del rimedio introdotto dall’art. 28 d.lgs. cit. mirava colmare un vuoto normativo all’origine di rilevanti problemi cui la giurisprudenza, come si è accennato, aveva tentato di porre rimedio in via interpretativa con le richiamate decisioni RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Pisco e Auddino. Secondo la relazione illustrativa di commento al codice antimafia, la previsione di un rimedio ad hoc, delineato in tutti i suoi elementi distintivi (presupposti, ambito di operativit soggetti legittimati, effetti e finalità), mirava a superare le incertezze legate al sovrapposizione di strumenti di controllo che connotavano l’applicazione della previgente normativa: il sistema, infatti, consentiva la presentazione di una istanza di revoca in funzione di revisione della confisca da parte di coloro che avevano partecipato al procedimento di prevenzione e contemporaneamente permetteva ai terzi estranei, incisi dal provvedimento, di proporre incidente di esecuzione. Evenienza procedimentale, questa, che rendeva particolarmente instabile il c.d. “giudicato di prevenzione”, da un lato permettendo che i beni confiscati ritornassero, attraverso meccanismi di interposizioni ed intestazioni fittizie spesso difficilmente dimostrabili, nella disponibilità degli ablati, dall’ lato rendendo impossibile, per i soggetti (nella maggior parte dei casi gli enti comunali) in favore dei quali erano stati destinati i beni confiscati, qualsiasi forma di investimento sui relativi compendi patrimoniali, in funzione del loro Corte di Cassazione – copia non ufficiale
riutilizzo per finalità pubbliche o sociali. Di qui, come posto in rilievo nel relazione illustrativa, l’esigenza di predisporre una disciplina che evitasse tali inconvenienti, bilanciando le opposte esigenze di tutelare gli interessati con la previsione RAGIONE_SOCIALE necessarie garanzie e, al contempo, di consentire alla confisca di mantenere, dopo la sua “definitività”, il connotato della “irreversibilità” degl effetti. Il legislatore ha ritenuto di prevedere una disciplina unica, volta a accomunare nella sua sfera applicativa sia i soggetti direttamente coinvolti nel procedimento di prevenzione, sia i terzi titolari di diritti sul bene, superando in tal modo « il doppio binario “revoca/incidente di prevenzione”». Entro tale prospettiva, dunque, la revocazione, come osservato dalla dottrina, si inserisce nel sistema RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione assumendo i tratti di uno strumento che «mira a realizzare una non facile mediazione tra la tendenza autoconservativa del giudicato di prevenzione e la necessità di verificare l’errore giudiziario». 3.2. L’istituto viene comunemente fatto rientrare nella categoria dei mezzi straordinari di impugnazione, deponendo in tal senso, anzitutto, la sua collocazione normativa, posta all’interno del Capo III del Libro II del d.lgs. n. 159 del 2011, ossia di un capo autonomo e distinto da quello che immediatamente lo precede, riservato alle impugnazioni ordinarie. Per espressa indicazione del legislatore, inoltre, esso ha ad oggetto la «decisione definitiva sulla confisca di prevenzione» e mira alla riparazione di un errore giudiziario, tanto che la sua esperibilità è legata alla ricorrenza di un novum probatorio che, se palesato al momento del provvedimento impugnato, avrebbe condotto ad una decisione di segno inverso. La revocazione, tuttavia, non si presenta come un’azione di annullamento, tipica dei rimedi straordinari, ma assume, come posto in rilievo dalla dottrina, un carattere “prevalentemente riparatorio/risarcitorio piuttosto che restitutorio”. L’art. 28, comma 4, d.lgs. cit. stabilisce, infatti, che la cort appello, in caso di accoglimento della richiesta di revocazione della confisca, «provvede, ove del caso, ai sensi dell’art. 46»: disposizione, questa, che a sua volta disciplina la restituzione per equivalente, con la conseguenza che l’accoglimento della richiesta comporta per l’interessato il diritto all corresponsione di una somma equivalente al valore del bene e non necessariamente la sua restituzione. Al riguardo occorre verificare, in particolare, se sussistono in concreto le condizioni per una riparazione solo economica dell’errore giudiziario ovvero anche reale, tenuto conto dell’esigenza prioritaria di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
tutela dei soggetti (pubblici o privati) in favore dei quali sono stati destinati beni confiscati, specie nell’ipotesi, espressamente prevista dall’art. 46, comma 1, d.lgs. cit., in cui i beni medesimi «sono stati assegnati per finalità istituzionali sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui a lettere a), b) e c) dell’articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l’interesse pubblico». 3.3. Diversamente dalla revoca di cui all’art. 7 legge cit., concepita dal legislatore quale atto di ritiro provvedimento ad opera dello stesso giudice che lo aveva emesso, la competenza a provvedere in merito alla revocazione della decisione definitiva sulla confisca è stata attribuita, nelle forme previste dagli artt. 630 ss. cod. proc. pen., “in quanto compatibili”, alla corte di appello individuata secondo i criteri d cui all’art. 11 cod. proc. pen., ispirandosi l’istituto al generale modello riferimento rappresentato dalla revisione della sentenza di condanna. Nonostante l’imprecisa formulazione del richiamo operato dall’art. 28, comma 1, d.lgs. cit. alle “forme previste dagli artt. 630 e seguenti del codice di procedura penale”, deve ritenersi che il legislatore delegato abbia inteso riferirsi, con l’uso de plurale, al procedimento di revisione nel suo complesso, le cui prescrizioni formali – pur non specificamente richiamate – sono da osservare compatibilmente con le peculiarità del procedimento di prevenzione. In linea con le direttive stabilite dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante delega al Governo per l’emanazione di un codice RAGIONE_SOCIALE leggi antimafia e RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione, il legislatore delegato ha disciplinato il nuovo istituto prevedendo che la revocazione possa essere proposta al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura, in presenza di ipotesi specificamente e tassativamente individuate: a) la scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) l’ipotesi in cui i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) il caso in cui la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità verificatesi nel giudi ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La citata decisione ha anche chiarito che: «L’istituto della revocazione, infine, è applicabile soltanto alle confische la cui proposta sia stata presentata
dopo l’entrata in vigore del codice RAGIONE_SOCIALE leggi antimafia e RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione, ossia dopo il 13 ottobre 2011, mentre per i provvedimenti di confisca anteriormente adottati continua ad applicarsi il previgente art. 7 legge cit., secondo cui la competenza per la revoca deve attribuirsi all’organo giudicante che ha provveduto alla loro deliberazione (Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, COGNOME, Rv. 279283; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258599). Per le misure di prevenzione personali continua invece ad applicarsi, in base alla disposizione di cui all’art. 11, comma 2, d.lgs. cit. l’istituto della revoca, cui provvede, con efficacia ex nunc ovvero ex tunc, a seconda RAGIONE_SOCIALE evenienze rispettivamente legate alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del prevenuto o all’accertamento della sua originaria insussistenza anche per motivi emersi dopo l’applicazione della misura, la stessa autorità giudiziaria che ha adottato il relativo provvedimento».
Tanto premesso, nel caso in esame si discute della revocazione della confisca di prevenzione disposta sotto il vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, sicché si applica la disposizione dell’art. 28, stesso decreto.
Trattandosi di provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Torino, giudice della prevenzione, la competenza spetta alla Corte d’appello di Milano, cui vanno restituiti gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte d’appello di Milano cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 17 maggio 2024.