Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45257 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45257 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA GLYPH
sul ricorso di NOME NOMECOGNOME nato a Castellammare di Stabia il 13/09/1979, avverso l’ordinanza in data’ 19/07/2024 del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, udito per l’indagata l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 19 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato il ricorso presentato avverso l’ordinanza in data 25 giugno 2024 con cui il G.i.p. del Tribunale di Varese aveva sottoposto NOME COGNOME agli arresti domiciliari nell’ambito di un più complesso procedimento a carico di quindici indagati per reati tributari e truffa aggravata nel commercio di autovetture.
L’indagato lamenta, con il primo motivo, la violazione di legge, perché la competenza territoriale non era del G.i.p. del Tribunale di Varese ma del G.i.p. del Tribunale di Napoli o in subordine di Milano; con il secondo, la violazione di norme 5,Pt
processuali perché il Tribunale del riesame aveva reso una motivazione appiattita su quella dell’ordinanza genetica; con il terzo, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato.
3.1. I Giudici della cautela hanno accertato, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase, un complesso sistema di evasione dell’IVA per l’acquisto di auto di provenienza europea da immatricolare in Italia. In estrema sintesi, la società italiana chiedeva la ‘radiazione del veicolo per esportazione operazione IVA esente, trattandosi di cessione intracomunitaria, con conseguente IVA a credito per il cedente -; la società acquirente straniera immatricolava il veicolo nel Paese UE, senza corrispondere VIVA, per insussistenza del presupposto della commerciabilità del bene; la società straniera successivamente rivendeva il bene a un operatore economico italiano che doveva provvedere a chiedere l’immatricolazione pagando VIVA; la RAGIONE_SOCIALE, società della Schettino, gestiva le pratiche auto, immatricolava l’auto con la targa “TARGA_VEICOLO“; motivando la richiesta come “rilascio o duplicato di documento” e aggirava il sistema dei controlli che riconosceva il veicolo come italiano, escludendo il pagamento del tributo; il veicolo veniva ceduto ad altro operatore economico mediante emissione di fattura e applicazione dell’IVA al 22%, fattura soggettivamente inesistente, trattandosi di società cartiera; l’acquirente poteva portare VIVA in detrazione.
3.2. IL ricorrente con la prima censura ripropone la questione della competenza già scrutinata e decisa con corretta motivazione giuridica dal Tribunale del riesame. Sostiene che in ipotesi di reati connessi, in base alla sentenza a Sezioni Unite COGNOME (n. 40537 del 20 ottobre 2009, Rv. 24433001), agli effetti della competenza per territorio ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., ove non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave, secondo le regole oggettive degli art. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., giudice competente è quello del luogo in cui risulta commesso, in via a mano a mano gradata, il reato successivamente più gra . ve fra gli altri reati connessi, mentre, quando non sia possibile individuare, secondo le dette regole, il luogo di commissione per nessuno dei reati connessi, giudice competente è quello del reato più grave, in applicazione, in via gradata, dei criteri suppletivi dell’art. 9, commi e 3, cod. proc. pen. Per i reati tributari, l’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 stabilisc comma 1 che, salvi i casi dei successivi commi 2 e 3, se la competenza non può essere determinata a norma dell’art. 8 del cod. proc. pen. è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Pertanto, osserva che il reato connesso successivo è quello dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, pacificamente commesso in
Napoli, per cui la competenza è del giudice di Napoli ai sensi dell’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. In subordine, ritiene che la competenza sia del Tribunale di Milano perché l’indagine è stata fatta Procura Eppo, sede di Milano, per cui il luogo ove è stata fatta la valutazione degli elementi della polizia giudiziaria è Milano e non Varese.
3.3. Il Tribunale del riesame ha confermato, invece, la competenza del G.i.p. del Tribunale di Varese, osservando che l’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 stabilisce per i reati tributari la competenza del giudice ove è stato effettuato l’accertamento, se la competenza non può essere determinata a norma dell’art. 8 cod. proc. pen., mentre la competenza investigativa della Procura Eppo non incide sulle regole ordinarie di competenza. Nel caso specifico, il reato più grave è quello dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ma, poiché il luogo di emissione delle fatture false non è facilmente rinvenibile, trattandosi di cartiere prive di sede, soccorre il criteri dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ossia il luogo di accertamento del fatto, da individuarsi nel luogo in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia trib hanno proceduto alle opportune indagini in funzione della scoperta del reato nella sua materialità e alla raccolta delle relative prove e che coincide con la sede dell’ufficio in cui è stata compiuta un’effettiva vafutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione.
3.4. La dedisione del Tribunale del riesame è corretta e la competenza risulta ben radicata presso il Tribunale di Varese. E’ pacifico in giurisprudenza che i criteri di competenza fissati dall’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 riguardano l’ipòte del singolo reato e non dei reati connessi (Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260115-01). Nel caso in esame, in cui sono stati contestati plurimi reati, il criterio di competenza risiede nell’art. 16 cod. proc. pen., secondo cui, se vi sono più giudici ugualmente competenti, la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente sul primo reato. Il reato più grave è quello dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ma non è noto dove siano state emesse le fatture per operazioni inesistenti. Pertanto, opera il criterio suppletivo dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui è competente il giudice del luogo di accertamento del reato, vale a dire Varese (si vedano nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 – 03 e Sez. 3, n. 32280 del 16/05/2024, Prisco, Rv. 286710 01, che ha espressamente affermato che, ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell’Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all’avvenuto principio di pagamento dell’imposta idonei a consentire l’individuazione dell’effettivo “locus commissi delicti”, non può farsi riferimento a criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell’ art. 8 cod. proc. pen., con la conseguenza
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che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all’art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9, cod. proc. pen.).
3.5. E’ del pari certo che la competenza investigativa della Procura Eppo non incide sulla competenza del giudice. Infatti, ai sensi dell’art. 9, d.lgs. febbraio 2021, n. 9, «i procuratori europei delegati esercitano le funzioni requirenti sull’inter’o territorio nazionale, indipendentemente dalla sede d’assegnazione, ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice».
3.6. La seconda censura attiene alla tecnica di redazione della motivazione, ma è di mero stile, perché, a differenza di quanto argomentato dalla difesa, l’ordinanza impugnata non è appiattita acriticamente sull’ordinanza genetica, ma svolge un autonomo e organico ragionamento all’esito del riesame critico del compendio indiziario. Risultano, quindi, pienamente soddisfatte le condizioni indicate dalla giurisprudenza per la validità dell’ordinanza del Tribunale del riesame (si vedano tra le più recenti, Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, COGNOME, Rv. 284775 – 02 e Sez. 2, n. 40149 del 12/07/2022, COGNOME, Rv. 283976-01) e, prima ancora, dell’ordinanza genetica, come diffusamente chiarito a pag. 8 dell’ordinanza impugnata.
3.7. La terza doglianza, invece, attiene al contenuto della motivazione, ma è fattuale, perché il ricorrente insiste sulla regolarità della procedura seguita e sull’estraneità della RAGIONE_SOCIALE rispetto alle attività delle cartie coinvolte nelle varie operazioni. Sennonché, i Giudici della cautela hanno ben spiegato che l’evasione fiscale era il frutto di un complesso meccanismo truffaldino di cui vi è evidenza, salvo il diverso vaglio dibattimentale nelle intercettazioni telefoniche riportate e commentate nell’ordinanza. Il ricorrente propone una lettura alternativa di tali conversazioni al di fuori del perimetro cognitivo de giudice di legittimità (si veda ex plurimis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01). Infatti, il ricorrente non ha allegato elementi di valutazione in merito alla manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.
3.8. In definitiva, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME> Il Presidente