Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49898 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49898 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e NOME hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella d Tribunale di Livorno, di condanna dei predetti per il reato di concorso in detenzione trasporto di Kg. 25 di marijuana e NOME anche di resistenza a pubblico ufficiale;
ritenuto che il ricorso di NOME è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica del argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravarne e alle quali questi dato congrua risposta anche con riferimento alla utilizzabilità di alcuni elemen probatori;
che il ricorso di COGNOME è parimenti inammissibile perché propositivo della stess doglianza inerente alla competenza per territorio che la Corte ha esaminato e deciso in maniera conforme all’orientamento consolidato di legittimità, essendosi più volte precisato che, in tema di competenza per connessione, l’ipotesi prevista dall’art. 12 comma primo, lett. b), cod. proc. pen. si riferisce a più reati commessi da una sola persona con una sola azione od omissione ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sicché richiede, perché ricorra il vincolo della connessione, l’esistenza di atti deliberativi e volitivi unitari, con la consegu che il generico programma criminoso costituente elemento essenziale del delitto di associazione a delinquere di per sé solo, in mancanza di altri elementi, non configura un rapporto di connessione tra il reato associativo e gli eventuali singoli reati post essere dagli associati e non è, pertanto, idoneo a determinare uno spostamento di competenza per materia o per territorio sez. 1, n. 16620 del 15/2/2001, COGNOME, Rv. 218772-01; sez. 2, n. 17090 del 28/2/2017, COGNOME, Rv. 269960-01; n. 57927 del 20/11/2018, COGNOME, Rv. 275519-01; n. 45337 del 4/11/2015, COGNOME, Rv. 265031-01, in cui, in motivazione, la S.C. ha affermato che detta connessione è configurabile solo nell’ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio crimi dall’adesione ad esso, i singoli partecipi, nell’ambito del generico programma
criminoso, avevano già individuato uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi effettivamente commessi);
considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 9 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME