Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12225 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale sulla competenza per territorio, rimesso ex art. 24-bis cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania con ordinanza del 18/10/2023
nel procedimento a carico di:
NOME, nato a Verbania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Verbania il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Varese;
lette le conclusioni dei difensori degli imputati, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno concluso per la competenza del Tribunale di Milano o, in subordine, per la competenza del Tribunale di Varese.
RITENUTO IN FATTO
Nel corso del giudizio riguardante gli imputati elencati in epigrafe, nella fase dell’udienza preliminare, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania ha rimesso alla Corte di cassazione, anche su richiesta delle parti, la questione concernente la competenza per territorio in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, e di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 d 2000, contestati, rispettivamente, nei capi di imputazione sub A) e B), ed addebitati a NOME NOME e NOME COGNOME, nella qualità, rispettivamente, di amministratore di fatto e di amministratore unico e legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“.
Precisamente, detti reati hanno ad oggetto: 1) l’indicazione di elementi passivi fittizi mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere imposte dirette e VIVA, nelle dichiarazioni presentate dalla società “RAGIONE_SOCIALE“, in relazione a tali imposte, nel 2019 con riguardo all’anno 2018 e nel 2020 con riguardo all’anno 2020 (capo A); 2) l’indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo con evasione di IRPEF superiore a 150.000,00 euro, e con sottrazione all’imposizione di elementi attivi superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi, nella dichiarazione presentata dalla medesima società, ai fini di tale imposta, nel 2018 con riguardo all’anno 2017 (capo B).
Il G.u.p. del Tribunale di Verbania ha rimesso la questione concernente la competenza per territorio premettendo che reato più grave è quello di cui al capo A), e che il Pubblico Ministero ha ravvisato, in ordine allo stesso, la competenza del Tribunale di Verbania per ragioni di connessione.
Precisamente, secondo il Pubblico Ministero, sebbene la sede della società “RAGIONE_SOCIALE“, società che ha presentato le dichiarazioni ritenute mendaci di cui al capo A), sia ubicata in Milano, la competenza deve determinarsi in ragione della connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. tra tale reato ed il reato presupposto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per il quale è stata esercitata azione penale davanti al Tribunale di Verbania, e davanti a questo pende il relativo procedimento.
I difensori degli imputati, nel corso dell’udienza preliminare, anche chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen., e depositando memoria, hanno osservato che autorità giudiziaria competente dovrebbe essere il Tribunale di Milano.
Hanno rappresentato che la competenza per territorio per i reati per cui si procede deve essere determinata in considerazione della sede, e, quindi, del
domicilio fiscale, della società “RAGIONE_SOCIALE“, ubicata in Milano, a norma dell’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, e che, inoltre, nelle imputazioni formulate a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME non vi è alcun riferimento a quei reati che, secondo il Pubblico Ministero, radicherebbero invece la competenza per territorio del Tribunale di Verbania.
Il G.u.p. rimettente osserva che la questione è «seria» per le particolari circostanze di fatto relative alla vicenda in esame.
Nell’ordinanza, premette che: 1) la società “RAGIONE_SOCIALE“, alla quale si riferiscono i reati per cui è attivata la procedura di rinvio pregiudizia ex art. 24-bis cod. proc. pen., e come si evince testualmente dall’imputazione di cui al capo A), ha utilizzato fatture ritenute mendaci emesse sia da due società aventi sede nel circondario del Tribunale di Verbania, sia da una società avente sede nel circondario del Tribunale di Varese; 2) le fatture emesse dalla società avente sede nel circondario di Varese hanno data anteriore a quelle rilasciate dalle due società aventi sede nel circondario del Tribunale di Verbania; 3) non si hanno notizie dell’eventuale procedimento penale relativo al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della società avente sede nel circondario del Tribunale di Varese.
Evidenzia, poi, che la questione da risolvere è «se al fine di dichiarare la connessione teleologica ex art. 12 lettera c) cpp sia necessario che tutti i reati per i quali si procede siano tra loro avvinti reciprocamente ed in maniera interdipendente dal rapporto di mezzo a fine», e, quindi, se «rispetto a tutti questi reati debbano poi applicarsi le regole di cui all’art. 16 cpp», con conseguente competenza per territorio del Tribunale di Varese, o, invece, «se il vincolo della connessione teleologica possa trovare applicazione anche in ipotesi nelle quali il rapporto di mezzo-fine non lega tutti i reati», siccome i reati contestati alle società emittenti, tra di loro, non sono avvinti da alcun legame teleologico.
Domanda, ancora, se la connessione possa giustificare l’attrazione nella competenza di un giudice diverso solo per i reati per i quali sussiste il rapporto di connessione teleologica ex art. 12 cod. proc. pen., e non anche degli altri reati, lasciando in tal modo evidenti margini di discrezionalità al pubblico ministero nella scelta del vincolo teleologico al quale dare prevalenza per l’applicazione della connessione.
Si allegano: a) copia della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza preliminare in relazione al procedimento in esame; b) copia dei verbali delle udienze davanti al G.u.p. del Tribunale di Verbania del 4 ottobre 2023 e del 18 ottobre 2023, e della documentazione prodotta in quella sede, ivi compresa copia della richiesta di rinvio a giudizio per i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relativi alle società aventi sede nel
circondario del Tribunale di Verbania; c) copia della nota di ritrasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al quale era stato inviato il procedimento; d) copia della memoria dei difensori degli imputati contenente l’eccezione di incompetenza per territorio.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di cassazione ha concluso per la competenza del Tribunale di Varese.
A fondamento di tale conclusione, rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina della competenza per connessione anche se i reati sono ascritti ad autori diversi e che la competenza del Tribunale di Varese discende da quanto previsto dall’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., siccome il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesso per primo in ordine cronologico è quello realizzato nel circondario del Tribunale di Varese.
I difensori degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato memoria nella quale concludono per la competenza del Tribunale di Milano o, in subordine, per la competenza del Tribunale di Varese.
A fondamento di tale conclusione, premettono che: a) il procedimento nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME era stato iscritto nel registro notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e poi trasmesso «per competenza territoriale (luogo di utilizzo fatture false)» alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano; b) il medesimo procedimento è stato restituito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania per le ragioni di connessione con i reati emissione di fatture per operazioni inesistenti; c) al momento della celebrazione dell’udienza preliminare in relazione a detto procedimento, era stata già pronunciata sentenza del Tribunale di Verbania nei confronti degli imputati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalle due società aventi sede nel circondario di Verbania; d) nessuna notizia vi è in ordine alla esistenza, o meno, di un procedimento per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società avente sede nel circondario di Varese.
Osservano, quindi, che l’assenza di notizie in ordine al procedimento per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società avente sede nel circondario di Varese dovrebbe precludere l’applicazione della disciplina della connessione. Precisano che, a ritenere diversamente, si riconoscerebbero ampi margini di discrezionalità al pubblico ministero, il quale, scegliendo se avviare o non avviare un procedimento in relazione ad alcuni dei reati mezzo, determinerebbe in assoluta autonomia l’area «dei reati per cui si procede», e, quindi, i presupposti decisivi per procedere all’individuazione della competenza exA
art. 12, lett. c), cod. proc. pen., in violazione del principio della precostituzione de giudice naturale di cui all’art. 25 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che le questioni sulla competenza territoriale oggetto del rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell’art. 24 -bis cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania vadano definite affermando la competenza del Tribunale di Verbania per le ragioni di seguito precisate.
Occorre premettere che i fatti rilevanti ai fini della decisione risultano i seguenti:
A) le imputazioni per le quali è stata sollevata la questione di competenza si riferiscono tutte a NOME COGNOME e NOME COGNOME, e sono relative: 1) al reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti con riferimento alle dichiarazioni presentate per la società “RAGIONE_SOCIALE“, avente sede legale in Milano, il 23 aprile 2019 ai fini IVA e il 25 novembre 2019 ai fini delle imposte sui redditi, entrambe riguardanti l’anno 2018, e il 4 giugno 2020 ai fini IVA e il 30 novembre 2020 ai fini delle imposte sui redditi, questa ultime due riguardanti l’anno 2019 (capo A); 2) al reato di dichiarazione infedele con riferimento alla dichiarazione presentata, sempre per la società “RAGIONE_SOCIALE“, avente sede legale in Milano, il 27 ottobre 2018 ai fini delle imposte sui redditi con riferimento all’anno 2017 (capo B);
B) secondo l’imputazione di cui al capo A nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, le fatture per operazioni inesistenti utilizzate nelle dichiarazioni per i 2018, sono state emesse: 1) dalla ditta “RAGIONE_SOCIALE“, avente sede in Comune appartenente al circondario del Tribunale di Varese, il 5 febbraio 2018 e il 9 ottobre 2018; 2) dalla ditta “RAGIONE_SOCIALE“, avente sede in Comune appartenente al circondario del Tribunale di Verbania, il 31 agosto 2018; 3) dalla ditta “RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE.sRAGIONE_SOCIALE“, avente sede in Comune appartenente al circondario del Tribunale di Verbania, il 23 aprile 2018; mentre le fatture per operazioni inesistenti utilizzate nelle dichiarazioni per il 2019, sono state emesse: 1) dalla ditta “RAGIONE_SOCIALE“, avente sede in Comune appartenente al circondario del Tribunale di Verbania, il 22 agosto 2019; 2) dalla ditta “RAGIONE_SOCIALE“, avente sede in Comune appartenente al circondario del Tribunale di Verbania, il 26 marzo 2019;
C) con riguardo alle fatture ritenute mendaci emesse dalle ditte “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” ed utilizzate dalla società “RAGIONE_SOCIALE“: 1) è stata esercitata azione penale davanti al Tribunale di Verbania per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, come risulta dalle imputazioni elevate
nei confronti dei responsabili delle precisate ditte, ed acquisite agli atti de presente procedimento, e, secondo quanto allegato dalla difesa, vi sarebbe stata sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania; 2) il luogo di emissione e quindi consumazione del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, secondo quanto indicato nelle imputazioni appena richiamate, è stato individuato in Verbania o in luogo compreso nel circondario del Tribunale di Verbania (per le fatture rilasciate dalla società “RAGIONE_SOCIALE“, l’imputazione riporta «commesso in Verbania (VB), dal 31/08/2018 al 22/08/2019», mentre, per le fatture rilasciate dalla società “RAGIONE_SOCIALE“, l’imputazione riporta «commesso in Crodo (VB), dal 23/04/2018 al 26/03/2019»);
con riguardo alle fatture ritenute mendaci emesse dalla ditta “RAGIONE_SOCIALE“, ed utilizzate dalla società “RAGIONE_SOCIALE“, second quanto allegato sia nell’ordinanza di rimessione, sia dalla difesa, non si ha alcuna notizia di procedimenti relativi al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.
Secondo i principi giurisprudenziali ripetutamente affermati in sede di legittimità, e condivisi dal Collegio:
anche in tema di reati tributari si applica la disciplina di cui all’art. 16 cod proc. pen., relativa alla individuazione della competenza per territorio determinata dalla connessione, siccome i criteri speciali previsti dall’art. 18 d.lgs. n. 74 de 2000 sono applicabili solo quando è contestato un singolo reato tributario (cfr., per questo rilievo, Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260115-01; in AVV_NOTAIO, per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 16 cod. proc. pen. ai reati tributari, v. anche: Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, NOME, Rv. 280161-01; Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-03; Sez. 3, n. 29519 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276592-01);
in tema di applicazione dell’art. 16 cod. proc. pen., ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e qu del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato (così Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223-01, e, in seguito, Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, COGNOME, Rv. 278000-02);
sempre in tema di applicazione dell’art. 16 cod. proc. pen., le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza (così Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345-01);
d) ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 16, comma 1, lett. c cod. proc. pen., è però necessaria l’attuale pendenza dei diversi procedimenti tra i quali opera la connessione, come si evince dal dato letterale della disposizione («se dei reati per cui si procede »), e, quindi la stessa è esclusa quando per il reato che esercita vis attrattiva sopravviene una pronuncia di archiviazione (così Sez. U, n. 27343 del 2013, Taricco, cit., in motivazione, § 7.2, nonché, in seguito, tra le altre, Sez. 1, n. 21729 del 19/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276314-01, e Sez. 3, n. 40676 del 21/06/2018, T., Rv. 273953-01), o una sentenza divenuta irrevocabile (cfr., Sez. U, n. 27343 del 2013, Taricco, cit., in motivazione, § 7.3, nonché, in seguito, Sez. 2, n. 29110 del 03/05/2019, Saias, Rv. 277493-01);
in tema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la competenza per territorio, nel caso in cui il reato connesso più grave, o quello di pari gravità anteriormente commesso, sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest’ultimo ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., anche rispetto all’ulteriore reato soltanto al primo connesso (così Sez. 3, n. 31517 del 2020, NOME, Rv. 280161-01, cit.);
in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravit appartiene, a norma dell’art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato (cfr. Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-03, e Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260115-01).
In considerazione dei fatti portati a conoscenza del Collegio, e dei principi ad essi applicabili, va innanzitutto rilevato che ricorre la connessione tra i reati d cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e di cui all’art. 4 d.lgs. cit., cont9sta imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, e per i quali è stato bffetto( il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la determinazione della competenza, e i reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, relativi all’emissione delle false fa da parte delle ditte “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, poi utilizzate dall società “RAGIONE_SOCIALE“. t3
Invero, ricorre il legame di connessione tra i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. del 2000 e di cui all’art. 4 d.lgs. cit., contestati agli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, perché fondato sul vincolo della continuazione, a norma dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e la circostanza non è nemmeno contestata o posta in dubbio nel presente procedimento.
Ricorre, inoltre, il legame di connessione tra i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. del 2000, contestati agli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, e di cui all’art.
8 d.lgs. cit., contestati ai responsabili delle ditte “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“. Ed infatti, da un lato, i reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, sebb commessi da persone diverse da quelle cui sono ascritti i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, costituiscono reati mezzo oggettivamente finalizzati alla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta, ed è ragionevole ritenere, anche per gli atti a disposizione del Collegio, che gli autori degli stessi abbiano avuto presente l’oggettiva finalizzazione della loro condotta alla commissione dei reati fine (cfr. supra, § 3, punto b). Sotto altro profilo, è irrilevante che i distinti procedimenti relativi ai (diversi) reati che vengono in rilevo ai fini del connessione siano pendenti nello stesso stato e grado (cfr. supra, § 3, punto c).
Ricorre, ancora, il legame di connessione tra i reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati ai responsabili delle ditte “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, e quello di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto invece a NOME COGNOME e NOME COGNOME. Trova in effetti applicazione il principio, già richiamato, secondo cui, in tema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la competenza per territorio, nel caso in cui il reato connesso più grave, o quello di pari gravità anteriormente commesso, sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest’ultimo ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., anche rispetto all’ulteriore reato soltanto al primo connesso (cfr. supra, § 3, punto e).
5. Sempre in considerazione dei fatti portati a conoscenza del Collegio, e dei principi ad essi applicabili, va poi evidenziato che, invece, non sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina della connessione tra i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e di cui all’art. 4 d.lgs. cit., contestati agli im NOME COGNOME e NOME COGNOME, e per i quali è stato effetto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la determinazione della competenza, e l’ipotizzato reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’emissione delle false fatt da parte della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, avente sede in Comune appartenente al circondario del Tribunale di Varese, nelle date del 5 febbraio 2018 e del 9 ottobre 2018, e poi utilizzate dalla società “RAGIONE_SOCIALE“.
Si è segnalato che, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 16 cod proc. pen., è comunque necessario che i diversi procedimenti tra i quali opera la connessione, siano effettivamente “pendenti”, anche se non necessariamente nello stesso stato e grado (cfr. supra, § 3, punti c) e d).
Nella specie, non è disponibile agli atti alcuna notizia in ordine all’eventuale “effettiva” pendenza di procedimenti per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti con riguardo a quelle rilasciate dalla ditta “RAGIONE_SOCIALE” nelle date del 5 febbraio 2018 e del 9 ottobre 2018, e poi utilizzate dall
società “RAGIONE_SOCIALE“. In particolare, il Tribunale precisa che «non c’è traccia in ordine alla “sorte” del procedimento avviato – o non ancora avviato – nei confronti della predetta società [la “RAGIONE_SOCIALE per reato mezzo di emissione delle false fatturazioni pure indicate nel capo di imputazione rivolto nei confronti di COGNOME e COGNOME». E l’affermazione del Tribunale appena riportata è puntualmente e ripresa e condivisa nella memoria a firma dei difensori dei due imputati, presentata il 19 gennaio 2024 nella Cancelleria della Corte di cassazione nel presente procedimento incidentale.
La pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alle fatture emesse dalla ditta “RAGIONE_SOCIALE“, quindi, è semplicemente ipotizzata, ma non supportata da alcun concreto elemento fattuale. E, si può aggiungere, l’onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda l’accoglimento dell’eccezione procedurale, grava sulla parte che ha sollevato l’eccezione stessa (così, in particolare, Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010, dep. 2011, Durantini, Rv. 249048-01, e Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242551-01).
Non sussiste, quindi, un elemento indispensabile per l’applicabilità della disciplina della connessione, quello della “pendenza”, con riferimento all’ipotesi di reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente alle fatture emesse dalla ditta “RAGIONE_SOCIALE“, e poi utilizzate dalla società “RAGIONE_SOCIALE“.
6. Una volta precisato che la connessione ricorre esclusivamente tra i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e di cui all’art. 4 d.lgs. cit., contesta imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, e per i quali è stato effetto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la determinazione della competenza, e i reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, relativi all’emissione delle false fa da parte delle ditte “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, poi utilizzate dall società “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE“, è agevole concludere nel senso della competenza del Tribunale di Verbania.
Si è già rilevato che: a) in tema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la competenza per territorio, nel caso in cui il rea connesso più grave, o quello di pari gravità anteriormente commesso sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest’ultimo ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., anche rispetto all’ulteriore reato soltanto al primo connesso (cfr. supra, § 3, punto e); b) in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell’art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato (cfr. supra, § 3, punto f).
Nella specie, reati più gravi sono quelli di cui all’art. 2 e di cui all’art. 8 d.l n. 74 del 2000, in quanto puniti con pena più elevata, a norma dell’art. 4 cod. proc. pen., rispetto a quello di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000.
Inoltre, tra i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, e quelli di cui all d.lgs. n. 74 del 2000, essendo gli stessi di pari gravità, la pena si determina avendo riguardo al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato.
E tra i reati di cui all’art. 2 e di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, in relaz ai quali nella vicenda in esame sono stati concretamente accertati tutti i presupposti per l’applicazione della disciplina della connessione, quello commesso per primo è il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti rilasciate dalla ditta “RAGIONE_SOCIALE” il 23 aprile 2018.
Il reato in questione, per quanto risulta dagli atti, è stato commesso in Crodo, luogo compreso nel circondario del Tribunale di Verbania, e, in relazione ad esso, è stata esercitata azione penale davanti al Tribunale di Verbania.
Di conseguenza, nella specie, posto che il primo reato di maggiore gravità tra quelli per i quali in concreto opera la connessione è stato commesso in luogo compreso nel circondario del Tribunale di Verbania, la competenza per territorio per tutti i reati tra loro connessi appartiene a quest’ultimo giudice.
L’affermazione della competenza del Tribunale di Verbania, siccome giudice che procede, implica la necessità di provvedere esclusivamente agli adempimenti di cui all’art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Visto l’art. 24-bis cod. proc. pen., dichiara la competenza del Tribunale di Verbania.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Così deciso in data 26/01/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente