Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21507 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP RAGIONE_SOCIALE ANCONA nei confronti di:
GIP TRIBUNALE TORINO
con l’ordinanza del 14/02/2025 del GIP TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che indicava quale autorità competente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino
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RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, adito dall’Ufficio di Torino del Procuratore Europeo, con richiesta di emissione di misura cautelare personale e reale, con ordinanza in data 14 febbraio 2025 sollevava conflitto negativo di competenza.
Premetteva che l’Ufficio di Torino del Procuratore Europeo aveva avocato il procedimento 19621/2021, pendente presso la Procura di Torino e poi divenuto 74/2021 EPPO, nonchè il procedimento 477/2019 pendente avanti alla Procura delle Repubblica di Ancona che faceva confluire nel predetto 74/21 EPPO.
La procura europea di Torino, come già anticipato, chiedeva al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona la emissione di misure cautelari e reali nell’ambito di quel procedimento 74/21, a seguito del diniego della medesima richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari di Torino, che si era dichiarato incompetente.
Secondo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino la competenza di Ancona discenderebbe dalla maggiore gravità dei reati di falsa fatturazione, dalla loro logica priorità temporale, rispetto ai delitti di dichiarazione fraudolenta; all’impossibilità di risalire al luogo di emissione delle fatture; e dunque, dovendosi necessariamente fare ricorso al luogo di accertamento del reato, secondo il criterio di cui all’art. 18 primo comma, D.Lgs. 74/2000, tale luogo si individuerebbe in Ancona, ove la Procura di Ancona per prima aveva effettuato ampie e approfondite indagini tramite il GICO.
Il giudice rimettente, al contrario, pur condividendo la necessità di utilizzare il criterio speciale indicato nell’art. 18 comma primo, D.Lgs 74/2000, lo individua in Torino, poichè ad Ancona determinati reati di cui all’art. 8 D.Lgs. 74/2000 non erano stati minimamente valutati, in particolare quelli di cui ai capi 3 e 38.
Non solo, ma solo a seguito di ulteriori indagini bancarie delegate dall’EPPO di Torino alla polizia giudiziaria di Torino, era stato possibile compiutamente contestare anche i fatti di cui ai citati capi; non da ultimo faceva presente che solo EPPO di Torino aveva iscritto il procedimento.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava requisitoria scritta indicando come autorità competente il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i giudici che hanno ricusato la propria competenza ad emettere la misura cautelare richiesta dall’ufficio del procuratore europeo di Torino hanno
convenuto, invero, circa il criterio determinativo della competenza, ritenendo che la norma applicabile fosse l’art. 18 comma primo D.Lgs. 74/2000.
In particolare, è stata esclusa nel caso concreto l’operatività del criterio generale determinativo della competenza territoriale di cui all’ad. 8 cod. proc. pen., che individua detta competenza nel luogo di commissione del reato, poichè, come rilevato dal giudice di Torino, il reato più grave, attrattivo della competenza per connessione, sarebbe il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 8 D.Lgs. 74/2000, ma non è possibile individuare quel sia il luogo effettivo di emissione di tali fatture, poiché sono state emesse da RAGIONE_SOCIALE ( che avevano sedi fittizie.
Il giudice per le indagini preliminari di Torino ha anche escluso l’operatività del criterio di cui all’ad. 18 comma terzo D.Lgs. 74/2000 in quanto, pur vedendosi al capo 3) in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non risulterebbe che le stesse siano state emesse in circondari diversi; conseguentemente, l’unico criterio concretamente utilizzabile per determinare la competenza sarebbe quello di cui al primo comma del medesimo art. 18.
A tale conclusione, come già anticipato, sono giunti entrambi i giudici in conflitto che lo hanno applicato, pervenendo però a conclusioni diametralmente opposte.
L’art. 18 comma primo L. 74/2000 stabilisce che, per i delitti previsti da quel decreto, se la competenza per territorio non può essere determinata a norma dell’ad. 8 cod. proc. pen., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
Questa Corte, circa la determinazione del luogo dell’accertamento del reato ( ha avuto modo di affermare che, in tema di reati tributari, la competenza per territorio prevista dall’ad. 18 legge 10 marzo 2000, n. 74, deve essere determinata avuto riguardo al “luogo dell’accertamento”, da individuarsi nella sede dell’Ufficio in cui è stata compiuta un’effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica. (Sez. 3, n. 36118 del 15/07/2024, Lipani, Rv. 286900 – 01)
Il dato rilevante è, dunque, il luogo ove gli elementi di fatto precedentemente acquisiti sono stati approfonditamente valutati e ricomposti in una esaustiva ricostruzione delle ipotesi di reato contestate.
Le complesse attività investigative sono compendiate in tre annotazioni, l’ultima delle quali, redatta dalla guardia di finanza di Torino in data 14 maggio 2021 ricomprende la annotazione del Gico di Ancona del 14 maggio 2021 e quella della Guardia di finanza di Bari del 28/12/2022.
Già il fatto che a Torino siano state ricondotte ad unità le attività di indag svolte in precedenza da altri organi di polizia giudiziaria è indicativo di quale
stata l’autorità che, avendo una visione di insieme degli atti di indagine, ha anc potuto valutarli compiutamente, nel loro complesso intrecciarsi, per ricavarne un
quadro complessivo non altrimenti fruibile.
Come rilevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, infatti, rispetto ai fatti reato per cui procedeva la procura della Repubblica
Ancona, nel procedimento radicato a Torino erano stati contestati ulteriori reati rubricati sub capi 3) e 38).
Se, quindi, si può affermare che gli elementi investigativi vennero raccolti anche ad Ancona e, ancora prima, a Bari, certamente il luogo ove vennero vagliati
e valutati in maniera unitaria, onde potere apprezzare il complessivo fenomeno criminoso è Torino, ove, quindi, in applicazione del criterio sussidiario
determinazione della competenza, devono essere trasmessi gli atti, individuandosi fra i giudici in conflitto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di To
il giudice competente.
PQM
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente