Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42280 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42280 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio, rimessa ex art. 24-bis cod. proc. pen. dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza del 31 maggio 2024 nel procedimento n. 7054 RGNR e n. 764/2020 R.G. Trib. a carico di COGNOME NOME + altri visti gli atti e il provvedimento di rimessione; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
uditi l’avvocato NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso per l’incompetenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e la competenza del Tribunale di Firenze, l’avvocato NOME COGNOME, quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, e in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha concluso per l’incompetenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALEa competenza del Tribunale di Lecco ed in subordine del Tribunale di Roma, l’avvocato NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, che si associa alle richieste del codifensore, l’avvocato NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, che insiste affinchè la competenza territoriale sia attribuita al Tribuna
di Lecco, l’avvocato NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, che insiste per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa memoria depositata e conclude per la competenza del Tribunale di Firenze, l’avvocato NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME, e quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME NOME COGNOME, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, che si associa alle conclusioni del codifensore e conclude per la competenza del Tribunale di Firenze, l’avvocato NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, che conclude per l’incompetenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in favore di quella del Tribunale di Lecco, l’avvocato NOME COGNOME, anche in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, che ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, l’avvocato NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME e quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, che si riporta alla memoria depositata in cancelleria e conclude per la competenza del Tribunale di Roma, l’avvocato NOME COGNOME, anche in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, che si associa alle conclusioni dei difensori di COGNOME in favore RAGIONE_SOCIALE competenza del Tribunale di Lecco.
RITENUTO IN FATTO
1. Nel corso del giudizio riguardante il procedimento indicato in epigrafe, nella fase dedicata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 491 cod. proc. pen. all’esame RAGIONE_SOCIALEe questioni preliminari, con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rimetteva alla Corte di cassazione le questioni concernenti la competenza per territorio in relazione ai reati contestati nei capi d’imputazione 1, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 42, 43, 44, 45,46, 58, 59, 60, 62 e con riguardo agli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché RAGIONE_SOCIALEe persone giuridiche RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’illecito amministrativo ex art. 25 d.lgs n. 231/2001.
Rilevava il Tribunale come il rinvio pregiudiziale fosse necessario in quanto i difensori di tutti gli imputati, riformulando eccezioni già portate all’attenzione d Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare e da questo disattese, avevano ribadito la
competenza per territorio dei Tribunali di Lecco, Roma, e Firenze in relazione ad alcuni dei reati ad essi contestati.
Nell’ordinanza con cui è stato disposto il rinvio davanti alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza sono state illustrate le ragioni che rendevano ammissibile la richiesta, evidenziando i criteri non uniformi seguiti prima dal G.i.p e dopo dal Tribunale in diversa composizione per pervenire alla affermazione RAGIONE_SOCIALEa competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, palesandosi come non manifestamente infondate le eccezioni di incompetenza sollevate dalla difesa,
Innanzitutto, è stata rimessa in discussione dal Giudice che procede la insussistenza del nesso di connessione teleologica ex art. 12 lett. c) cod.proc.pen. tra il reato associativo di cui al capo 1) e le corruzioni ascritte ai capi 25 (vicenda RAGIONE_SOCIALE), 30-31 (vicenda RAGIONE_SOCIALE), 42-43 (vicenda RAGIONE_SOCIALE) e 45-46 (vicenda RAGIONE_SOCIALE), che aveva portato il G.u.p, ad escludere l’applicazione dei criteri di competenza per connessione ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale.
Ulteriore questione che viene devoluta dal Tribunale è quella RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa regula iuris da applicare per i reati di corruzione con stabile asservimento RAGIONE_SOCIALEa funzione ai fini RAGIONE_SOCIALEa competenza, essendosi rimarcato come il precedente collegio del Tribunale avesse ritenuto di seguire la tesi opposta che applica il criterio previsto per il caso di reato permanente dall’art. 8, comma 3, cod.proc.pen., ovvero quello del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, seppure pervenendo alla fine alla stessa individuazione RAGIONE_SOCIALEa competenza in favore del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sulla base però di un generico riferimento – censurato dai difensori e dallo stesso Tribunale remittente – ad una presumibile operatività del COGNOME presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale suo principiale centro di interessi (cfr. ordinanza del 18/06/2021) in cui si assume avvenuto l’accordo corruttivo.
Si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEe memorie prodotte per l’udienza dai seguenti difensori:
AVV_NOTAIO difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria con cui invoca la competenza di Roma sul rilievo che l’ultimo pagamento rilevante per la competenza (corruzione di cui al capo 43) è avvenuto con il bonifico accreditato sul conto bancario di RAGIONE_SOCIALE, acceso in Roma (cfr., pag. 63 RAGIONE_SOCIALEa citata ordinanza di rimessione pregiudiziale RAGIONE_SOCIALEa questione di competenza territoriale);
AVV_NOTAIO per NOME COGNOME (imputato per il capo 26) con specifico riferimento alla condotta p. e p. dall’art. 321 cod.pen. relativa al corrispondente capo 25-2) per il quale è imputato ex art. 319 cod.pen. il
AVV_NOTAIO – ed al capo 28) ha prodotto memoria con cui invoca la competenza del Tribunale di Firenze perché l’ultima ipotetica dazione rientrante nel capo d’accusa nella parte in cui il P.M. ritiene che le prestazioni corruttive si sarebbero concretizzate anche nell’offerta di “pranzi e cene in occasione RAGIONE_SOCIALEe riunioni” – andrebbe correttamente individuata in occasione RAGIONE_SOCIALEa cena offerta a COGNOME e pagata da COGNOME NOME in data 29 marzo 2017 in Firenze;
gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, difensori di NOME COGNOME, chiedono di dichiarare l’incompetenza per territorio RAGIONE_SOCIALEa Autorità Giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE in favore di quella di Lecco per tutti i reati contestati all’imputato NOME COGNOME, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecco, evidenziando la connessione RAGIONE_SOCIALE‘associazione ex art.12, lett. c) cod. proc. pen. con le corruzioni quale reato più grave e tra tutti gli episodi di corruzione contestati, il primo, ordine cronologico, è quello di cui al capo 30.5). Si tratta di una attività d consulenza per la quale la RAGIONE_SOCIALE ha versato alla società RAGIONE_SOCIALE un corrispettivo di euro 120.000 in più pagamenti l’ultimo dei quali risale al 14 gennaio 2011.
gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO per NOME COGNOME (capi 26-28, in concorso nella corruzione di COGNOME relativa alla vicenda RAGIONE_SOCIALE) hanno depositato una memoria con la quale espongono le ragioni affinchè sia affermata la competenza nel Tribunale di Firenze in base all’ultima dazione corruttiva di venticinquemila euro avvenuta nel novembre del 2016, non essendo utile il riferimento all’ultima dazione di diecimila euro del dicembre 2016, cui ha fatto riferimento il G.u.p., sulla base di una non corretta lettura di una conversazione telefonica intercettata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME ed essendovi comunque le successive cene offerte nel ristorante di Firenze (ristorante COGNOME in data 28 marzo 17);
lAVV_NOTAIO difensore di fiducia di NOME COGNOME (capi 26, 27 e 28 RAGIONE_SOCIALEa rubrica, c.d. “vicenda RAGIONE_SOCIALE“) ha depositato memoria difensiva con cui individua la competenza del Tribunale di Firenze sul rilievo che nella sera del 28 marzo 2017 sulla base RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso a COGNOME e a COGNOME, si può evincere fuor di dubbio che il primo, coimputato del reato di corruzione del secondo insieme a COGNOME COGNOME (ed altri), aveva pagato il costo RAGIONE_SOCIALEa cena alla quale avevano partecipato i tre protagonisti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che le questioni sulla competenza territoriale oggetto del rinvio pregiudiziale proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24-bis cod. proc. pen. dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE vadano decise nei seguenti termini.
Innanzitutto va osservato che contrariamente a quanto argomentato dal Procuratore Generale, l’ordinanza assolve al compito di fornire una descrizione dei fatti che consente alla Corte di cassazione di decidere sulla competenza, in quanto prende posizione, con motivazione non illogica, sulla riconosciuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa connessione teleologica ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. tra il reato associativo di cui al capo 1) e tutti i reati di corruzione che fanno capo a COGNOME NOME in qualit di pubblico ufficiale corrotto, e fornisce anche l’indicazione sulla corruzione pi remota utile alla individuazione RAGIONE_SOCIALEa competenza per connessione, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola prevista dall’art. 16, comma 1, cod. proc. pen.
Occorre ricordare che il rinvio pregiudiziale è stato configurato dal legislatore RAGIONE_SOCIALEa riforma non come un mezzo di impugnazione di una decisione già presa dal giudice di merito alla stregua del regolamento preventivo di competenza previsto nel processo civile, ma come una rimessione degli atti alla Corte di cassazione perché decida in via anticipata e definitiva sulla competenza.
Nella vicenda in esame, deve anche osservarsi che essendo state fornite differenti soluzioni non coincidenti da parte degli stessi difensori dei diver imputati sulla individuazione del giudice territorialmente competente, il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24 -bis cod. proc. pen., si giustifica anche perché l’accoglimento necessariamente parziale RAGIONE_SOCIALEe eccezioni difensive in contrasto tra loro, avrebbe lasciato aperta la possibilità per le parti in disaccordo, non in linea con la decision sulla competenza assunta dal giudice procedente, di riproporre comunque la questione nei successivi gradi di giudizio.
Sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa necessaria indicazione di tutti gli elementi concreti c rilevano ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa competenza, in ragione dei limiti cogniti del giudice di legittimità nella ricostruzione dei fatti che esulano dalla su cognizione, l’ordinanza di rimessione ha messo in evidenza i rapporti tra i reati rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa competenza per connessione, esponendo le ragioni che hanno portato ad escludere ogni connessione rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa competenza tra i reati di corruzione che vedono come corrotto COGNOME NOME e i reati di peculato (capi 58; 59), i falsi (capi 60;61), e la corruzione di cui al capo (62), che fuoriescon dall’organizzazione strutturale del sistema corruttivo ideata da COGNOME NOME e posta a base del reato associativo.
Nell’ordinanza di rimessione (vedi pag. 42 e ss.) sono spiegate le ragioni per le quali, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di parziale incompetenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 4 novembre 2019, è stato ritenuto sussistente il nesso teleologico di cui all’art. 12, lett. c), cod. pen. tra il reato di cui all’art. 416 cod. pen. descritto al capo 1) e i singoli f corruzione, riguardanti il presunto mercimonio RAGIONE_SOCIALEe funzioni pubbliche di COGNOME NOME, nella forma RAGIONE_SOCIALEo stabile asservimento finalizzato a favorire gli interess RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE farmaceutiche coinvolte (capi 25-26, vicenda RAGIONE_SOCIALE; 30-31, vicenda RAGIONE_SOCIALE; capi 42-43, vicenda RAGIONE_SOCIALE; capi 45-46, vicenda RAGIONE_SOCIALE).
Va ricordato che per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa competenza per territorio, nel caso in cui risulti la connessione tra delitto associativo e reati-fine, va applicat criterio di cui all’art. 16 cod. pen., in base al quale la competenza per territo appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
Risulta dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di rimessione che detta connessione è configurabile con riferimento a tutte le vicende corruttive nelle quali per eseguir i pagamenti del prezzo RAGIONE_SOCIALEa corruzione i corruttori e il corrotto COGNOME NOME sono avvalsi RAGIONE_SOCIALEa rete di società utilizzate per dare una giustificazione formale al trasferimento RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro, potendosi ritenere che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dal momento successivo RAGIONE_SOCIALE‘adesione ad esso da parte dei singoli partecipi, nell’ambito del generico programma criminoso, erano già stati individuati gli specifici rapporti corruttivi con le RAGIONE_SOCIALE farmaceutiche prescelte p il perseguimento degli scopi illeciti RAGIONE_SOCIALE‘associazione.
Per effetto RAGIONE_SOCIALEa oggettiva connessione esistente tra l’adesione dei singoli associati al sodalizio con la finalità di agevolare la commissione dei reati d corruzione, è irrilevante che i soggetti individuati come corruttori – con la so eccezione di NOME COGNOME che risponde del reato di cui al capo 1) e del reato corruttivo di cui al capo 46) – siano stati ritenuti estranei al sodalizio.
L’estraneità dei diversi corruttori al sodalizio criminoso non impedisce l’applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa competenza per connessione, atteso che la connessione teleologica opera sul piano oggettivo dei reati, senza che sia richiesto che tutti gli imputati dei reati-fine rispondano anche del reato-mezzo, essendo sufficiente e necessario che solo coloro che rispondono del reato-mezzo abbiano contezza del legame finalistico che unisce la loro adesione al predetto reato con la ideazione dei reati-fine, e quindi, nel caso in esame, rileva nei confronti di COGNOME NOME e degli altri associati che hanno preso parte all’associazione con il fine precipuo di assecondare il conseguimento del prezzo RAGIONE_SOCIALEa corruzione in rapporto allo stabile asservimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni pubbliche esercitate dall’imputato NOME COGNOME.
È noto, infatti, che ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa connessione teleologic prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALEa sua idoneità a determinar uno spostamento RAGIONE_SOCIALEa competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione RAGIONE_SOCIALEa sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223).
2. Alla stregua di tali considerazioni ed in applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola di competenza per connessione di cui all’art. 16 cod. proc. pen., per determinare la competenza per i reati di cui ai capi 1,25,26,26,28,29,30,31,32,33,34,42,43,44 occorre fare riferimento al reato più grave, che deve essere individuato in base alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena vigente per il suddetto reato al momento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale (Sez. 1, n.348 del 21/04/2017, Muto, Rv. 271995).
Il reato connesso più grave è la corruzione, e tra le plurime corruzioni per cui si procede assume rilievo la prima corruzione in ordine temporale, essendo irrilevante la regola del trattamento più favorevole al tempo di commissione del reato nella successione temporale RAGIONE_SOCIALEe modifiche sanzionatorie ai fini RAGIONE_SOCIALEa competenza, dovendosi fare riferimento – come sopra osservato – alla legge vigente al momento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale, ovvero alla data RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rinvio a giudizio che è indicata in quella del 16 novembre 2018 (cfr. pag. 52 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza).
Non può trovare accoglimento la tesi che attribuisce rilievo come reato più grave al riciclaggio originariamente ascritto all’imputato COGNOME NOME stralciato per competenza e trasmesso alla P.M. presso il Tribunale di Roma, perché seppur vero che la competenza deve essere regolata per il principio RAGIONE_SOCIALEa perpetuati() jurisditionis in base ai fatti come contestati all’udienza preliminare, tuttavia la loro qualificazione giuridica è sempre rimessa al giudice che procede chiamato a decidere sulla competenza (cfr. Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304), quindi, correttamente la partecipazione del predetto imputato alla vicenda COGNOME (corruzione del capo 30 e ss.) a titolo di concorso nella corruzione risulta coerente alla descrizione del contributo alla consumazione del reato dì corruzione per il conseguimento del prezzo attraverso lo schermo RAGIONE_SOCIALEe società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, a lui riconducibili, con la impossibilità di configurare a suo carico il reato di riciclaggio che implica l estraneità al reato presupposto.
Alla data del rinvio a giudizio, pertanto, il reato di corruzione di cui all’art. cod. pen. risulta punito più gravemente del reato di associazione (p.b. da sei a
dieci anni di reclusione per l’art. 319 cod. pen.; p.b. da tre a sette anni reclusione per i promotori per l’art. 416, co.1, cod. pen.).
Tra tutte le vicende corruttive, la corruzione più risalente nel tempo è quella individuata nella ordinanza di rimessione al capo 30.5), riferita alla vicenda COGNOME, come consumata nel 2010 in Cernusco Lombardone, e, quindi, rientrante nella competenza per territorio del Tribunale di Lecco.
Si tratta RAGIONE_SOCIALEa corruzione riferita all’attività di consulenza per la quale le RAGIONE_SOCIALE farmaceutiche RAGIONE_SOCIALE avrebbero versato alla società RAGIONE_SOCIALE un corrispettivo di euro 120.000, in quattro dazioni, dal primo versamento del 8 luglio 2010 all’ultimo del 23 febbraio 2011, con bonifico bancario accreditato sul conto corrente intestato alla predetta società facente capo a COGNOME NOME, acceso presso la filiale di Intesa San NOME di Cernusco Lombardone.
Conseguentemente, i reati di comparaggio e gli illeciti amministrativi, ascritti alle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in relazione all’art. 25 d.lgs. 231/2001, seguiranno la stessa competenza dei connessi reati di corruzione.
Va, peraltro, rilevato che pur volendosi tenere conto RAGIONE_SOCIALEe altre corruzioni già oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di incompetenza parziale del 4 novembre 2019 – in forza del principio RAGIONE_SOCIALEa valenza RAGIONE_SOCIALEa competenza per connessione tra reati come criterio di attribuzione autonomo e originario che opera indipendentemente dalla pendenza dei relativi procedimenti nello stesso stato e grado (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345) – le altre due corruzioni più risalenti nel tempo sono quelle relativa alle vicende “Mundipharma” e “Grunethal” già trasmesse per competenza al Tribunale di Lecco, rispetto alle quali le prime dazioni si sono verificate nell’anno 2009, sempre attraverso i bonifici accreditat sui conti correnti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, acce presso le filiali di Cernusco Lombardone e La COGNOMEtta Brianza, rientranti nel circondario del Tribunale di Lecco.
Residuano le corruzioni di cui ai capi 45-46 (c.d. Vicenda RAGIONE_SOCIALE) e al capo 62 (corruzione del pubblico ufficiale NOME COGNOME), per le quali occorre operare un diverso ordine di valutazioni.
Per la vicenda RAGIONE_SOCIALE vi è stata una precedente dichiarazione di incompetenza da parte del G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la citata sentenza del 4 novembre 2019, a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale per effetto RAGIONE_SOCIALEa disposta archiviazione RAGIONE_SOCIALEe accuse mosse nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, il P.M. presso il Tribunale di Lecco ha ritrasmesso gli atti per le imputazioni ascritte ai coimputa COGNOME NOME, in veste di corrotto, e di COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, in veste di corruttori.
Essendo venuta meno l’imputazione a carico di NOME COGNOME, la connessione teleologica con il reato di associazione potrebbe essere astrattamente ravvisata con riferimento alle imputazioni ascritte nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che rispondono entrambi anche per il reato di associazione (capo 1), oltre che per l’anzidetta corruzione di cui ai capi 45-46.
Tuttavia, diversamente da quanto rilevato nell’ordinanza di rimessione con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, individuato come il promotore principale sia del reato associativo che RAGIONE_SOCIALEe corruzioni realizzate attraverso lo stabil asservimento RAGIONE_SOCIALEe sue funzioni pubbliche, rispetto ai due predetti associati non risulta agevole dalla descrizione RAGIONE_SOCIALE‘imputazione sub capo 1 trarre elementi di fatto da cui poter desumere che già al momento RAGIONE_SOCIALEa loro adesione al generico programma criminoso del sodalizio i predetti avessero già concepito anche la finalità di commettere questa specifica corruzione.
Per la carenza di detto elemento conoscitivo, la corruzione relativa alla vicenda RAGIONE_SOCIALE, a seguito del venir meno del concorso di COGNOME NOME, non può essere ritenuta connessa al reato associativo ascritto al capo 1), per l’impossibilità di desumere dalla descrizione dei ruoli svolti in seno al sodalizio da COGNOME e COGNOME la consapevolezza dei predetti di avere concepito già al momento RAGIONE_SOCIALEa loro adesione al sodalizio la finalità di porre in essere la corruzione di cui si parla.
Quindi, dovendosi fare riferimento ai criteri ordinari di competenza per territorio, assume rilevanza la concreta descrizione RAGIONE_SOCIALEa corruzione che si configura nel caso in esame come un unico reato permanente, con inizio RAGIONE_SOCIALEa consumazione al tempo e nel luogo RAGIONE_SOCIALEa prima dazione esecutiva RAGIONE_SOCIALE‘unico iniziale accordo corruttivo avente ad oggetto l’asservimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni pubbliche di COGNOME NOME, attraverso il compimento anche di atti contrari ai propri doveri di ufficio meglio specificati nell’articolata imputazione ascritta al capo 45).
Dal predetto capo di imputazione si evince che, al netto RAGIONE_SOCIALEe imputazioni contestate a NOME COGNOME e NOME COGNOME, oggetto di archiviazione, NOME COGNOME avrebbe percepito la prima dazione corruttiva per l’importo di 3 mila euro attraverso lo schermo RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE.
Come si evince dalla sentenza del G.u.p. del 4/11/2019 (cfr. pag. 35), i bonifici del maggiore importo di 36.600,00 euro, in cui è compresa la quota dovuta ad COGNOME, sono stati accreditati sui conti correnti di Intesa San NOME di Cernusco Lombardone e di Banca Credem, filiale La Valetta Brianza, entrambi intestati a detta società, e rientranti nella competenza territoriale del Tribunale di Lecco.
Non essendo noto il luogo in cui COGNOME NOME ha, poi, riscosso tali somme – nel capo di imputazione si indica luogo ignoto – soccorre la regola suppletiva RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, co.1 cod. proc. pen. che individua la competenza in base all’ultimo luogo noto in cui è avvenuta parte RAGIONE_SOCIALE‘azione o RAGIONE_SOCIALE‘omissione, e quindi, secondo la
descrizione del fatto riportata nell’imputazione, nel luogo presso il quale è avvenuto il primo trasferimento del denaro destinato alla corruzione di COGNOME.
Deve essere, altresì, chiarito per quello che qui interessa, che la configurabilità di uno o di plurimi reati dipende dalle pattuizioni, non assumendo a tal fine rilievo né la pluralità degli atti da compiere né le dazioni, ove le ste siano riconducibili al medesimo unico accordo (cfr. Sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, Battistella, Rv. 234358).
Ulteriore profilo da considerare è quello relativo al rapportò tra accordo corruttivo e prima dazione che secondo la consolidata giurisprudenza si risolve nel senso che allorchè alla promessa faccia seguito la dazione/ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l’offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010, Mills, Rv. 246583; in senso analogo, Sez. 6, n. 4105, del 1/12/2016, dep. nel 2017, Ferroni, Rv. 269501).
Conseguentemente nel caso in cui sulla base di un unico accordo intervengano plurime dazioni nel corso del tempo, la corruzione assume il carattere di reato permanente, come tale soggetto ai fini RAGIONE_SOCIALEa competenza per territorio alla regola generale di cui all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui occorre fare riferimento al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, e quindi alla prima dazione.
Ciò diversamente da quanto previsto dall’art. 158, comma 1, cod. pen. ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di prescrizione che richiede di fare riferimento a tempo in cui è cessata la consumazione, e quindi all’ultima dazione.
4. Pur consapevoli di precedenti decisioni contrastanti (cfr. Sez. 6, n. 40347 del 02/07/2018, Berlusconi, Rv. 273790), si ritiene di dovere dare seguito all’orientamento oramai consolidato secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l’impegn permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all’art. 318 cod. pen. (nel te introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), e non il più grave reato dì corruzione propria di cui all’art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa funzione abbia prodotto il compimento di uno o più atti contrari ai doveri di ufficio, poichè, in tal caso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole dazioni eventualmente effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente (cfr. Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352; e da ultimo, Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Rv. 285886).
Su tali basi, dovendosi avere riguardo all’unica pattuizione e dunque all’unicità del reato e alla relativa progressione criminosa, essendo le plurime dazioni
riconducibili alla medesima fonte, la competenza territoriale deve ricollegarsi al momento e al luogo RAGIONE_SOCIALEa prima dazione, in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, e pertanto, per come sopra osservato, nel territorio RAGIONE_SOCIALEa provincia di Lecco.
5. Con riferimento alla corruzione del capo 62) correttamente nell’ordinanza di rimessione è stata messa in evidenza la sua autonomia rispetto allo stesso programma criminoso del reato associativo, trattandosi di una corruzione che vede NOME COGNOME nella veste non già di corrotto, ma di corruttore, in riferimento ad una serie di vantaggi personali indebiti che il predetto avrebbe ricevuto dalla segretaria amministrativa del RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, in cambio RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro acquisite da NOME COGNOME grazie ad uno dei peculati ascritti al capo 59), relativi alla appropriazion dei fondi dei master universitari in terapia del dolore e in cure palliative.
Il peculato di cui al capo 58) si riferisce, poi, ad una appropriazione di farmaci ad uso personale di NOME COGNOME, che per ragioni altrettanto evidenti non può certamente riconnettersi neppure astrattamente al generico programma criminoso proprio del reato associativo.
Va, poi, condivisa anche la qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEe condotte di peculato ascritte al capo 59), non disponendosi in tale fase processuale di elementi sufficienti per escludere la disponibilità giuridica da parte di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE somme di denaro oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestata appropriazione (si richiamano le condivisibili osservazioni espresse nell’ordinanza di rimessione alle pagine 49 e 50).
Pertanto, essendo stato pacificamente assodato che la c.d. interversio possessionis, in cui si sostanzia l’appropriazione RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro, è intervenuta presso il RAGIONE_SOCIALE, e più precisamente presso l’istituto di credito ed il relativo conto corrente bancario sul quale sono sta emessi i relativi bonifici, non rilevano i diversi luoghi in cui i bonifici sono accreditati.
Diversamente dal caso in cui fosse stata accolta la qualificazione del reato a titolo di truffa, dovendosi per la truffa considerare luogo RAGIONE_SOCIALEa consumazione quello in cui è stato conseguito il profitto ingiusto.
6. Si ritiene, perciò, pienamente coerente alle descrizioni dei fatti ascritt escludere il nesso teleologico tra i peculati ascritti e l’associazione di cui al capo e le altre corruzioni, con la conseguenza che trattandosi dei reati più gravi ascritti a NOME COGNOME (per il peculato la pena massima è di dieci anni e sei mesi; per la corruzione propria è di anni dieci), la c.d. vis attractiva conseguente alla
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connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. potrebbe operare con la sola corruzione di cui al capo 62), oltre che con i reati di falso ideologico (art. 479 co pen.) ascritti ai capi 60 e 61, tutti reati già peraltro contestati come commessi i RAGIONE_SOCIALE e per i quali, pertanto, deve essere in ogni caso affermata la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
È compito del Pubblico Ministero presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE effettuare i necessari “stralci” e predisporre la copia degli atti del procedimento da trasmettere al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecco, in relazione ai reati e agli imputat per i quali è stata in questa sede riconosciuta la competenza per territorio di tale ultimo ufficio giudicante.
La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dall’art. 24-bis cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara l’incompetenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE limitatamente ai reati contestati ai capi 1,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,42,43,44,45,46 e ordina la trasmissione dei relativi atti al Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Lecco; conferma la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai reati di cui ai capi 58,59,60,61,62.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 24-bis cod. proc. pen.
Così deciso il 26 settembre 2024 Il Co GLYPH iere estensore
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