Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22534 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22534 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COSOLETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché memoria di replica/motivi nuovi nell’interesse dello NOME
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Ritenuto in fatto
Per quanto ancora rileva, con sentenza del 29 giugno 2023 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto NOME COGNOME e la sua c:oimputata dal delitto di cui al capo 2) (art. 393 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta, in relazione al residuo reato di lesioni, a NOME COGNOME.
Nell’interesse dello COGNOME sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, rispettivamente a firma dell’AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO COGNOME, affidati ai seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO.
3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 11 cod. proc. pen. Premesso che, secondo quanto riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, la coimputata ricopriva la funzione di vice procuratore onorario presso il Tribunale di Reggio Calabria in epoca anteriore alla commissione del fatto, si osserva che il carattere funzionale della regola attributiva di competenza rende la questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare le dichiarazioni dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME, recependo integralmente le interessate dichiarazioni delle parti civili costituite: secondo quanto emerso dal narrato dei testi estranei, non era stata rilevata alcuna colluttazione fisica come pure non erano stati individuati esiti di lesioni.
3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali per non avere comunque la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza dei presupposti della legittima difesa, nonostante quanto riferito dai testi COGNOME e COGNOME e il fatto che la coimputata avesse, nell’occorso, subito lesioni giudicate guaribili in 47 giorni. Del pari era stato trascurato l’apporto del teste COGNOME, confermativo dell’aggressione sofferta dalla sorella dell’imputato.
3.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena, alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen., al riconoscimento delle mai contestate circostanze aggravanti di cui all’art. 583 cod. pen., al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO.
4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al mancato rilievo dell’incompetenza funzionale del giudice adito ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen.
4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, per avere la Corte territoriale affrontato, in termini generici e assertivi, le questioni sollevate sul punto con lo specifico motivo d’appello che viene riportato in ricorso.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché “memoria di replica/motivi nuovi” nell’interesse dello NOME, con la quale si illustrano le doglianze, allegando documenti vari.
Considerato in diritto
Il primo motivo di entrambi i ricorsi prospetta la medesima questione giuridica ed è infondato.
Va premesso che, nel caso di specie, viene in rilievo la disciplina della competenza per connessione di cui all’art. 11, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto che si discute dell’individuazione del giudice competente in relazione al procedimento nei confronti dell’odierno ricorrente, originariamente connesso a quello concernente la coimputata poi assolta, la quale ultima svolgeva funzioni giurisdizionali onorarie.
Ora, ritiene il Collegio di aderire all’orientamento in forza del quale la speciale competenza stabilita dall’art. 11, comma 3, cod. proc. pen. per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio con la conseguenza che l’inosservanza della relativa disciplina è rilevabile entro i termini di cui all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 53218 del 25/10/2018, P., Rv. 274162 – 01; Sez. 5, n. 26563 del 29/04/2014, Semeraro, Rv. 259967 – 0). Infatti, nel caso di connessione, quando si realizzi un cumulo soggettivo, viene anche in rilievo l’interesse del coimputato a non essere distolto dal giudice ordinariamente competente, con la conseguenza che è ragionevole circoscrivere la portata derogatoria ai casi nei quali il rilievo o l’eccezione si collochino nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. pen. Né tale conclusione solleva dubbi di legittimità, secondo quanto rilevato da Corte cost., sent. n. 349 del 2000, la quale, peraltro, con riferimento alla disciplina
AVV_NOTAIO di cui all’art. 11 del codice di rito, ha osservato che rientra nella discrezionalità del legislatore limitare la possibilità di rilevare l’incompetenza per territorio a vantaggio dell’interesse all’ordine e alla speditezza del processo (Corte cost., ord. n. 130 del 1995 e n. 521 del 1991), evitando così che, avviato il giudizio di merito, esso possa essere vanificato da un tardivo spostamento di competenza territoriale o che le parti possano sottrarne la cognizione al giudice oramai investito; tutto ciò senza che venga in rilievo una situazione idonea a ledere in concreto l’imparzialità del giudice, per la quale opera, invece, l’istituto della ricusazione.
Ne discende la tardività della questione sollevata, nel presente procedimento, con l’atto di appello.
Il secondo motivo e il terzo motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO e il secondo motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO sono inammissibili, perché si traducono nell’aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede.
Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all’ambito applicativo dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio dm legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, COGNOME, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazmone consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167).
Nel caso di specie, le doglianze, attraverso la riproduzione di singoli brani delle deposizioni, non contestano il contenuto delle dichiarazioni, ma il significato
probatorio delle stesse, quale attribuito dai giudici di merito, all’esito di una valutazione globale della loro portata.
Il quarto motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO è manifestamente infondato e privo di specificità.
Innanzi tutto, la circostanza aggravante di cui all’art. 583 cod. pen. risulta puntualmente indicata nel capo di imputazione, come, del resto, ben avvertito nell’atto di appello (v. pag. 10 dell’atto di appello a firma dell’AVV_NOTAIO).
La circostanza aggravante dei futili motivi è stata già esclusa dalla sentenza di primo grado.
Quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze, è appena il caso di rilevare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustific:are la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 2.727,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 13/03/2024