Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45216 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45216 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GUP PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI nei confronti di:
TRIBUNALE DI TARANTO
con l’ordinanza del 11/09/2024 del GUP PRESSO TRIB.MILITARE GLYPH di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME / 1 / 4 1-i it) (A4 i GLYPH (,,7 i -Trriv 7 /-) PE e 7. GLYPH “h 9 GLYPH i -rArv9- v
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.u.p. del Tribunale militare di Napoli, con provvedimento dell’il settembre 2024, solleva conflitto di competenza positivo ex art. 28 cod. proc. pen. con riferimento a due fatti di reato oggetto della contestazione di truffa militare, ai sensi dell’art. 234 cod. pen. mil . pace, contestati a NOME COGNOME come commessi a Taranto nel 2022.
Il G.u.p. evidenzia che, in relazione ai medesimi fatti, era stato avviato un procedimento pendente presso il Tribunale ordinario di Taranto per il delitto di truffa aggravata ex art. 640, comma 2 n. 1, cod. pen. ed ai connessi reati di cui ai capi b) e c) del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto (capo b) artt. 81 – 482 in relazione all’art. 477 cod. pen.; capo c) art. 81 cod. pen. e 59 d.lgs. n. 81/2008 in relazione all’art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008), nonostante la competenza spettasse al magistrato miliare, considerando la specialità del reato di truffa militare rispetto a quello di truffa prevista dal codice penale, specialità che rende inapplicabile la connessione ex art. 13, comma 2, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto positivo di giurisdizione, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti contemporaneamente assunto la cognizione del medesimo fatto, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Taranto.
A tal fine, si evidenzia che l’attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni (Sez. 1, n. 50012 del 01/12/2009, COGNOME, Rv. 245981).
L’art.16, comma 3, cod. proc. pen. – i cui criteri valgono ad individuare, in virtù del richiamo operato dall’art. 13, comma 2, la giurisdizione ordinaria o militare in ipotesi di connessione tra reati comuni e reati militari – fissa due principi chiaramente posti tra loro in rapporto di stretta gradualità che impedisce al criterio subordinato di operare o combinarsi con il criterio principale, ove lo stesso si riveli sufficiente per individuare il reato più grave.
Da un lato, infatti, si stabilisce il principio che la gravità del reato è determinata in ragione della pena più elevata nel massimo o, in caso di parità, della pena più elevata nel minimo, sicché in tutti i casi di pene omogenee per genere, sarà questo il criterio cui fare riferimento.
Dall’altro si stabilisce il criterio subordinato per il quale, ove siano previste pene detentive e pene pecuniarie, queste ultime possono entrare in discorso soltanto nell’ipotesi in cui i reati posti in comparazione prevedano una “parità delle pene detentive”, come nel caso del reato di cui all’art. 234 cod. pen. mil . ace che prevede la pena della reclusione militare da uno a cinque anni e l’art. 640, comma 2 n. 1, cod. pen. commesso a Taranto fino al 30.1.2022 che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro.
In tal caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario, quindi anche dei reati di cui ai capi b) e c) del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Tarantogcapo b) artt. 81 – 482 in relazione all’art. 477 cod. pen.; capo c) art. 81 cod. pen. e 59 d.lgs. n. 81/2008 in relazione all’art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008Uapparendo di maggiore gravità il reato comune di truffa aggravata, per la più grave pena edittale, essendo prevista anche la pena pecuniaria a parità di pena massima detentiva di 5 anni.
Nel caso di specie, infatti, l’art. 13 comma 2 cod. proc. pen. stabilisce che fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’art. 16, comma 3, cod. proc. pen.
Per detti motivi, la Corte deve dichiarare la giurisdizione del Tribunale di Taranto, cui dispone trasmettersi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del Tribunale di Taranto, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 15/11/2024