Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10525 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10525 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
Sul rinvio pregiudiziale disposto, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., con l’ordinanza del 04/12/2024 del TRIBUNALE di GENOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto di indicare come competente per territorio il Tribunale di Alessandria, con le successive necessarie determinazioni;
lette le memorie difensive presentate nell’interesse degli imputati, con le quali si chiede di dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Genova in favore di quella del Tribunale di Alessandria, con la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso quest’ultimo Tribunale;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova ha rinviato pregiudizialmente alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., la decisione in ordine alla determinazione della competenza per territorio, già oggetto di eccezione difensiva respinta dal Giudice per l’udienza preliminare e che il Tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata.
Occorre stabilire se la competenza sia del Tribunale di Genova ovvero del Tribunale di Alessandria.
Alla stregua dei capi di imputazione, ad alcuni imputati si contesta, al capo B, di avere commesso, in concorso tra loro, il reato di cui all’art. 2634 cod. civ. (infedeltà patrimoniale), consistito nell’avere stipulato, in data 31 agosto 2017, un contratto di cessione del complesso aziendale della società RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE (partecipata al 100% dalla RAGIONE_SOCIALE) per un prezzo notevolmente inferiore al valore del bene (costituito da uno stabilimento balneare, un ristorante ed una discoteca), essendo l’amministratore unico della cedente, COGNOME Emanuele, in conflitto di interessi con la società.
Tale reato è stato configurato quale presupposto dei successivi reati di autoriciclaggio di cui al capo C e di riciclaggio e reimpiego di cui al capo D, attraverso i quali gli imputati avevano operato delle operazioni di trasferimento e reimpiego in attività economiche del complesso aziendale appartenuto alla RAGIONE_SOCIALE ed individuato quale profitto del reato di cui al capo B.
Agli imputati che avevano concorso a commettere il reato presupposto sub capo B (ad eccezione di COGNOME NOME) è stato contestato il reato di autoriciclaggio descritto al capo C, mentre a coloro i quali non avevano partecipato al medesimo reato presupposto, sono stati contestati i reati di riciclaggio e reimpiego di cui al capo D.
Infine – ma si tratta di circostanza ininfluente in questa sede – al solo amministratore della RAGIONE_SOCIALE è contestato al capo E il reato di cui all’art. 2625 cod. civ.
E’ evidente – e non è in discussione, pur con le necessarie differenze tra la posizione dei singoli imputati, che, però, qui non rilevano – la connessione tra i reati per cui si procede, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), cod. pro pen., tenuto conto del concorso da parte degli imputati, del complessivo disegno criminoso e del fatto che il reato presupposto è stato commesso al fine di eseguire gli altri.
Per il che, ai fini di determinare la competenza territoriale, occorre fare riferimento alla norma di cui all’art. 16 cod. proc. pen. e, per essa, al reato più grave, da individuare, in ragione della pena edittale prevista dalla legge, in quelli di riciclaggio e reimpiego entrambi contestati al capo D.
Essi si compongono, secondo l’imputazione, di più condotte commesse in tempi diversi, culminate in quella finale del 24 settembre 2019.
Ne consegue che, come hanno correttamente rilevato sia il Tribunale che le parti, deve essere applicato al caso in esame il principio di diritto secondo cui, in tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reat realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti
che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello in cui era avvenuta l’iniziale consegna del denaro di provenienza delittuosa, destinato ad essere dapprima trasferito in altri luoghi del territorio nazionale, quindi fatto espatriare per l’impiego in operazioni di investimento; Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 282019 – 01).
In applicazione di tale principio e di quanto la citata sentenza di legittimità ha esplicitato in motivazione (fgg. 10 e 11), occorre individuare, in questa sede, il primo segmento della condotta tipica dei reati di riciclaggio e reimpiego contestati al capo D, vale a dire, secondo l’imputazione (che ricalca l’indicazione normativa contenuta negli artt. 648-bis e ter cod.pen.), il trasferimento o l’impiego dei beni provenienti dalla commissione del delitto presupposto di cui al capo B.
Posto che il reato presupposto, come è stato sopra evidenziato, si era concretizzato nell’avere stipulato, in data 31 agosto 2017, un contratto di cessione del complesso aziendale della società RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE, la prima condotta tipica di trasferimento o impiego del profitto del reato presupposto, indicata nella imputazione sub D, è da rinvenirsi nella cessione operata da COGNOME Mario, nella sua qualità di socio di maggioranza della società RAGIONE_SOCIALE, del complesso aziendale già appartenuto alla RAGIONE_SOCIALE, alla società RAGIONE_SOCIALE, cessione avvenuta il 20 febbraio 2019 in Genova.
Quel che si era avuto precedentemente, non fa parte della condotta tipica di trasferimento o impiego del bene di provenienza delittuosa, ma attiene alla fase ad esso prodromica, quale era stata l’operazione, focalizzata dai difensori degli imputati ai fini di interesse, che aveva consentito a COGNOME NOME di acquisire, attraverso un atto notarile rogato in Alessandria, il ruolo di socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE con l’acquisto delle quote della società RAGIONE_SOCIALE della quale la RAGIONE_SOCIALE era una partecipata al 100%.
Il fatto che tale operazione sia stata inserita nel capo di imputazione sub D, non ne muta la natura, che non è permeata da alcuna condotta tipica dei reati di riciclaggio e reimpiego ed, in particolare, da alcun trasferimento o impiego del compendio del reato presupposto, in quel momento ancora non movimentato ed in possesso della società RAGIONE_SOCIALE cosicché, deve ritenersi che tale operazione prodromica sia stata descritta dal Pubblico ministero nella imputazione soltanto per illustrare i vari e complessi passaggi, anche di tipo preliminare e non tipico, che avevano portato alla commissione dei reati di cui al capo D.
Ne consegue che la competenza territoriale è da ascriversi al Tribunale di Genova, luogo dove era avvenuta la cessione del 20 febbraio 2019 da NOME NOME alla RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Genova e dispone la restituzione degli atti al medesimo per l’ulteriore corso. Così deciso, il 13/02/2025.