Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8113 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8113 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Marino il 25/08/2005
COGNOME NOME nato a Velletri il 06/07/1979
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 20/09/2024
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni con le quali il sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiest rigetto dei ricorsi ;
letta la memoria difensiva depositata dall’avv. NOME COGNOME in data 07/01/2025
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di riesame di Roma con l’ordinanza impugnata confermava il provvedimento del Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Latina che aveva disposto nei confronti
COGNOME NOME e COGNOME NOME la misura cautelare della custodia in carcere avendo ravvisato i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di ricettazione e porto di illegale di a pistola semiautomatica cal. 7,65 con colpo in canna e cane armato, un revolver calibro 38 con due colpi nel tamburo).
Spiegava il Tribunale, con riguardo alla eccezione di incompetenza territoriale, che il crit suppletivo invocato dalla difesa, secondo il quale la competenza territoriale doveva radicars presso il Tribunale di Velletri ex art. 9 , comma 2, cod. proc. pen. presso il luogo di reside degli indagati in Velletri, non trovava applicazione dovendosi avere riguardo, nel cas esaminato, al luogo di consumazione del reato in via gradata più grave fra gli altri. Reato ch nel caso di specie risulta consumato in Terracina, con conseguente radicamento della competenza per territorio innanzi al Tribunale di Latina.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza il Tribunale del riesame rispondeva alle censure difensive evidenziando come il quadro cautelare fosse pacifico essendo le armi state rinvenute in possesso dei prevenuti, nell’immediatezza della segnalazione effettuata dal teste Lista (pag. 6 dell’ordinanza impugnata),
Avverso l’anzidetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, tramite i difensore avv. NOME COGNOME chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamentano la violazione dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento al luogo di consumazione del reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. 865/1967 t deducendo l’incompetenza del Tribunale di Latina in favore del Tribunale di Velletri evidenziando come / pur avendo riguardo al criterio indicato dal Tribunale del riesame e cioè al luogo di consumazione del reato in via gradata più grave, ovvero al delitto di porto illegale di armi, dato c consumazione di detto delitto aveva avuto inizio in Velletri quando COGNOME lasciò la s abitazione sita in Velletri per raggiungere lo zio a Terracina, la competenza per territo avrebbe dovuto radicarsi in Velletri e non a Latina.
2.2. In secondo luogo lamentano la manifesta illogicità della motivazione in relazione al ritenuta sussistenza della provenienza delittuosa delle armi oggetto della ricettazione, pos che le dichiarazioni di COGNOME NOME, legittimo detentore dell’arma, non sarebbe credibili per vaghezza e genericità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Sulla questione della incompetenza territoriale il Tribunale del riesame ha decis applicando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in ipotesi di connessi, agli effetti della competenza per territorio ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. p pen., ove non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave secondo le regole oggettive dettate dagli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., giudice competente deve ritenersi quello del luogo in cui risulta commesso, in via a mano a mano gradata, il reat
successivamente più grave fra gli altri reati connessi. Quando non sia possibile in secondo le dette regole, il luogo di commissione per nessuno dei reati connessi, la co spetterà al giudice competente per il reato più grave in applicazione, in via gradata suppletivi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9(v., 5z.2 · 3asb 2.04v, Cas-50 -eQ-, Rv-26924 6 ). Nel caso in esame, essendo sconosciuto il luogo di consumazione del delitto più g ricettazione, si è fatto riferimento al luogo di consumazione del connesso successivamente più grave, di porto illegale di armi.
La difesa, sul punto, propone un motivo non consentito perché non corrispondente a avanzato in sede di riesame.
Innanzi al collegio cautelare i ricorrenti hanno eccepito infatti l’incompetenza per te Tribunale di Latina lamentando la mancata applicazione del criterio suppletivo di cui comma 2 cod. proc. pen. per cui, essendo ignoto il luogo di consumazione del r ricettazione, nella specie più grave, occorreva tener conto del luogo di residenza degl
Con il ricorso, invece, si dolgono della violazione dell’art. dell’art. 8, comma 3, cod deducendo che, pur avendo riguardo al delitto di cui agli artt. 2 e 4 L. 895/67, r gradata più grave, la competenza per territorio fosse del Tribunale di Velletri perché luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del porto illegale.
Ed invero va ricordato il principio affermato da questa Corte secondo cui “la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolar appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i qu erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l’inammissibilità de deduzioni” (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419; Sez. 3, n. 29366 del 23/04/ Rv. 286752).
In ogni caso deve osservarsi che il porto illegale di armi in luogo pubblico o l pubblico ha natura di reato permanente ( Sez. 1, n. 4896 del 16/11/201 GLYPH 276 65);da ciò .r consegue che il reato si perfeziona al momento in cui inizia il porto ma si consuma al del cessare del porto (cfr. Sez. 1, n. 2547 del 3 febbraio1981, Rv. 148176; Sez. 1, n 23 febbraio 1982, Rv. 153380); infatti, quando la permanenza del porto ce successivamente, sia ripreso il porto di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico, s un nuovo delitto, diverso dal precedente pur avendone le medesime caratteristiche strut
Da ciò discende che, pur volendo accedere al motivo di ricorso proposto, non può ritene la competenza per territorio sia del Tribunale di Velletri in quanto in tale luogo ha avu reato di porto illegale, ma la sua consumazione, trattandosi di reato permanente, si è nel luogo in cui è cessata la permanenza e cioè in Terracina ( luogo in cui è a sequestro) per cui competente è il Tribunale di Latina.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il giudice cautelare ha dato credito alle dichiarazioni di COGNOME COGNOME il riferito di non avere trovato, da qualche tempo, le armi regolarmente de
evidenziandone la genuinità perché se avesse dichiarato il falso, si sarebbe esposto al rischio di responsabilità penali ( cfr. pag. 6 dell’ordinanza impugnata).
Del tutto correttamente, quindi, il Collegio cautelare ha ritenuto provata la sussistenza del delitto presupposto valorizzando le affidabili dichiarazioni rese da COGNOME non rivestendo fra l’altro alcun rilievo la circostanza che la denuncia di furto fosse successiva al sequestro, essendo soltanto a quel momento stata riscontrata la sparizione delle armi.
Va infatti ribadito che ai fini della configurabilità della ricettazione non è necessari l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza anche attraverso il ricorso a prove logiche.
I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Il Presidente