Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20252 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20252 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI FORLI’ nei confronti di:
TRIBUNALE DI RAVENNA
con l’ordinanza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di FORLI’
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo attribuirsi la competenza al Tribunale di Ravenna;
letta la memoria depositata dal difensore della parte civile, nella quale chiede attribuirsi la competenza al Tribunale di Forlì.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 16 gennaio 2024 il Tribunale di Forlì ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale con il Tribunale di Ravenna, in relazione al procedimento penale a carico di NOME COGNOME, imputato per i reati di cui agli artt. 640, 61 n. 7 cod.pen., commesso in Cesenatico, e 367 cod.pen., commesso in Cervia.
Il Tribunale ha rilevato che il procedimento era iniziato davanti al Tribunale di Ravenna, ritenuto competente per il delitto di cui all’art. 367 cod.pen., ma in quella sede il pubblico ministero aveva contestato, per il delitto di truffa, l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod.pen. e il Tribunale, preso atto di ciò, aveva emesso sentenza di incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente il Tribunale di Forlì. Secondo quest’ultimo, invece, la competenza spetta al Tribunale di Ravenna, in relazione al delitto di cui all’art. 367 cod.pen., perché più grave di quello di truffa. La contestazione dell’aggravante, infatti, non modifica la precedente valutazione, dal momento che l’art. 4 cod.proc.pen. stabilisce che la competenza è attribuita in relazione al reato punito con pena edittale più elevata, e si tiene conto delle aggravanti solo se ad effetto speciale.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto attribuirsi la competenza al Tribunale di Ravenna.
Il difensore della parte civile ha depositato una memoria, nella quale chiede attribuirsi la competenza al Tribunale di Forlì per la preesistenza dell’aggravante del delitto di truffa, e per la priorità di iscrizione de procedimento presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente, il Tribunale di Ravenna.
In caso di trattazione di reati connessi ai sensi dell’art. 12 cod.proc.pen., per i quali sono competenti due diversi giudici, l’art. 16, comma 1, cod.proc.pen. attribuisce la competenza territoriale «al giudice competente per il reato più grave». La stessa norma, al terzo comma, stabilisce che la gravità di un reato deve essere determinata con riferimento alla sua pena edittale, in quanto «si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità del massimo, la pena più elevata nel minimo».
L’art. 4 cod.proc.pen., peraltro, stabilisce che per la determinazione della competenza «non si tiene conto … delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale». Questa regola è stata ribadita, quanto alla individuazione della maggiore gravità di un reato comune, dalla sentenza Sez. U, n. 18261 del 23/06/2016 (dep. 2017), Zimarmani, Rv. 269588, secondo cui, per il combinato disposto delle norme sopra citate, «non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo» (vedi anche Sez. 4, n. 23700 del 02/07/2020, Rv. 279516).
Nel caso di specie, pertanto, la valutazione della maggiore gravità tra il delitto di cui all’art. 640, 61 n. 7 cod.pen. e quello di cui all’art. 367 cod.pen deve essere effettuato con riferimento esclusivamente alla pena edittale di tali fattispecie, senza tenere conto dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1 n. 7, cod.pen. contestata per il delitto di truffa, trattandosi di un’aggravante comune, che prevede un aumento di pena solo fino al massimo di un terzo, come stabilito dall’art. 64 cod.pen.. Pertanto, essendo entrambi i delitti puniti con pena edittale massima pari a tre anni di reclusione, la maggiore gravità deve essere valutata secondo il criterio residuale della pena più elevata nel minimo. L’art. 367 cod.pen. stabilisce, quale minimo, la pena di un anno di reclusione, mentre l’art. 640 cod.pen. la limita a sei mesi di reclusione.
E’ quindi evidente che, ai sensi degli artt. 4 e 16, comma 3, cod.proc.pen., deve ritenersi reato più grave, tra i due sopra indicati, quello punito dall’art. 367 cod.pen., stante il suo minimo edittale più elevato; la previsione anche di una pena pecuniaria, per il delitto di truffa, è irrilevante in quanto, per il disposto d cui all’art. 16, comma 3, cod.proc.pen., di essa si tiene conto solo in caso di parità della pena detentiva.
Il criterio della priorità di iscrizione della notizia di reato nel registro del indagini preliminari, o meglio della priorità di consumazione del reato, sollecitato dalla parte civile, è in questo caso inapplicabile, perché l’art. 16, comma 1, cod.proc.pen. attribuisce la competenza territoriale al giudice competente «per il primo reato» solo in caso di pari gravità dei diversi reati connessi.
Sulla base dei principi sopra esposti, il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente, il Tribunale di Ravenna, in quanto territorialmente competente per il reato di cui all’art. 367 cod.pen., di maggiore gravità rispetto al reato connesso di cui all’art. 640 cod.pen. A detto Tribunale devono, perciò, essere trasmessi gli atti
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 21 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente