Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32405 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE DI NOLA nei confronti di:
GUP TRIBUNALE DI AVELLINO
con l’ordinanza del 12/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Avellino udito il difensore che ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Avellino
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, investito della richiesta di rinvio a giudizio di NOME COGNOME, in ordine ai reati di cui agli artt. 2 d. Igs. n. 74 del 2000 (poiché, nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE con sede in Avellino, INDIRIZZO, esercente attività di ‘fabbricazione di prodotto in calcestruzzo per edilizia’ al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle relative dichiarazioni annuali per l’anno 2016, elementi passivi fittizi pari ad C 288.193, 07 (IVA C 63.402,67) avvalendosi di n. 15 fatture emesse per operazioni inesistenti dalla RAGIONE_SOCIALE. In Marigliano il 30/09/2017) e 8 d. Igs. n. 74 del 2000 (poiché, nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE con sede in Avellino, INDIRIZZO, esercente attività di ‘fabbricazione di prodotto in calcestruzzo per edilizia’ al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o. sul valore aggiunto, emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE n. 6 fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo imponibile pari ad C 55.01220 ed IVA di C 12.102,68. In Marigliano dal 15/10/2026 al 23.11.2016), dichiarava la propria incompetenza per territorio, e per l’effetto ordinava la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di COGNOME quale giudice territorialmente competente ai sensi dell’art. 16 comma 1 cod. proc. pen. e 18 d. Igs. n. 74 del 2000.
1.1 II GIP di Avellino, in applicazione delle regole di cui al combinato disposto di cui agli artt. 16 comma 1 cod. proc. pen. e 18 comma 1 d. Igs. n. 74 del 2000, individuava quale primo reato radicante la competenza quello (non contestato alla COGNOME) di emissione di fatture inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, e precisamente la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO emessa il 29/02/2016. Osservava in particolare come il reato di cui all’art. 8 legge n. 74 del 2000 commesso da NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fosse logicamente antecedente rispetto quello di utilizzo delle medesime fatture da parte della RAGIONE_SOCIALE, di cui al reato ex art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000 contestato alla COGNOME; la competenza per il reato di cui all’art. 8 d. Igs. 74 del 2000, in ipotesi commesso da NOME COGNOME, si radicava, ex art. 18 medesimo d. Igs., nel luogo dell’accertamento di detto reato, ovvero COGNOME, nel cui circondario è situato il comune di Marigliano (Na) ove, alla INDIRIZZO, aveva sede la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Investito del processo, il G.U.P. del Tribunale di COGNOME, a sua volta, con ordinanza emessa il 12 marzo 2024, declinava la propria competenza territoriale e sollevava conflitto negativo di competenza innanzi a questa Corte.
Nell’emettere il provvedimento declinatorio, il G.U.P. del Tribunale di COGNOME evidenziava che la competenza a decidere sul procedimento penale in esame spettava al Tribunale di Avellino. Il decidente osservava in particolare che, vertendosi nel caso di specie in una ipotesi .di connessione di reati tributari, la competenza andava individuata, ex art. 16 cod. proc. pen., nel luogo ove era stato commesso il primo reato, dal momento che i due reati contestati alla NOME (artt. 2 e 8 d. Igs. n. 74 del 2000) erano di pari gravità; il primo reato era da individuarsi in quello di emissione di fatture inesistenti commesso dal 15/10/2016, data della prima fattura emessa dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Tale reato era tuttavia da ritenersi commesso in luogo ignoto, non potendosi individuare il iocus commissi delicti a norma dell’art. 8 cod. proc. pen., applicabile al caso di specie in virtù del richiamo operato dall’art. 18 comma 1 d. Igs. 74 del 2000.
Non potendosi conseguentemente determinare la competenza in base al luogo di commissione del reato più grave (perché ignoto), occorreva quindi fare riferimento al reato successivamente più grave tra i restanti (come affermato da Sez. Unite 40537 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244330), e quindi al reato di cui all’art. 2 d. Igs. 74 del 2000, per il quale, trattandosi di reato di natura dichiarativa, trovava applicazione il criterio di cui all’art. 18 comma 2 d. Igs. 74 del 2000, incentrato sul luogo del domicilio fiscale, che, per le società, corrisponde alla sede legale effettiva.
Nel caso di specie sia la sede legale che la sede operativa della RAGIONE_SOCIALE ricadevano in territorio di Avellino.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Avellino.
Il difensore dell’imputata ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Avellino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, promosso a carico della medesima imputata in ordine ai medesimi fatti di reato, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del GUP del Tribunale di Avellino.
Punto comune di partenza di entrambi i Giudici in conflitto è che la competenza a conoscere dei reati, stante la loro connessione, deve essere individuata ex art. 16 cod. proc. pen., applicabile anche in relazione all’individuazione della competenza per territorio derivante da connessione tra reati tributari (Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Eusebio, Rv. 280161), con la conseguenza che, essendo pacifico che i reati contestati (artt. 2 e 8 d. Igs. 74 del 2000) sono di pari gravità, la competenza, ex artt. 12 lett. c) e 16 comma 1 cod. proc. pen, deve essere individuata nel luogo di commissione del primo reato.
Il GLYPH punto di contrasto tra le posizioni dei Giudici in conflitto è . rappresentato dall’individuazione del primo dei reati, dotato di vis actractiva in relazione ai restanti: secondo il GUP del Tribunale di Avellino il primo reato è quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alle fatture rilasciate dalla RAGIONE_SOCIALE nel 2016, in favore della società RAGIONE_SOCIALE, la prima delle quali (la n. 16) è stata emessa il 29/02/2016, anteriormente rispetto alla prima fattura per operazioni inesistenti emessa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” il 15/10/2016.
Il GIP di COGNOME, a sua volta, ha condotto l’analisi limitandosi a valutare le specifiche contestazioni mosse alla COGNOME nell’ambito del presente procedimento; ha quindi osservato come dal momento che il primo reato contestato, di cui all’art. 8 d. Igs. 74 del 2000, era stato commesso in luogo ignoto, occorreva quindi fare riferimento al reato successivamente più grave tra i restanti (come affermato da Sez. Unite 40537 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244330), e quindi al reato di cui all’art. 2 d. Igs. 74 del 2000, per il quale, trattandosi di reato di natura dichiarativa, trova applicazione il criterio di cui all’art. 18 comma 2 d. Igs. 74 del 2000, incentrato sul luogo del domicilio fiscale, che per le società corrisponde alla sede legale effettiva. Nel caso di specie sia la sede legale che la sede operativa della RAGIONE_SOCIALE ricadevano in territorio di Avellino.
Ritiene il Collegio che sia esatta l’individuazione, da parte del GUP del Tribunale di COGNOME, del reato contestato a COGNOME di cui all’art. 2 d. Igs. 74 del 2000, quale reato atto a radicare la competenza del procedimento nel luogo di commissione dello stesso, ovvero Avellino.
Va, infatti, osservato come il discorso giustificativo posto dal GUP di Avellino a fondamento della propria analisi, che lo ha condotto ad individuare, quale primo dei reati esercitante la vis actractiva, un’ipotesi delittuosa che non risulta contestata nel presente procedimento, si poggra sulle scarne e vaghe affermazioni rese dall’ufficiale di PG in udienza (come spiegato a pag. 4 della sentenza di incompetenza emessa dal GUP di Avellino), per il quale «presso la Procura della Repubblica di Nola, è pendente altro procedimento penale a carico di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 2 d. Igs.
74/2000, e scaturito dal decreto di stralcio operato dal PM in sede in data 30/01/2023».
Aggiungeva, peraltro, l’Ufficiale di PG come fossero in corso presso la Procura di Avellino, indagini mirate dirette a verificare l’effettiva natura di cartiera della dit RAGIONE_SOCIALE.
La genericità del riferimento operato dall’Ufficiale di PG in ordine alla pendenza, in fase di indagini, di altro procedimento, a carico di altro soggetto, e per ipotesi di reato diverse da quelle oggi contestate, sia pure ad esse connesse, non è tale da poter determinare lo spostamento della competenza territoriale, correttamente individuata dal GUP di AVV_NOTAIO nel Tribunale di Avellino.
Il GUP di COGNOME ha infatti correttamente evidenziato come il primo dei reati contestati alla COGNOME (art. 8 d. Igs. 74 del 2000, con riferimento alla fattura emessa il 15/10/2016), fosse stato commesso in luogo ignoto.
Ha quindi preso in considerazione il secondo reato, di cui all’art. 2 d.lgs. 74 del 2000: trattandosi di reato di natura dichiarativa la regola attributiva della competenza per territorio è quella prevista dall’art. 18, comma 2, d.lgs. 74 del 2000, vale a dire l’individuazione del giudice del domicilio fiscale, che, per le società, coincide con la sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell’ente (Sez. 3, n. 27606 del 14/09/2020, COGNOME, Rv. 280275; Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna, Rv. 259783): nel caso di specie, sia la sede legale che la sede effettiva della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricadeva in territorio di Avellino.
In conclusione, deve essere indicata la competenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Avellino, al quale vanno restituiti gli atti.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Avellino, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 24/05/2024