Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46253 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46253 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza del 24/06/2024 del Tribunale di Verona ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Roverbella il 24/01/1949; COGNOME NOME, nato ad Asola il 14/02/1979; COGNOME NOME, nato a Valeggio sul Mincio il 28/08/1974; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Pavia; udite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME e NOME COGNOME che ha concluso insistendo per l’accoglimento della declaratoria di incompetenza per territorio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 24 giugno 2024, il Giudice monocratico del Tribunale di Verona ha rimesso alla Corte di cassazione la questione pregiudiziale concernente l’incompetenza per territorio, a favore del Tribunale di Pavia, tempestivamente eccepita dalle difese degli imputati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’ambito del procedimento a loro carico per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legali rappresentanti del RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME dal 05/08/2019 al 21/02/2020 (sempre amministratore di fatto), NOME COGNOME da 21/02/2020 al 20/04/2021 (già legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e sempre amministratore di fatto), NOME COGNOME dal 20/04/2021, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, nella dichiarazione annuale IVA per l’anno di imposta 2020, indicavano elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società in atti indicate per un imponibile pari a euro 9.012.191,55 e relativa IVA per euro 1.982.682,14.
Le difese degli imputati, dopo aver eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Verona in sede di udienza preliminare, hanno rinnovato la predetta eccezione – respinta dal giudice dell’udienza preliminare – dinanzi al giudice monocratico del dibattimento, depositando memoria.
Le difese hanno premesso quanto segue:
— il Tribunale di Verona, con sentenza n. 4165/2023 del 14/11/2023 emessa nel procedimento iscritto al n. 8974/2019 R.G.N.R., aveva accolto analoga eccezione in un procedimento connesso, nei confronti di NOME COGNOME ed altri, per i reati di cui agli artt. 2 e 10-ter d.lgs. n. 74/2000. La sentenza n. 4165/2023 aveva dichiarato l’incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Pavia, sul presupposto che le condotte di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti contestate erano teleologicamente connesse con i reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, contestati nel procedimento pavese iscritto al n. 1161/2019 R.G.N.R. promosso nei confronti degli amministratori delle società emittenti dette fatture.
— Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 986/2022 del 25/05/2022 emessa nel procedimento iscritto al n. 1161/2019 R.G.N.R., definite alcune posizioni con riti alternativi, aveva a sua volta già dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano. In quel procedimento si contestavano le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire alla RAGIONE_SOCIALE l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto.
— Il procedimento penale n. 8974/2019 R.G.N.R., definito dal Tribunale di Verona con sentenza n. 4165/2023, riguardava l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società missing traders, quali la ACP Italia
RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE entrambe indicate anche nel capo di imputazione del procedimento in esame.
Le difese, conseguentemente, hanno concluso che, anche rispetto al presente procedimento, dovrebbe essere dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia o, in subordine, del Tribunale di Milano.
In diritto, le difese hanno osservato che, tra il presente procedimento per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 ed il procedimento per il delitto d all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, sussiste connessione qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. c), cod. proc. pen., per cui, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., la competenz per tutti i procedimenti connessi, appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Trattandosi di reati di pari gravità, le difese individuano il primo reato in quello cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 contestato a NOME COGNOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, al capo 19) del procedimento iscritto al n. 1161/2019 R.G.N.R. Pavia, definito dal Tribunale di Pavia con rito alternativo, sebbene il Tribunale avesse dichiarato la competenza del Tribunale di Milano per le posizioni che non avevano richiesto riti alternativi.
Hanno osservato, altresì, le difese che, tra i reati contestati nel presente procedimento e i reati contestati nel procedimento iscritto al n. 8974/2019 Verona, sussiste anche connessione qualificata ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di reati commessi nell’ambito di un disegno criminoso unitario.
Per quanto concerne, infine, il /ocus commissi delicti, le difese hanno fatto riferimento al luogo di emissione delle fatture normalmente coincidente con la sede legale ed amministrativa dell’impresa emittente. Sebbene nei casi di operazioni del tutto inesistenti si afferma che non può affermarsi con ragionevole certezza che le false fatture siano state emesse nel luogo della sede legale della ditta, le difese rilevano che la Guardia di Finanza di Pavia aveva effettuato perquisizioni e sequestri nelle sedi delle società RAGIONE_SOCIALE traders, rinvenendo documentazione contabile, sicchè non potrebbe ravvisarsi una fittizietà delle sedi medesime.
Infine, le difese hanno prodotto avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano il 14/06/2023, a riprova della pendenza del procedimento iscritto al n. 19804/2022 R.G.N.R. Milano.
3.1 II giudice monocratico del Tribunale di Verona ha innanzitutto escluso che la competenza del Tribunale di Pavia possa essere affermata sulla base di connessione ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen., non essendovi totale identità tra gli imputati del presente procedimento (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) e gli imputati dei procedimenti iscritti al n. 1161/2019 R.G.N.R. Pavia (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) e al n.
7862/2023 R.G.N.R. Pavia già 8974/2019 R.G.N.R. Verona (NOME COGNOME, NOME COGNOME). Lo spostamento della competenza determinerebbe in questo caso la sottrazione al giudice naturale dell’imputato NOME COGNOME che non risulta coinvolto in alcuno dei procedimenti pavesi.
3.2 Quanto alla connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., il giudice di merito osserva che non è necessaria l’identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, sicchè la giurisprudenza ha in più occasioni ritenuto possibile ravvisare una connessione qualificata tra i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000; trattandosi di reati di pari gravità, il giudice competente è stato individuato in quello competente per il primo reato, vale a dire per il reato di cu all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, dal momento che l’emissione delle fatture precede il loro utilizzo.
Tanto premesso, il giudice del Tribunale di Verona ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione, per la sua valutazione pregiudiziale in punto di competenza territoriale.
4.1. Osserva, innanzitutto, il giudice di merito che il presente procedimento ha ad oggetto il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 ed è relativo ad u dichiarazione fiscale in cui sono stati indicati elementi passivi fittizi derivanti fatture per operazioni inesistenti emesse da quattro diverse società: RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Le difese hanno dimostrato la pendenza, innanzi al Tribunale di Pavia, del procedimento penale iscritto al n. 1161/2019 R.G.N.R. Pavia riguardante il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, contestato al capo 19 e commesso dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE il quale ha chiesto la definizione de procedimento con il rito abbreviato, così radicando la competenza innanzi al G.U.P. del Tribunale di Pavia, senza però che si abbia esatta contezza che si tratti esattamente delle medesime fatture, dal momento che, né il capo di imputazione del processo pavese, né il capo di imputazione del presente procedimento indica singolarmente le fatture, limitandosi a riportare gli importi complessivi. Inoltre, predetto procedimento iscritto al n. 1161/2019 R.G.N.R., a seguito di sentenza di incompetenza territoriale n. 986/2022 del Tribunale di Pavia, è ora pendente innanzi al Tribunale di Milano ed iscritto al n. 19804/2022 R.G.N.R. Milano; nell’ambito di tale procedimento è contestato il delitto di cui all’art. 416 cod. pen la cui imputazione menziona anche la RAGIONE_SOCIALE tra le società di cui gli imputati si sarebbero avvalsi per emettere le fatture per operazioni inesistenti.
Le difese non hanno invece allegato nulla con riferimento alle fatture emesse dalle altre tre società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
4.2 Osserva, a questo punto, il giudice del Tribunale di Verona che la documentazione prodotta dalle difese comporterebbe l’incompetenza per territorio
del Tribunale di Verona, essendo pendente altro procedimento, innanzi al Tribunale di Pavia, per il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000.
Obietta il giudice che, in tal modo, a) si consentirebbe all’imputato di scegliere l’Autorità giudiziaria competente a procedere per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, rappresentando al giudice la pendenza di altro procedimento ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000 relativo ad una sola delle imprese emittenti le fatture indicate in imputazione; b) il pubblico ministero difficilmente potrebbe contrastare tale richiesta, perché potrebbe non avere contezza della pendenza di altri procedimenti per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000; c) le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE rappresentano una minima parte degli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione fiscale; d) ove fosse documentata la pendenza di più procedimenti per i reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 in diversi circondari, fatture utilizzate nella medesima dichiarazione, non sarebbe agevolmente determinabile quale tra questi attrarrebbe la competenza per essere il primo reato; e) ciò appare stridere con il principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché si consentirebbe alla parte di determinare l’affermazione della competenza in base a scelte rimesse nella sostanza alla propria volontà, attraverso la scelta di rappresentare la pendenza di altro procedimento relativo alla emissione di alcune soltanto delle fatture di cui all’imputazione.
4.3 Osserva, ancora, il giudice di merito che, al fine di evitare le conseguenze esposte, potrebbe essere attribuito alla parte l’onere di documentare la pendenza o meno di procedimenti in ordine a tutte le imprese le cui fatture si assumono fittizie, onde consentire al giudice procedente di individuare il primo reato, ritenendo, in difetto di tale allegazione, l’impossibilità di ravvisare u spostamento di competenza per ragioni di connessione ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen.; soluzione questa utile a salvaguardare il principio di cui all’art. 2 comma 1, Cost.
Osserva, infine, il giudice del Tribunale di Verona che il rigetto dell’eccezione di incompetenza sulla base degli argomenti esposti, ritenuta dal rimettente preferibile, rischierebbe tuttavia di determinare la sopravvivenza di un vizio occulto del processo – quello attinente alla competenza per territorio – che, trascinandosi sino al giudizio di legittimità, potrebbe comportare la caducazione dell’attività processuale svolta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il nuovo istituto del “rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per l decisione sulla questione della competenza per territorio”, disciplinato dall’art. 24bis cod. proc. pen., riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in
modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, al fine di “evitare casi, che si sono verificati, in cui l’incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo”.
La norma in esame attribuisce al giudice procedente il potere discrezionale di valutare la meritevolezza della richiesta e l’opportunità del rinvio e, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte. La disposizione non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che “pronuncia ordinanza”, ma si tratta di un provvedimento che, alla luce dell’art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza (Sez. 1 n. 22336 del 03/05/2023, Piredda).
La relazione finale della “Commissione COGNOME” ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, d “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale all Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà”, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione (Sez. 1, n. 22319 dell’11/04/2023, Musina).
La “serietà” della questione costituisce, quindi, il requisito implicito del fattispecie in esame.
La norma di nuovo conio convive con il preesistente sistema normativo della competenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l’ingresso al sistema dei conflitti di competenza, quando la questione è “seria”: la discrezionalità del giudice, sia nell’ipotesi della richiesta di parte che del rimessione d’ufficio, è una discrezionalità vincolata alla “serietà” della questione di competenza.
Il giudice è, quindi, tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio a motivare propria determinazione compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e prospettando l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513 – 01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233 – 01; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 – 01; Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 – 01).
Tanto premesso, nel caso in esame, l’ordinanza di rimessione è inammissibile, poiché, dopo aver correttamente richiamato i principi affermati in
sede di legittimità in materia di competenza per territorio determinata dalla connessione ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., sia in generale, sia con riferimento al rapporto tra art. 2 e art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, propone una soluzione interpretativa che si pone in contrasto con i principi che disciplinano la materia.
Invero, dopo aver correttamente osservato che i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 sono tra loro connessi, posto che l’emissione delle fatture ne precede l’utilizzo, e che, essendo di pari gravità, il giudice competente a giudicare sul primo reato è quello di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ritiene tuttavia c ove la parte, nel procedimento per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 20 intenda eccepire il difetto di competenza in ragione della connessione con il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, sia tenuta a documentare la pendenza o meno di procedimenti penali in ordine a tutte le imprese le cui fatture si assumono fittizie e siano state utilizzate nella dichiarazione fraudolenta posta a base del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, onde consentire al giudice procedente di individuare, secondo i criteri generali, il primo reato e, conseguentemente, il giudice territorialmente competente. In difetto di allegazione, sostiene il giudice rimettente, si dovrebbe ritenere impossibile ravvisare uno spostamento di competenza per ragioni di connessione ed applicare i criteri ordinari che regolano la competenza sul reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000. E tanto si giustifi perché altrimenti sarebbe la difesa dell’imputato a scegliere il giudice competente, rappresentando la pendenza del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000 di una sola delle imprese emittenti le fatture per operazioni inesistenti utilizzate nella dichiarazione fraudolenta di cui al reato ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000, così violando il principio del giudice naturale precostituito per legge.
La soluzione proposta è contraria agli insegnamenti di legittimità di seguito riassunti:
a) l’onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda l’accoglimento dell’eccezione procedurale, grava sulla parte che ha sollevato l’eccezione stessa (Sez. 3, n. 12225 del 26/01/2024, Rv. 286106; Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010, COGNOME, Rv. 249048; Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242551);
b) i termini della questione restano cristallizzati alla stregua della concreta formulazione della relativa eccezione entro il limite processuale della sua deducibilità, dovendosi ricordare, al riguardo, che in tema di competenza per territorio le vicende processuali (e le deduzioni difensive) successive ai limit temporali della sua rilevabilità, non incidono sulla competenza già affermata (Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, COGNOME, Rv. 281067; Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269212; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, COGNOME, Rv. 234350; vedi, anche, Sez. 5, 18 giugno 1997, Agreste, Rv. 208317, che fa riferimento, a giustificazione del principio della perpetuatio iurisditionis,
anche all’esigenza di speditezza del processo, che trova oggi presidio costituzionale nell’art. 111 della Carta fondamentale; vedi, ancora, Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 258149, dove si afferma che l’eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere bensì riproposta con i motivi di impugnazione senza, però, poter introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se queste ultime potrebbero giustificare uno spostamento della competenza);
c) il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criteri originario e autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio del “perpetuatio iurisdictionis”, anche in caso di assoluzione dell’imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati (Sez. 6, n. 12405 del 18/1/2017, COGNOME e altri, Rv. 269962; Sez. U, n. 27343 del 28/2/2013, COGNOME, Rv. 255345) ed anche in caso di definizione di uno dei reati connessi con rito alternativo innanzi a giudice diverso da quello poi definitivamente individuato ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen.
Ne consegue che l’affermazione secondo cui, una volta proposta la questione di competenza per territorio, il Tribunale debba esaminarne necessariamente d’ufficio tutti gli aspetti non è coerente con i principi esposti, perché, per gli aspe non sottoposti dalle parti alla sua attenzione (perché non conosciuti), le valutazioni del giudice sul tema della competenza per territorio rimangono insindacabili (Sez. 3, n. 487 del 30/11/2016, COGNOME, Rv. 269212, cit.).
Del resto, ragionare diversamente significherebbe addossare alla parte che intende sollevare la questione sulla competenza territoriale un onere difficilmente assolvibile, quello di individuare, cioè, nel caso si proceda per il reato di cui all’a 2 d.lgs. n. 74 del 2000, tutti i procedimenti pendenti per il reato di cui all’art d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente alle fatture per operazioni inesistenti utilizzat nella dichiarazione fiscale fraudolenta.
In altri termini, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, nel valutare la propria competenza, il giudice deve fare riferimento alle indicazioni formali dell’imputazione come cristallizzata nell’atto di impulso del giudizio potendo essere diversamente indirizzato solo sulla base delle deduzioni e delle allegazioni delle parti al momento in cui la questione di competenza è proposta, restando irrilevante ciò che non è allegato al momento della proposizione della questione e le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione di competenza territoriale (Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, COGNOME, Rv. 281067, cit.).
In conclusione, la questione prospettata dal Tribunale rimettente deve essere dichiarata inammissibile poiché non pone alcun ragionevole dubbio interpretativo, in merito alla individuazione del giudice territorialmente competente, non risolvibile attraverso gli ordinari strumenti interpretativi dell disposizioni processuali, che possa giustificare un intervento chiarificatore di questa Corte ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la remissione della questione di competenza. comma 4, cod.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 24-bis, proc. pen.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.