Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28041 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28041 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI MASSA nei confronti di:
GIUDICE DI PACE MASSA
con l’ordinanza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di MASSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/9~ le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
udito il difensore Trattazione scritta.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Massa.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 gennaio 2023 il Giudice di Pace di Massa ha dichiarato la propria incompetenza a prendere cognizione dei fatti oggetto dei seguenti reati commessi il 21 settembre 2019 in Massa e contestati a COGNOME NOME:
lesione personale, ai sensi dell’art. 582 cod. pen., perché dopo essersi avvicinato a COGNOME NOME, aveva colpito la stessa con lo sportello della sua autovettura e l’aveva afferrata per il braccio, cagionando alla stessa lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni;
minaccia, ai sensi dell’art. 612 cod. pen., perché, rivolgendosi alla stessa, aveva riferito la seguente frase: «ti ammazzo… ti metto in galera»;
minaccia, ai sensi dell’art. 612 cod. pen., perché, rivolgendosi alla stessa, aveva riferito la seguente frase: «ti ammazzo… te la farò pagare ti sotterro».
Secondo il Giudice di Pace, i fatti contestati nei capi di imputazione sub 2 e 3, essendo relativi a una minaccia di investire persone con automobile e a una minaccia con l’uso dell’arma, di cui l’imputato era effettivamente in possesso, rientravano nell’ipotesi aggravata di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., di competenza del Tribunale.
Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 febbraio 2024, solleva conflitto di competenza negativo ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che i delitti contestati appartengono alla competenza del Giudice di Pace, non ravvisando nei fatti contestati la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti contemporaneamente ricusato la cognizione del medesimo fatto, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Giudice di Pace di Massa.
Si evidenzia, infatti, che, ai fini della determinazione della competenza funzionale, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica,
anticipatorie del merito della decisione (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539).
Pertanto, non è rispondente al contenuto degli atti l’affermazione contenuta nel provvedimento del Giudice di Pace, posto che l’atto di esercizio formale dell’azione penale è stato posto in essere in riferimento al reato di cui all’art. 612 cod. pen., di competenza del Giudice di Pace.
Non può, pertanto, affermarsi che il reato «come contestato» sia di competenza del Tribunale, cui è demandata la trattazione dei procedimenti relativi al reato di minaccia di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen.
Ed infatti, per radicato orientamento interpretativo – cui questo Collegio presta adesione – la competenza giurisdizionale va sempre attribuita sulla base della «prospettazione» e non di ciò che, eventualmente, si «ritiene» o si ipotizza in via prognostica sulla base di una anticipazione di valutazioni tipiche della sede di merito pieno.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Massa cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 12/04/2024