Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME NOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Alessandria, con ordinanza data 29 novembre 2023, rimetteva a questa corte ex art. 24 bis cod.proc.pen. la decisione sulla competenza per territorio nel procedimento che vedeva imputato NOME del reato di riciclaggio, per avere, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE con sede in Valenza (AL), sostituito alcuni preziosi provento di precedente rapina commessa in danno di COGNOME NOME ad Arenzano.
Osservava il G.I.P. remittente che nel corso dell’udienza preliminare il difensore dell’imput aveva sollevato l’eccezione di incompetenza per territorio sotto il profilo dell’essere stato i commesso nel territorio Padova, ove aveva sede quel canale televisivo (CANALE ITALIA 126), attraverso il quale l’imputato aveva messo in vendita parte degli oggetti preziosi e c sussistendo pertanto dubbio circa la competenza, la questione doveva essere risolta in sede di rinvio pregiudiziale dal giudice di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere premesso che secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità (Sez. 2, n.46229 del 17/10/2023, rinvio pregiudiziale Trib. Santa Maria Capua Vetere, n.m. all stato) in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. la funzione della corte regolatrice non è quella di corroborare in via preventiva la decisione del giudice di mer rimessa al suo esclusivo apprezzamento, in ordine all’eccezione d’incompetenza ritualmente e tempestivamente sollevata dalle parti, qualora ritenga di doverla accogliere, essendo in tal ca tenuto a pronunciare sentenza, soggetta ai rimedi impugnatori previsti dal codice di rito giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la question compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di essere competente, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficient l’affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione complessità del procedimento.
L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare l’ammissibilità della questione proposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Alessandria posto detto giudice, con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, ha proceduto preliminarmente ad un’anal delle eccezioni proposte dalla difesa pervenendo alla soluzione della non manifesta infondatezza delle stesse.
Ciò posto ritiene questa Corte che erra il difensore dell’imputato nel dubitare de competenza dell’autorità giudiziaria di Alessandria in favore di quella di Padova ove i prezi peraltro solo in parte, venivano posti in vendita attraverso una asta televisiva, posto c consumazione dell’attività di riciclaggio attraverso l’opera di ricezione e successiva sostituz è stata correttamente collegata alla sede sociale della RAGIONE_SOCIALE di cui l’imputato è titolare di fatto; posto, infatti, che la questione della competenza per territ sempre decisa sulla base delle prospettazioni e ricostruzioni contenute nell’imputazione, dal lettura della stessa emerge che l’attività di riciclaggio era compiuta nell’ambito dell’att commercio di gioielli e che, solo una parte degli stessi, veniva posta in vendita attraver canale televisivo sito nella provincia di Padova. Così che la condotta di ricezione e successi commercializzazione dei preziosi appare dapprima avvenuta proprio nel luogo di esercizio dell’attività commerciale in assenza, quanto meno allo stato, di qualsiasi concreto elemento pe affermare il contrario.
2.1 Al proposito deve infatti richiamarsi quell’orientamento secondo il quale in tema riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizza
condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contrib in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancor costituente un segmento della condotta tipica; fattispecie in cui il luogo di consumazione reato è stato individuato in quello in cui era avvenuta l’iniziale consegna del denar provenienza delittuosa, destinato ad essere dapprima trasferito in altri luoghi del terr nazionale, quindi fatto espatriare per l’impiego in operazioni di investimento (Sez. 2, n. 3 del 08/04/2021, Rv. 282019 – 01). Così che, nel caso di oggetti preziosi provento di rapi precedentemente commessa, ricevuti da un soggetto e posti in vendita da altri anche attraverso piattaforme televisive, il primo atto della condotta tipica di occultamento e sostituzi avvenuto nel luogo di ricezione e commercializzazione, costituito nel caso in esame, secondo l’imputazione che costituisce l’unico atto cui potere fare riferimento, dalla sede della soci cui titolare di fatto è proprio l’imputato e cioè in Valenza provincia di Alessandria.
Alla luce delle predette considerazioni deve ritenersi sussistere la competenza per territo del Tribunale di Alessandria apparendo infondate le eccezioni proposte dalla difesa dell’imputat
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Alessandria.
Roma, 28 febbraio 2024
IL CONSIGLIERE EST.
I nazio Pardo