Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44293 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44293 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE SPOLETO
nei confronti di:
TRIBUNALE DI PERUGIA
nel procedimento nei confronti di
COGNOME NOME nato a Foligno il 16/03/1979
con l’ordinanza del 02/07/2024 del GIP TRIBUNALE di SPOLETO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udite le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Perugia;
udite le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che ha chiesto che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Roma.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 27 ottobre 2021 il Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell’udienza dibattimentale, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a giudicare i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,
attribuiti a NOME COGNOME nel decreto che dispone il giudizio, ed ha ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
Nella sentenza di incompetenza il giudice ha ritenuto che i reati contestati sono tra loro connessi ex art. 12 cod. proc. pen., e che la competenza a provvedere è radicata dal delitto di cui all’art. 8, in quanto reato di pari gravità, ma commesso per primo. Nell’impossibilità di determinare il luogo di emissione delle false fatture oggetto dell’imputazione per tale reato, la competenza doveva essere determinata ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 nel luogo dell’accertamento del reato, che – secondo la prospettazione della sentenza di incompetenza – coinciderebbe con quello in cui ha sede dell’ufficio di polizia tributaria che ha svolto l’indagine, che nel caso in esame è la Guardia di finanza di Gubbio, il che porta ad individuare la competenza del Tribunale di Perugia, nel cui circondario si trova il Comune di Gubbio.
Con sentenza del 22 giugno 2023 il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’udienza dibattimentale, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a giudicare dei medesimi reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, attribuiti a NOME COGNOME nel decreto che dispone il giudizio, ed ha ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto.
Nella sentenza di incompetenza il giudice ha condiviso la valutazione che i reati contestati siano tra di loro connessi ex art. 12 cod. proc. pen., ma ha sostenuto che ad entrambi si applicherebbe il criterio di attribuzione della competenza del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale di cui all’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Nel caso in esame, in cui il contribuente è una persona giuridica, tale luogo coincide con la sede legale della società, salvo che nel caso di sede legale meramente fittizia, quale quella di specie caratterizzata da una sede legale in Roma di natura meramente fittizia ed attività aziendale esercitata in concreto presso l’unità locale di Foligno. Ne consegue che, in applicazione del criterio del luogo di esercizio effettivo dell’impresa, la competenza appartiene al Tribunale di Spoleto, nel cui circondario si trova il Comune di Foligno.
Con ordinanza del 2 luglio 2024 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Spoleto, incardinato nuovamente per il rinvio a giudizio sui medesimi reati, rilevata l’esistenza di un contrasto negativo di competenza, ha trasmesso gli atti alla Corte suprema di Cassazione per la soluzione del conflitto.
2. Il difensore dell’imputato ha chiesto la trattazione orale.
Con requisitoria orale il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Perugia, in quanto luogo di accertamento del reato, in mancanza di precisa individuazione di un luogo di commissione del reato di cui all’art. 8.
Il difensore dell’imputato COGNOME avv. NOME COGNOME ha chiesto che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Roma.
Considerato in diritto
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Spoleto.
Alla data del 25 ottobre 2019, in cui è avvenuto l’esercizio dell’azione penale, che è il momento rilevante per radicare la competenza per territorio (Sez. 1, Sentenza n. 348 del 21/04/2017, dep. 2018, confl. comp. in proc. Muto, Rv. 271995: ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l’individuazione del reato più grave, ai sensi dell’art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell’esercizio dell’azione penale), i reati dell’art. 2 e dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 erano puniti – come lo erano, peraltro, alla data di commissione dei fatti, e come lo sono anche adesso – con la medesima pena.
Ne consegue che, in forza della previsione dell’art. 16, comma 1, ultima ipotesi, cod. proc. pen., la competenza a conoscere di questo giudizio appartiene al giudice del reato commesso per primo (cfr., in casi esattamente in termini di rapporto tra i reati di cui all’art. 2 e 8 d.gs. n. 74 del 2000, Sez. 3, Sentenza n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984, nonchè Sez. 3, Sentenza n. 37858 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260115).
In base alla contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 31335 del 23/03/2018, confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484: La competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili), il reato commesso per primo è quello di cui all’art. 8, contestato come consumato dal 24 febbraio 2016 al 24 febbraio 2017, mentre l’art. 2 è contestato come consumato il 28 febbraio 2017.
Al contrario di quanto sostenuto nella sentenza di incompetenza del Tribunale di Perugia, all’art. 8 non si applica la norma dell’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 sulla attribuzione di competenza al luogo del domicilio del contribuente, che riguarda soltanto i reati del capo I del titolo II del decreto legislativo n. 74 citato
La competenza per i reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è, invece, disciplinata dalla norma generale dell’art. 8 cod. proc. pen. sul luogo di consumazione del reato, e dalla norma speciale dell’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, che dispone che “nel caso previsto dal comma 2 dell’articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335 del codice di procedura penale”.
Soltanto nel caso in cui non si possa applicare nessuno dei due criteri, per il reato di cui all’art. 8 “è competente il giudice del luogo di accertamento del reato”, ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.
Nel caso in esame, però, non occorre ricorrere a nessuno dei due criteri suppletivi dell’art. 18, comma 3, e dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, perché nel capo di imputazione è indicato il luogo di consumazione del reato, ovvero Foligno, che è il luogo in cui, peraltro, la società era concretamente operativa e dove aveva la sede effettiva.
Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, già sopra citato, secondo cui la competenza si radica in base alle indicazioni contenute nella contestazione del capo di imputazione “a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili” (sentenza n. 31335 del 2018 sopra citata), errori macroscopici ed immediatamente percepibili che non sono apprezzabili nel caso in esame, in cui la commissione in Foligno del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è supportata dal rinvenimento di contabilità aziendale nella unità operativa di Foligno, dalla collocazione in Foligno dell’istituto bancario ove era stato aperto il conto corrente della società, e dalla stessa circostanza che il legale rappresentante abitasse a Foligno (circostanze desunte dalla dichiarazione di incompetenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e trasmissione atti ad altra autorità giudiziaria, rinvenibile in atti).
Neanche può apprezzarsi la tesi sostenuta dal difensore dell’imputato che chiede che la competenza sia radicata in Roma, quale sede legale della società, atteso che per individuare il luogo di commissione del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 non ha alcun rilievo la sede legale della società, che al più rileverebbe, come detto, per il reato di cui all’art. 2 stesso decreto.
3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Spoleto.
Il processo dinanzi al Tribunale di Spoleto riprenderà dal punto in cui si trovava nel momento in cui è stato emesso il provvedimento che ha declinato la competenza a provvedere (Sez. 1, n. 34765 del 26/06/2024, confl. comp. in proc. COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 1569 del 9/11/2023, dep. 2024, confl. comp. in proc. COGNOME, n.m.), ovvero dall’udienza dibattimentale, in cui è avvenuta la dichiarazione di incompetenza del 27 ottobre 2021.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Spoleto, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 6 novembre 2024.