Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46252 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46252 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sull’ordinanza del 27/6/2024 del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Varese visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare la competenza d Tribunale di Varese;
lette le conclusioni del difensore di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Milano;
lette le conclusioni del difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunal di Monza;
lette le conclusioni del difensore di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Milano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 27/6/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha rimesso alla Corte di cassazione – ai sensi dell’ad 24-bis cod. proc. pen. ed anche su richiesta delle parti – la questione concernente la competenza per territorio in relazione ai reati, di cui al d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati – come da rubrica – a NOME COGNOME, NOME COGNOME Maria COGNOME, NOME Bianco, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
2. In particolare, il Giudice – evidenziata la connessione esistente tra le varie fattispecie di reato, espressioni di un consolidato sistema di frode fiscale nel settore delle agenzie di investigazione e di vigilanza privata operanti principalmente in Lombardia, nell’arco di oltre 15 anni – ha sottolineato che il d. Igs. n. 74 del 2000 prevede una disciplina specifica per la individuazione della competenza per territorio (art. 18), ma non anche per le ipotesi in cui i reati interessati siano uniti per connessione; in questo caso, pertanto, troverebbe applicazione la disciplina generale di cui all’art. 16 cod. proc. pen., come da costante giurisprudenza di questa Corte, dovendosi quindi individuare il giudice competente in quello del luogo nel quale è stato commesso il reato più grave e, in caso di pari gravità, il primo dii essi.
2.1. Ebbene, nel procedimento in oggetto i reati più gravi dovrebbero essere individuati nelle fattispecie di cui agli artt. 2 e 8, cf. Igs. n. 74 del 2000, commes dal 25/12/2019, data di entrata in vigore della I. 19 dicembre 2019, n. 157, che, convertendo, con modificazioni, il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, ha individuato la cornice edittale di entrambi i reati tra 4 ed 8 anni di reclusione. Le contestazioni interessate, dunque, sarebbero quelle di cui ai capi X) (art. 8), Y) (art. 8), Z) (ar 8) e AD) (art. 2), tutte di pari gravità, e la prima tra queste dovrebbe essere individuata nel capo AD), l’unico del quale si conosce il luogo di consumazione (Cesano Maderno).
2.2. In questo contesto, tuttavia, il Giudice di Varese ha rimesso alla Corte di cassazione l’individuazione del Tribunale competente, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. Ha chiesto, in particolare, di affermare se l’art. 16 cod. proc. pen. debba interpretarsi nel senso che – a parità di reati più gravi, tra quelli connessi, e n essendo conosciuto il luogo di consumazione del primo di essi – il giudice competente per territorio debba essere individuato in quello del luogo del primo tra quelli, di pari gravità, di cui può dirsi accertato il luogo di consumazione ( caso, Cesano Maderno, dunque Tribunale di Monza), oppure – ai sensi dell’art. 18,
Igs. n. 74 del 2000 – in quello in cui ha sede l’autorità giudiziaria che ha c un’effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza de medesima violazione, ossia nel luogo di accertamento (in caso, Cantelle, dunqu Tribunale di Varese).
Così richiamata la questione posta a questa Corte, e sottolineatone carattere adeguatamente motivato, si osserva quanto segue (insieme, tra le al a Sez. 3, n. 12225 del 26/1/2024, non massimata).
Secondo i principi giurisprudenziali ripetutamente affermati in sede legittimità, e condivisi dal Collegio:
anche in tema di reati tributari si applica la disciplina di cui all’art. proc. pen., relativa alla individuazione della competenza per territorio determi dalla connessione, in quanto i criteri speciali previsti dall’art. 18 d.lgs. 2000 sono applicabili solo quando è contestato un singolo reato tributario ( per questo rilievo, Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260115 generale, per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 16 cod. proc. pe reati tributari, v. anche: Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, NOME, Rv. 280161; S 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984; Sez. 3, n. 29519 del 10/05/2019 Campitello, Rv. 276592);
in tema di applicazione dell’art. 16 cod. proc. pen., ai fini configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenz per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fi del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autor quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta commissione o all’occultamento di un altro reato (così Sez. U, n. 53390 26/10/2017, G., Rv. 271223, e, in seguito, Sez. 2, n. 44678 del 16/10/20 COGNOME, Rv. 278000);
in tema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la competenza per territorio, nel caso in cui il reato connesso più gr quello di pari gravità anteriormente commesso, sia a sua volta connesso con alt più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, va individuata in capo giudice competente per quest’ultimo ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. pr pen., anche rispetto all’ulteriore reato soltanto al primo connesso (così Sez 31517 del 2020, Eusebio, Rv. 280161, cit.);
in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata d connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesiste dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari appartiene, a norma dell’art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è
commesso il primo reato (cfr. Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984, e Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260115).
4.1. Ne deriva dunque che, ai fini dell’individuazione della competenza per territorio derivante dalla connessione, deve farsi riferimento all’art. 16 cod. proc. pen., e di conseguenza, quando non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, la competenza deve essere attribuita al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9, commi 2 e 3, cod. proc pen. (cfr., per tale affermazione, Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984, nonché Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260115. Tra le varie non massimate, Sez. 3, 13074 del 17/1/2024, COGNOME).
Alla luce di questi principi – che il Collegio condivide e fa propri – l competenza per territorio deve essere riconosciuta in capo al Tribunale di Monza.
5.1. In primo luogo, deve esser confermata la connessione tra le fattispecie contestate ai capi X), Y), Z) e AD). Le prime tre hanno ad oggetto l’art. 8, d. n. 74 del 2000, e contestano a COGNOME – quale amministratore di “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” – l’emissione di fatture per operaz inesistenti, tra il 2014 e il 2020, al fine di consentire l’evasione di imposte diret ed IVA a varie società, tra le quali la “RAGIONE_SOCIALE“; il capo AD), rubricato sub art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, contesta a COGNOME e COGNOME – quali, rispettivamente, amministratore di fatto e legale rappresentante della stessa “RAGIONE_SOCIALE” – di aver indicato nelle dichiarazioni IVA per gli anni 2017-2019 fatture per operazioni inesistenti, quali quelle indicate nei capi prima menzionati.
5.2. In secondo luogo, deve ribadirsi che i quattro reati in esame costituiscono le fattispecie più gravi tra le molte in rubrica, perché le sole contestate anche per un periodo successivo all’entrata in vigore del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla I. 19 dicembre 2019, n. 157, che – elevando i limiti edittali di molti dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 – ha individua fattispecie ex artt. 2 e 8 come le più gravi, sanzionandole con la reclusione da 4 a 8 anni.
Tanto premesso, la competenza spetta al giudice del luogo in cui risulta con certezza consumato il primo dei più gravi reati, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen. Ossia, in forza di quanto riportato nell’ordinanza in esame, il capo AD), commesso “in Cesano Maderno in data 30 aprile 2018, 25 luglio 2019, 30 giugno 2020, data di presentazione delle dichiarazioni”, laddove i capi X), Y) e Z) risultano commessi “in luogo sconosciuto”. Non può essere applicato, per contro, il diverso
criterio dell’accertamento del reato, in quanto richiamato esclusivamente dall’art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, che, come già rilevato alla luce della prevalente giurisprudenza, interviene soltanto nel caso in cui sia contestato un unico reato tributario: quel che, all’evidenza, non coincide con l’ipotesi di un solo reato tributario indicato tra i vari, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., per l’individuazi del giudice competente, ipotesi nella quale ottiene piena operatività la regola generale di cui a quest’ultima norma, che non è derogata dalla disciplina di cui al d. Igs. n. 74 del 2000.
6.1. A ciò si aggiunga, peraltro, che l’art. 18 del medesimo decreto n. 74 individua il giudice competente in quello del luogo dell’accertamento del reato solo se la competenza non può essere determinata a norma dell’articolo 8 del codice di rito e, comunque, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 18; il comma 2 – che si riferisce ai delitti previsti dal capo I del titolo II, o anche all’art. 2 in esame – stabilisce che il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Ebbene, in base agli elementi disponibili a questa Corte, il domicilio fiscale della “RAGIONE_SOCIALE“, al pari della sede, risulta Cesano Maderno, in provincia di Monza e della Brianza, così confermandosi ulteriormente la competenza territoriale del Tribunale di Monza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Monza e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2024
igliere estensore
Il Presidente