Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18893 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18893 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 27/02/2025 R.G.N. 414/2025
EVA TOSCANI
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal: Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze con ordinanza del 12/12/2024, nei confronti del: Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a FIRENZE, il 09/10/1969; udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME letta, all’esito di trattazione scritta, la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di competenza dell’Autorità giudiziaria di Pistoia.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, nel processo a carico di NOME COGNOME – imputato, nella qualità di titolare dell’omonima impresa, del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per omessa presentazione, per l’anno di imposta 2016, delle dichiarazioni IVA, con imposta evasa superiore a euro 50.000,00, in Borgo San Lorenzo, il 1° giugno 2017 (capo A), del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per omessa presentazione, per l’anno di imposta 2017, della dichiarazione dei redditi, con imposta evasa superiore a euro 50.000,00, in Montecatini Terme, il 30 gennaio 2018 (capo B), del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per omessa presentazione, per l’anno di imposta 2018, delle dichiarazioni IVA, con imposta evasa superiore a euro 50.000,00, in Montecatini Terme, il 30 luglio 2019 (capo C), e del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, con riferimento agli anni di imposta dal 2016 al 2018, occultato o distrutto in tutto o in parte le scritture contabili e i documenti di cui era obbligatoria la conservazione, in Montecatini Terme, il 7 gennaio 2020 (capo D) -, ha, con sentenza del 25 settembre 2023, dichiarato la propria incompetenza per territorio a giudicare il suddetto imputato per essere competente il Tribunale di Firenze, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso quest’ultimo Tribunale.
A ragione di tale decisione il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia ha rilevato che, dall’esame degli atti, si Ł evinto che il domicilio fiscale di COGNOME risulta essere stato fissato in Borgo INDIRIZZO, in ordine al reato di cui al capo A), reato piø grave nonchØ primo in ordine di tempo.
Tale rilievo Ł stato seguito dalla considerazione che, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., la competenza territoriale, in caso di procedimenti connessi, appartiene al giudice competente per il reato piø grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
Nella fattispecie in esame, secondo il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, entrambi tali criteri conducono all’individuazione del reato determinante in quello sub A), con conseguente rilievo del domicilio fiscale dell’imputato, all’epoca ubicato in INDIRIZZO, località inserita nel circondario del Tribunale di Firenze.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, innanzi al quale Ł transitato il procedimento, sulla corrispondente richiesta del Pubblico ministero relativamente alla medesima questione, ha, con ordinanza del 12 dicembre 2024, proposto conflitto negativo di competenza, con gli adempimenti consequenziali.
A tale conclusioni il giudice procedente Ł giunto sulla scorta delle seguenti considerazioni: il reato piø grave non va individuato in quello sub A), ma va individuato, ai sensi dell’art. 16, comma 3, cod. proc. pen., in quello sub D), considerata la cornice edittale connotante questo reato, reato pacificamente di competenza del Tribunale di Pistoia; posta l’incontestata connessione per continuazione fra tutti i reati oggetti di contestazione, per quello sub D) la legge prevede la pena della reclusione da tre a sette anni, piø elevata, sia nel massimo che nel minimo, di quella, da due a cinque anni di reclusione, stabilita per il reato di cui al capo A); e la competenza, anche con riferimento a quella per connessione, va stabilita in relazione alla contestazione formulata dal
pubblico ministero, salvo che la stessa evidenzi errori macroscopici e immediatamente percepibili, errori nella specie non rilevabili.
Alla stregua di questi rilievi, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze ha concluso sostenendo la competenza per territorio dell’Autorità giudiziaria di Pistoia, traendone l’ineludibile conseguenza della proposizione del conflitto negativo.
Il Procuratore generale ha rassegnato requisitoria, con memoria, in relazione alla modalità della trattazione scritta che ha contraddistinto il procedimento; con tale requisitoria ha chiesto dichiararsi la competenza dell’Ufficio giudiziario di Pistoia, dovendo condividersi le ragioni espresse nel provvedimento dell’Autorità giudiziaria di Firenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In primo luogo, va ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poichØ l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, con la suindicata ordinanza del 12 dicembre 2024, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, di conoscere del procedimento in relazione al quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, con la sentenza del 25 settembre 2023, si Ł già dichiarato incompetente, ai sensi dell’art. 51 cod. proc. pen. – appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Precisato ciò, occorre rilevare che i giudici in conflitto – in relazione all’oggetto del processo di cui si tratta – hanno dato per assodato che l’imputato COGNOME sia stato tratto a giudizio per rispondere dei quattro reati tributari identificati in parte narrativa e che l’accusa inerente agli stessi si sia cristallizzata anche con riferimento al rispettivo luogo di commissione.
NØ sono insorte contestazioni circa l’avvenuto rispetto, nella determinazione dei luoghi di commissione dei quattro reati, dei criteri specificamente fissati dall’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, così come non sono emersi rilievi in merito al tempo di consumazione dei reati stessi.
Si constata, dunque, che soltanto il reato sub A), avente ad oggetto la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, risulta contestato come commesso in Borgo San Lorenzo, il 1° giugno 2017. I reati sub B), C) e D), risultano contestati come commessi in Montecatini Terme, rispettivamente il 30 gennaio 2018, il 30 luglio 2019 e il 7 gennaio 2020.
Che i reati contestati siano fra loro vincolati, secondo la contestazione, da connessione per l’evenienza della continuazione, esplicitamente contestata quanto a quella interna a ciascun capo, ma ritenuta dai giudici in conflitto anche con riferimento al complesso delle imputazioni, per l’unicità del disegno criminoso sotteso alla condotta dell’agente, titolare dell’impresa nell’ambito della cui attività sono state – secondo l’accusa – concepite e realizzate le varie violazioni della normativa tributaria, pure Ł stato dato per assodato dai giudici in conflitto.
Del resto, la competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050 – 02; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018,Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484 – 01): e, nel caso, in esame di eventuali errori di tal tipo, non sussiste allegazione, nØ evidenza.
Dovendo, dunque, applicarsi i precetti stabiliti dall’art. 16 cod. proc. pen., s ricorda che il primo dei relativi criteri stabilisce che per i procedimenti connessi rispetto ai quali piø giudici sono egualmente competenti per materia la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato piø grave, soltanto in caso di pari gravità, la competenza appartiene al giudice competente per il primo reato.
3.1. Fra i quattro reati oggetto di contestazione il reato piø grave, tenuto conto della cornice edittale, Ł effettivamente quello sub D), inerente alla violazione prevista dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, punita con la reclusione da tre a sette anni.
¨ da considerare che quello sub D) Ł l’unico dei quattro reato contestati come commessi (il 7 gennaio 2020 e quindi) in data successiva all’entrata in vigore del d.l. 26.10.2019, n. 124, convertito
dalla legge 10.12.2019, n. 157 (entrata in vigore avvenuta il 27 ottobre 2019), sicchØ allo stesso si applica certamente la piø grave cornice edittale suindicata.
Gli altri tre reati, relativi a violazioni dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, sono stati commessi in tempo antecedente alla suddetta riforma normativa che ha aggravato la cornice edittale tanto per gli uni quanto per l’altro delitto: la violazione dell’art. 5 cit., al tempo della commissione dei suddetti reati, contemplava la sanzione penale della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, mentre a seguito del d.l. n. 124 del 2019 la cornice edittale inerente a tale reato Ł stata modificata in quella della reclusione da due a cinque anni.
Il rilievo che entrambe le cornici edittali relative all’art. 5 cit. risultano meno gravi di quella stabilita per il reato di cui all’art. 10 cit., di cui al capo D), rende chiaro che – comunque – il reato piø grave, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma 3, cod. proc. pen.
3.2. Per completezza, si osserva che la considerazione, per i reati sub A), B) e C), della cornice edittale successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 124 del 2019 – ovviamente per la sola definizione della questione di competenza – parrebbe, in prima analisi, conforme all’insegnamento secondo il quale, ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l’individuazione del reato piø grave, ai sensi dell’art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell’esercizio dell’azione penale (Sez. 1, n. 348 del 21/04/2017, dep.2018, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 271995 – 01; v. anche Sez. 1, n. 40118 del 09/07/2024, COGNOME, Rv. 287099 – 01).
Tuttavia, andrebbe ulteriormente considerato che questo principio trova applicazione quando la modifica, in ipotesi, influente sulla disciplina della competenza sia il risultato di una modifica di natura processuale, mentre quando la modificazione della norma sia di natura essenzialmente sostanziale, per essersi risolta in un aggravamento della pena da irrogarsi all’autore del reato, certamente non applicabile ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata della nuova norma, si prospetta l’applicazione, con i limiti di pena stabiliti dalla legge vigente al momento della loro commissione, anche della corrispondente cornice edittale per la ricognizione del giudice competente (per riferimenti sul tema, sia pure con riguardo a una questione di competenza per materia, Sez. 3, n. 42465 del 22/10/2024, A., Rv. 287186 – 01, anche per la puntualizzazione dell’esatta portata del principio affermato da Sez. U, n. 3821 del 17/01/2006, Timofte, Rv. 232592 – 01).
3.3. In ogni caso, come si Ł già segnalato, nella fattispecie in esame, la questione ora segnalata non svolge determinante rilievo, dal momento che, alla stregua della richiamata cornice edittale relativa al reato sub D), Ł certo che questo Ł il reato piø grave.
Si tratta di reato contestato come commesso in Montecatini Terme, località ricadente nel circondario del Tribunale di Pistoia.
Pertanto, la competenza per territorio determinata da connessione per tutti i reati oggetto del procedimento esaminato va individuata nell’Autorità giudiziaria di Pistoia.
In linea con le osservazioni che precedono, il conflitto deve essere, quindi, risolto con la declaratoria di competenza del Giudice per le indagini preliminari e, quindi, dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, con la disposizione di trasmissione degli atti al corrispondente Ufficio giudiziario.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 27/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME