Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23928 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23928 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 18-11-2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputat che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 novembre 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione resa il 10 luglio 2020 dal Tribunale di Firenze, con quale NOME COGNOME era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pe di anni 1 e mesi 2 di reclusione, perché ritenuto colpevole di due episodi reato di cui all’art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi A e B, consumati rispettivamente il 21 dicembre 2017 e il 31 ottobre 2017) e del reato ex art. bis del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo C, consumato il 28 dicembre 2017).
Avverso la sentenza della Corte di appello toscana, COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con i quale la difesa eccepisce l’erronea applicazione degli art. 8 cod. proc. pen. e comma 1, del d. Igs. n. 74 del 2000, contestando il rigetto dell’eccezione incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze in favore di quello di Vellet eccezione ritualmente proposta in primo grado e ribadita nei motivi di appello. Si evidenzia al riguardo che nel caso di specie si sarebbe dovuta applicare regola AVV_NOTAIO prevista per i reati tributari, secondo cui la competenza territorio va individuata ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen. e, solo subordinata, nel luogo di accertamento; ciò posto, si rileva che l’errore in c incorsa la Corte di appello è stato quello di far coincidere il luog consumazione del reato di omesso versamento dell’iva e delle ritenute con i luogo un cui avrebbe dovuto adempiersi all’obbligazione tributaria, il c renderebbe sempre impossibile determinare il luogo di consumazione dei reati contestati, essendo consentito effettuare il pagamento telematico delle impost su tutto il territorio nazionale, non confrontandosi tale impostazione l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i re omissivi propri istantanei si consumano nel momento in cui scade il termine util per il pagamento previsto, dal che consegue che il luogo di consumazione dei reati per cui si procede viene a coincidere con il luogo in cui si compie, scadenza del termine previsto, l’omissione del versamento imposto dal precetto normativo, luogo che, per le società, corrisponde con quello in cui si trova sede effettiva dell’impresa. Ne consegue che, nel caso di specie, la competenz territoriale, in applicazione della regola AVV_NOTAIO di cui all’art. 8 cod. proc. in coerenza con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dov essere radicata in capo al giudice del luogo di consumazione dei reat pacificamente individuato nel luogo in cui si trova la sede effettiva dell’impre nel caso di specie Pomezia, rientrante nel circondario della Procura del Repubblica di Velletri. Tanto premesso, la difesa chiede annullamento senza rinvio delle sentenze primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti Corte di Cassazione – copia non ufficiale
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.
In subordine, vi è istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di qu Corte, al fine di dirimere il contrasto interpretativo in ordine alla determinaZ della competenza per territorio rispetto ai reati di cui agli art. 10 bis e 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, dovendosi cioè chiarire in sede nomofilattica se tr applicazione la regola AVV_NOTAIO di cui all’art. 8 cod. proc. pen., oppure, indiscriminata, il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ritiene il Collegio che l’eccezione difensiva concernente la determinazione della competenza per territorio abbia trovato adeguata risposta nella senten impugnata. Ed invero la Corte territoriale, nel condividere l’analoga valutazio operata dal Tribunale, ha ritenuto correttamente instaurato il processo pres l’Autorità giudiziaria di Firenze, in quanto competente rispetto al luogo accertamento dei reati contestati (art. 10 bis e 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000).
Tale impostazione appare immune da censure, dovendosi in proposito richiamare e ribadire la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. in term Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Rv. 275942 e Sez. 1, n. 44274 del 24/09/2014, Rv. 260801), secondo cui, in tema di delitto di omesso versamento dell’Iva, ma lo stesso discorso vale anche per il delitto di omesso versamen delle ritenute, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell’art. 8 cod. proc. ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l’obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, applicato il criterio sussidiario del luogo dell’accertamento del reato, pre dall’art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natu speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 cod. proc. pen.
Deve infatti rilevarsi che la disciplina fiscale di riferimento, al momento d commissione dei fatti come tuttora, è quella di cui all’art. 37, comma 49, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge agosto 2006, n. 248, secondo cui, «a partire dal 10 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite interme modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997». Questa disciplina, che integrato il disposto contenuto nell’art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
prevede dunque il pagamento delle imposte unicamente a mezzo del c.d. modello F24 telematico, direttamente dal contribuente, attraverso qualsias sportello delle aziende di credito abilitate, oppure attraverso gli intermedia cui all’art. 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che, oltre a provvedere all’ delle dichiarazioni, sono altresì autorizzati ad effettuare i versamenti (cfr. comma 10 bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), Il delineato quadr normativo, che ha dematerializzato il pagamento, non consente, pertanto, di individuare un unico luogo in cui l’obbligo penalmente sanzionato va (telematicamente) adempiuto, con conseguente impossibilità di applicare la regola di cui all’art 8, comma 1, cod. proc. pen. ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente compente. Di qui la necessità di fare ricorso al crit residuale del luogo dell’accertamento del reato, nel caso di specie Firenze.
Peraltro, la scelta di radicare la competenza per territorio nel luo accertamento del reato non costituisce un inedito nei reati finanziari, nel genus rientrano i reati tributari per cui si procede, ove si consideri che il t vigente art. 21, comma 3, della legge n. 4 del 1929, recante norme generali pe la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, prevede che per tali re competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è accertato.
Né l’opzione interpretativa sopra indicata pone criticità rispetto al principi giudice naturale precostituito per legge (art. 25 comma 1 Cost.), in presenza un dettato normativo (art. 18 del d. Igs. n. 74 del 2000) che contempla il luo di accertamento del reato tra i possibili criteri di determinazione d competenza per territorio, criterio destinato ad assumere rilievo solo qualora sia incertezza sul luogo di consumazione dell’evento tipico del reato, com avviene appunto per i delitti ex art. 10 bis e 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000.
Sul punto deve infatti osservarsi che, come precisato più volte dalla Cor costituzionale (cfr. sentenza n. 2 del 13 gennaio 2022, udienza 23 novembre 2021, e ordinanza n. 159 del 24 maggio 2000, udienza del 22 maggio 2000), deve escludersi la violazione del principio del giudice naturale di cui all’ar Cost. tutte le volte che l’organo giudicante risulti istituito sulla base di generali prefissati per legge, essendo cioè sufficiente che la legge determ criteri oggettivi e generali, capaci di costituire un discrimen della competenza o della giurisdizione di ogni giudice, come appunto accade nella materia in esame.
Non ignora infine il Collegio l’esistenza di un diverso approdo ermeneutic sul punto (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 23784 del 16/12/2016, dep. 2017, R 269983), ma non si ritiene necessario per ciò solo investire della questione Sezioni Unite, atteso che il contrasto interpretativo pare ormai in vi superamento, nel senso della prevalenza della posizione volta a valorizzare criterio sussidiario del luogo dell’accertamento del reato tributario omissivo.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse di deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/01/2024