Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22090 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22090 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto dal
Tribunale di Roma
nel procedimento a carico di
COGNOME nata in Cina il 19/08/1982;
COGNOME nato in Cina il 04/05/1974;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 05/04/1973;
NOMECOGNOME nato a Roma il 21/02/1976;
NOMECOGNOME nato a Roma il 01/07/1981;
COGNOME NOME nata a Civitavecchia il 13/12/1970;
NOME COGNOME nato a Pesche il 28/11/1967;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Carmignano il 28/05/1960;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Nibionno, il 07/07/1950;
NOME NOMECOGNOME nato a Pesaro il 25/11/1974;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Copertino il 05/07/1975;
Hu COGNOME nato in Cina il 14/08/1986;
COGNOME nato in Cina il 04/07/1973;
COGNOME NOME nato a Roma il 13/01/1963;
RAGIONE_SOCIALEora RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che sia dichiarata la
COGNOME NOMECOGNOME nato a Thiene il 13/03/1975; NOME COGNOME nato in Cina il 28/10/1997; NOME COGNOME nato in Cina il 23/08/1968; con l’ordinanza del Gup del Tribunale di Roma del 25/11/2024; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; competenza del Tribunale di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 novembre 2024, il Gup del Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di cassazione la questione pregiudiziale concernente l’incompetenza per territorio, tempestivamente eccepita, nei confronti del medesimo Tribunale di Roma, a favore di quelli di Prato e Civitavecchia, rispettivamente dal Pubblico Ministero e dalle difese di alcuni degli imputati, nell’ambito di un procedimento per più violazioni dell’art. 21 della legge n. 646 del 1982, commesse in Prato (capi 1 e 5), per il reato di cui all’art. 356 cod. pen., commesso in Roma (capo 2), per il reato di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1), cod. pen., commesso in Ladispoli (capo 3), nonché per l’illecito amministrativo di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 231 del 2000, ascritto al Consorzio RAGIONE_SOCIALE in relazione ai reati di cui agli artt. 356 e 640, comma secondo, n. 1), cod. pen., commesso in Roma (capo 4).
In estrema sintesi, secondo la prospettazione accusatoria, il Consorzio RAGIONE_SOCIALE vincitore aggiudicatario di due distinte gare di appalto – una della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e l’altra della Regione Lazio – Asl Roma 2 – aventi ad oggetto, rispettivamente, la realizzazione di tute mediche protettive e di camici sanitari, in concorso e in accordo con i titolari delle varie società consorziate, avrebbe attuato una duplice pratica di subappalto illecito in violazione del divieto di cui all’art. 21 della legge n. 646 del 1982: in primo luogo, avrebbe affidato la produzione materiale delle tute a società non facenti parte della propria struttura consortile – ovverosia la RAGIONE_SOCIALE con sede a Montale (Pistoia), le varie imprese rientranti nell’orbita gestionale dell’indagata NOME e del marito NOME COGNOME e, fra le altre, la RAGIONE_SOCIALE con sede legale a Erba (Como), RAGIONE_SOCIALE con sede legale a Veglie (Lecce) e RAGIONE_SOCIALE, con sede legale
a Breganze (Vicenza), le quali, nello specifico, avrebbero prodotto le tute all’estero (Albania) e, a seguito del blocco alla dogana di Bari dell’Il dicembre 2020, avrebbero poi provveduto all’assemblaggio delle stesse in Italia – in epoca nettamente antecedente all’ingresso formale di queste società all’interno di RAGIONE_SOCIALE quali consorziate; in secondo luogo, avrebbe affidato la produzione delle medesime tute alle predette società consorziate le quali, a loro volta, avrebbero poi commissionato la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale a imprese terziste, non facenti parte del Consorzio, con la consapevolezza e l’avallo decisionale del Consorzio medesimo. Si contesta, inoltre, la commissione di atti di frode ex art. 346 cod. pen., consistiti nella consegna del predetto materiale, diverso per origine, provenienza e qualità, da quanto commissionato, nonché quella del delitto di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., per aver posto in essere artifici e raggiri consistiti nell’omettere dolosamente di dichiarare circostanze rilevanti per la controparte committente pubblica, al fine della valutazione della capacità .di esecuzione della prestazione del contratto e delle condizioni e requisiti necessari per l’espletamento dell’attività pattuita, ai danni della Presidenza del Consigli dei Ministri.
Nel corso dell’udienza preliminare, il Pubblico Ministero procedente ha rappresentato davanti ai giudici di merito che, data l’impossibilità di determinare con certezza il luogo in cui i lavori sarebbero stati concretamente eseguiti, la competenza per territorio per i reati per cui si procede avrebbe dovuto essere determinata ai sensi dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., e, dunque in Prato, essendo stato iscritto per primo il reato di cui al capo .1) dell’imputazione. Nello stesso senso, i difensori di COGNOME e NOME hanno sottolineato che il principale centro di lavorazione si trovava a Prato; mentre la difesa di COGNOME ha evidenziato che il primo contatto con le ditte incaricate per l’esecuzione era avvenuto con la ditta di Chen, anch’essa situata a Prato.
Di contro, la difesa di NOME COGNOME ha sostenuto che la competenza dovesse spettare al Tribunale di Civitavecchia, valorizzando a tal fine il luogo del pagamento delle somme al Consorzio RAGIONE_SOCIALE, essendo il reato di cui all’art. 21 della legge n. 646 del 1982 strumentale all’esecuzione della truffa.
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, ritenendo la questione seria e di non pronta soluzione per la complessità della materia e l’esistenza di un dibattito giurisprudenziale sul tema, ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione, per la sua valutazione pregiudiziale in punto di competenza territoriale, precisando quanto segue.
3.1. In primo luogo, ha osservato che il presente procedimento è pervenuto presso la Procura della Repubblica di Roma in seguito alla trasmissione degli atti da parte del Gup del Tribunale di Prato, il quale, con sentenza del 19 dicembre 2022, aveva dichiarato l’incompetenza territoriale di quel Tribunale in favore del Tribunale di Roma. Il Gup di Prato, infatti, investito dell’eccezione di incompetenza sollevata da alcuni degli imputati, riconosciuta la connessione tra i reati ex art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. e individuato il reato più grave in quello di cui all’art. 21 della legge n. 646 del 1982, aveva ritenuto che, nel caso concreto, la competenza per territorio dovesse radicarsi in Roma, giacché sede formale del Consorzio RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che il delitto di cui al predetto art. 21 della legge n. 646 del 1982 si consuma nel momento e nel luogo in cui l’impresa aggiudicatrice dell’appalto pubblico conclude l’accordo, senza l’autorizzazione della stazione appaltante, con le imprese per la realizzazione in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, delle opere oggetto del bando di gara.
3.2. In secondo luogo, ha richiamato le pronunce del Gip del Tribunale di Prato del 13 giugno 2022 e del Tribunale del riesame di Firenze, competente in materia di provvedimenti cautelari personali, del 22 luglio 2022, entrambi orientati a ritenere Prato competente per il reato più grave, poiché luogo di esecuzione delle opere illecitamente cedute in subappalto.
Si è richiamata altresì la sentenza n. 12078 del 30 novembre 2022, con la quale, pronunciandosi sull’impugnazione di NOME avverso la sentenza del Tribunale del riesame di Firenze – confermativa della misura della custodia cautelare in carcere – la Corte di cassazione, Sezione Sesta, disattendendo le pronunce in precedenza adottate dai giudici di ·merito, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma.
A ciò si è aggiunto che, in precedenza, anche il Tribunale del riesame di Prato, competente in tema di provvedimenti cautelari reati, con ordinanza del 6 settembre 2022, aveva ritenuto la competenza territoriale del medesimo Tribunale di Prato, tenuto conto che la maggior parte delle lavorazioni era stata svolta nelle aziende del territorio pratese.
3.3. Il giudice rimettente ha, quindi, osservato che – individuato il reato più grave nel delitto di cui al capo 1) dell’imputazione – pur condividendo le conclusioni raggiunte nella predetta pronuncia della Suprema Corte di cassazione in materia di luogo e momento di consumazione del delitto di cui all’art. 21 della legge n. 646 del 1982, e riconoscendo l’impossibilità, nel caso specifico, di determinare il luogo di commissione dei reati indicati ai capi 1) e 5) dell’imputazione, tuttavia, il corretto richiamo all’art. 10, comma 3, cod. proc. pen. e l’inapplicabilità della regola di cui all’art. 8 cod. proc. pen., conseguente all’impossibilità di accertare il luogo di consumazione di ciascuno dei due reati più gravi, non avrebbero dovuto
condurre all’applicazione del principio di cui al secondo comma dell’art. 9 cod. proc. pen., inapplicabile nel caso di specie essendo gli imputati residenti, dimoranti o domiciliati in più luoghi diversi.
All’opposto, sia l’applicazione dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., sia quella dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. radicherebbero la competenza territoriale presso il Tribunale di Prato. Ciò perché: in primo luogo, l’ultima fase dell’azione esecutiva si è verificata nel territorio pratese; in secondo luogo, poiché è nel registro delle notizie di reato di Prato che il procedimento è stato iscritto per la prima volta.
3.4. Il rimettente ha evidenziato, infine, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di accertamento della competenza per territorio in caso di pluralità di reati connessi e di impossibilità di accertare il luogo di consumazione del fatto relativo al reato più grave. Secondo un primo orientamento, infatti, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito fare ricorso alle regole suppletive stabilite nell’art. 9 cod. proc. pen. – che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo – ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui (Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Rv. 269246): indirizzo in applicazione del quale, dunque, la competenza per territorio avrebbe dovuto essere radicata, nel caso di specie, in capo al Tribunale di Roma, nel cui territorio si è realizzata la condotta di cui al capo 2) dell’imputazione. Secondo una diversa posizione giurisprudenziale, invece, laddove non sia possibile individuare, a norma degli artt.· 8 e 9, comma .1, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, la competenza spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; mentre, allorché risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, questa spetterà al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, Rv. 276812). Con la conseguenza che, all’opposto, nel caso di specie, la competenza territoriale apparterrebbe al Tribunale di Prato ai sensi dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., essendo questo il luogo in cui è avvenuta l’ultima parte dell’azione esecutiva dei due reati più gravi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Qualora, poi, dovesse ritenersi del tutto impossibile determinare il luogo di consumazione dei due reati più gravi, ritiene il Gup di Roma che la competenza dovrebbe radicarsi in capo al medesimo Tribunale di Roma, nel cui territorio si è realizzata la condotta di cui al capo 2), dovendosi a tal fine valorizzare il luogo di consumazione del reato di maggiore gravità tra quelli in contestazione per i quali non si sia riusciti a stabilire il luogo di consumazione.
Con memoria del 23 febbraio 2025, la difesa di RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE ha invocato la competenza del Tribunale di Roma sul rilievo che, essendo il reato di cui all’art. 21 della legge n. 646 del 1982 un reato di pericolo istantaneo, il primo momento istantaneo realizzativo del divieto, nel caso di specie, sia stato quello in cui il RAGIONE_SOCIALE ha impartito, dalla sede di Roma, gli ordini di subappalto alle diverse società subappaltatrici; di talché la competenza dovrebbe attribuirsi al Tribunale di Roma.
Nello specifico, ritiene infatti la difesa di non poter condividere nessuna delle soluzioni prospettate dal Gup di Roma.
Per un verso, non condivide la soluzione prospettata dal giudice rimettente a favore del Tribunale di Prato ai sensi dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., sulla base del luogo in cui si sarebbe accertata l’ultima parte dell’azione o dell’omissione relativa alla realizzazione delle tute monouso, trattandosi di scelta che attribuirebbe rilievo alle ultime lavorazioni in territorio pratese senza tuttavia avere la certezza della effettiva lavorazione delle tute monouso oggetto di processo. Per altro verso, non condivide l’assegnazione della competenza per territorio al Tribunale di Roma, sul rilievo che il reato più grave, in via graduale, fosse quello di cui al capo 2) dell’imputazione, ex art. 356 cod. pen. Questa soluzione, infatti, individuerebbe una competenza processuale utilizzando il metro del reato gradatamente più grave senza tuttavia soffermarsi sul momento consumativo del reato di cui all’art. 21 della predetta legge n. 646 del 1982.
In via residuale, la difesa propone di considerare come criterio di competenza il luogo in cui è avvenuto il pagamento del prezzo dei beni · oggetto di illecito subappalto, quale ultimo e definitivo atto del reato. E, poiché tale pagamento è stato effettuato dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE presso una banca di Ladispoli, si potrebbe dunque ipotizzare anche la competenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia.
In data 25 febbraio 2025, anche la difesa di NOME ha depositato memoria.
In primo luogo, dopo aver proposto una sintetica ricognizione delle principali tappe processuali che hanno caratterizzato il presente procedimento, ha chiesto che il rinvio pregiudiziale proposto ex art. 24 -bis cod. proc. pen. sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 25 cod. proc. pen. Tale norma stabilisce, infatti, che il giudice di rinvio è vincolato dalle statuizioni della Corte di cassazione in materia di competenza, indipendentemente dalla fase in cui tale risoluzione sia stata adottata, sia essa cognitiva o cautelare.
In subordine, si è osservato che, nel merito, la competenza per territorio per il reato di cui all’art. 21 della legge n. 646 del 1982 avrebbe dovuto essere ascritta
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al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. pen. Ciò in quanto la sede sociale del Consorzio si trova a Roma ed è lì che sono stati conclusi i contratti di subappalto con le imprese consorziate. Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, del resto, la fattispecie in esame costituisce un reato di pericolo istantaneo ad effetti permanenti, di talché il luogo di consumazione dovrebbe essere individuato nel territorio in cui è stato stipulato il contratto di subappalto, non potendosi condividere sul punto l’opposto indirizzo giurisprudenziale che considera determinante l’esecuzione dei lavori, giacché contrario al principio di controllo preventivo sancito dalla normativa antimafia.
Anche laddove si ritenesse che il delitto si perfezioni al momento dell’esecuzione dei lavori e che esso abbia natura di reato istantaneo, sostiene la difesa che la competenza dovrebbe comunque radicarsi a Roma ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 356 cod. pen., di cui al capo 2), per l’impossibilità di accertare il luogo di consumazione in relazione al reato di cui all’art. 21 della legge n. 646 del 1982 ai sensi degli artt. 8 o 9 cod. proc. pen., a seconda dell’orientamento giurisprudenziale cui si intenda aderire in materia di reati connessi.
Ove, poi, dovesse ritenersi che l’ultima azione od omissione del reato più grave sia ravvisabile, quale ultima condotta penalmente rilevante, nel luogo di consegna dei beni parte delle consorziate ovvero alla stazione appaltante ovvero all’incasso del pagamento previsto dalla commessa e si ritenesse, al contempo, di aderire all’orientamento espresso da Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, la competenza dovrebbe essere attribuita alternativamente al Tribunale di Roma o di Civ.itavecchia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La rimessione della questione pregiudiziale sulla competenza per territorio disposta dal Gup del Tribunale di Roma è inammissibile.
1.1. Come già riferito dal giudice di Roma nell’ordinanza di rimessione, giova infatti ricordare che, in precedenza, nella fase delle indagini preliminari, questa Corte, Sez. 6, n. 12078 del 30 novembre 2023 – su ricorso proposto avverso l’ordinanza del giudice del riesame di Firenze del 22 luglio 2022, di conferma della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME aveva già dichiarato la competenza per territorio del Tribunale ordinario di Roma, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso quel Tribunale.
Nello specifico, con il citato arresto giurisprudenziale, la Corte di cassazione ha stabilito che, a fronte della assoluta incertezza circa il luogo ove ha avuto inizio la condotta penalmente sanzionata, parte della quale si è verificata sicuramente
all’estero, dovesse trovare applicazione l’art. 10, comma 3, cod. proc. pen., e, dunque, l’art. 9, comma 2, cod. proc. pen., non essendo noto il luogo indicato al comma 1. Di conseguenza, la competenza è stata radicata in capo al Tribunale di Roma, tenuto conto che il consorzio RAGIONE_SOCIALE risulta essere un’entità societaria avente la propria sede a Roma, così come buona parte degli indagati lì risultano residenti.
1.2. Ebbene, alla luce di tali precedenti considerazioni, ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento, ad oggi prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di competenza per territorio, la decisione della Corte di cassazione, se pure adottata nella fase delle indagini preliminari – e, segnatamente, in fase cautelare – ha efficacia vincolante per tutte le successive fasi del giudizio, salvo il caso della sopravvenienza di fatti nuovi che ne impongano un riesame (Sez. 4, n. 41994 del 12/07/2017, non massimata; Sez. 1, n. 9413 del 14/02/2013, Rv. 255065; Sez. 1, n. 20992 del 29/04/2011, Rv. 250117; Sez. 1, n. 4669 del 21/10/1994, Rv. 199772).
Ai sensi dell’art. 25 cod. proc. pen., invero, «la decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore». Soltanto la sopravvenienza di fatti nuovi, dunque, consente la deroga all’immutabilità e all’irretrattabilità del foro commissorio.
1.3. Nel caso in esame, nessun nuovo elemento che induca a riesaminare la determinazione della competenza, come stabilita con la sentenza del 30 novembre 2023, risulta essere stato addotto; pertanto, nella paclfica carenza di nuovi fatti che comportino una diversa situazione giuridica incidente sulla competenza, la decisione adottata da questa Corte, Sez. 6, n. 12078 del 30 novembre 2022, ancorché nell’ambito dell’incidente cautelare, deve ritenersi vincolante ai sensi dell’art. 25 cod. proc. pen., non potendosi condividere sul punto il contrario arresto giurisprudenziale (Sez. 4, n. 35207 dell’11/07/2003, Rv. 225962), secondo il quale la decisione sulla competenza intervenuta in relazione ad un procedimento incidentale in fase di indagini preliminari avrebbe efficacia limitata, circoscritta all’ambito esclusivo dell’incidente cautelare e non produrrebbe l’effetto definitivo di cui all’art. 25 cod. proc. pen.
In primo luogo, infatti, l’argomento ivi addotto – riferito alla circostanza che si tratterebbe di decisione “allo stato degli atti” – non contraddice la sussunzione nel regime dell’art. 25 cod. proc. pen. che, per l’appunto, fa espressamente salvo il caso della sopravvenienza di fatti nuovi. In secondo luogo, non appare ragionevole né supporre che la competenza, una volta determinata in sede di legittimità, possa diversamente configurarsi in relazione al medesimo
procedimento (Sez. 1, n. 7511 del 25/01/2011, non massimata), né ipotizzare che l’unica pronuncia vincolante in tema di competenza sia quella emessa in sede di
cognizione, dal momento che lo scrutinio e la decisione della questione di competenza operato dalla Corte di legittimità ,nel procedimento incidentale
cautelare hanno la stessa struttura e la stessa ampiezza e profondità di valutazione.
Tale conclusione, del resto, è accreditata dalla stessa interpretazione costituzionalmente orientata della norma in parola, alla luce del principio di
ragionevole durata del processo, il quale – al di là della programmatica prospettiva della introduzione di istituti acceleratori – costituisce canone di indirizz
ermeneutico, nonché, soprattutto, alla luce del principio ulteriore, che del primo rappresenta la indefettibile esplicazione, della efficienza processuale (Sez. U., n.
34655 del 28/06/2005, in motivazione).
Una volta stabilita dal giudice di legittimità, in relazione allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti la competenza del giudice di
merito, l’efficienza processuale postula, infatti, che, in difetto di nuovi fatti, decisione sia vincolante, non consentendo dunque di reiterare la questione
ad libitum, quando e quante volte si voglia, così palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo.
Per questi motivi, la rimessione della questione di competenza per territorio deve ritenersi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione della questione sulla competenza per territorio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al quarto comma dell’art. 24-bis cod. proc. pen.
Così deciso il 13/03/2025.