Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50799 Anno 2023
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50799 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME, nato in Venezuela il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/01/2023 del Tribunale di Enna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; iette le richieste del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Enna ha affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di minaccia aggravata dai futili motivi e di lesione personale e, ritenuta la continuazione, l aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 1000,00 di multa, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa NOME COGNOME, costituitosi parte civile.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce l’incompetenza per materia del Tribunale, essendo competente il giudice di pace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nel caso di specie all’imputato sono stati contestati il reato di minaccia aggravato dai futili motivi ed il reato di lesione personale non aggravato.
1.1. Quanto al delitto di minaccia, esso è stato ritenuto grave in considerazione della effettiva intimidazione suscitata nella persona offesa dalla gravità del male minacciato, trattandosi di minaccia di morte, pronunciata in un contesto già di per sé idoneo ad intimorire la persona offesa, avendo l’imputato contestualmente cagionato alla stessa lesioni personali.
Difatti, il tribunale ha ritenuto di competenza del giudice di pace solo il rea di lesione personale (vedi pag. 5 della sentenza qui impugnata).
Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in relazione al reato di minaccia.
1.2. Quanto al reato di lesione personale non aggravato, esso rientra nella competenza del giudice di pace, ma il motivo di ricorso risulta inammissibile per difetto di interesse, atteso che l’annullamento della sentenza per difetto di competenza comporterebbe un rinvio “restitutorio” al giudice di pace.
Quando in sede legittimità sia stato pronunciato l’annullamento totale dei giudizi di primo e di secondo grado, il giudice di rinvio è investito della cognizione del processo in funzione restitutoria e, pertanto, egli giudica con gli stessi pote che aveva il primo giudice nel momento in cui si era incardinato il vizio che ha provocato il radicale annullamento (Sez. 1, n. 8130 del 04/07/1991, Cassol, Rv. 188322).
L’annullamento determinerebbe il venir meno delle statuizioni pronunciate dal Tribunale in relazione al reato di lesione personale, a cominciare dal beneficio della sospensione condizionale della pena applicato dal Tribunale e non concedibile dal giudice di pace ed al quale il ricorrente non ha manifestato di voler rinunciare.
Né può condividersi l’assunto del ricorrente secondo il quale egli avrebbe interesse alla pronuncia di incompetenza in virtù della esclusione della possibilità per l’imputato, a seguito della pronuncia del Tribunale, di proporre appello perché condannato ad una pena esclusivamente pecuniaria, atteso che l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. pone tale limitazione solo per le condanne alla pena
dell’ammenda.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2023.