Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18940 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18940 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso nei confronti di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Campobasso il 25/02/1987
avverso il decreto emesso il 07/02/2025 dal Magistrato di sorveglianza di Campobasso lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 30 gennaio 2025 il Magistrato di sorveglianza di Campobasso disponeva la restituzione degli atti, relativi alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare applicata a NOME COGNOME ex art. 20-bis cod. pen., al Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, allo scopo di consentirgli di individuare l’arco temporale – comprensivo dell’indicazione dell’inizio e della conclusione della misura – nel quale doveva essere eseguito lo strumento sanzionatorio in questione.
Occorre, in proposito, precisare che l’ordinanza impugnata faceva seguito al provvedimento emesso il 24 gennaio 2025, con il quale il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso aveva trasmesso gli atti processuali controversi al Magistrato di sorveglianza di Campobasso, che si riteneva competente in ordine all’individuazione dell’arco temporale in cui doveva essere eseguita la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, applicata a NOME COGNOME dalla Corte di appello di Campobasso con sentenza irrevocabile del 17 maggio 2024.
Avverso questa ordinanza la Procura generale presso la Corte di appello di Campobasso
proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato.
Si deduceva, in proposito, che la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia), attribuiva la competenza in ordine all’individuazione dell’arco temporale nel quale dovesse essere eseguita la detenzione domiciliare al magistrato di sorveglianza, che, nel caso di specie, doveva essere individuato nel Magistrato di sorveglianza di Campobasso, che si era illegittimamente spogliato della titolarità del procedimento riguardante la posizione esecutiva di NOME COGNOME
Si deduceva, al contempo, che la restituzione degli atti al Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, disposta dal Magistrato di sorveglianza di Campobasso con ordinanza del 30 gennaio 2025, aveva determinato una stasi del procedimento esecutivo instaurato nei confronti di NOME COGNOME dopo la sua condanna, che imponeva di ritenere il provvedimento impugnato, oltre cha adottato in violazione dell’art. 20-bis cod. pen., così come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, connotato da abnormità. Nel caso di specie, infatti, il provvedimento censurato, pur essendo astrattamente legittimo, concretizzava un’abnormità funzionale, determinando la stasi del procedimento instaurato nei confronti del condannato e l’impossibilità di proseguirlo.
A sostegno di queste conclusioni, la parte ricorrente richiamava la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi dopo l’entrata in vigore della disposizione dell’art. 20-bis cod. pen., secondo cui la competenza funzionale a decidere in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, relativamente alla detenzione domiciliare, spetta, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, al magistrato di sorveglianza e non al pubblico ministero competente per l’esecuzione (recte Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024, COGNOME, Rv. 285915 – 01).
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, avverso l’ordinanza emessa il 30 gennaio 2025 dal Magistrato di sorveglianza di Campobasso, Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 20-bis cod. pen., così come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, nel vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», si riteneva pacifico che la competenza a provvedere nella materia dell’esecuzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi si radicasse in capo al magistrato di sorveglianza, in linea con quanto previsto dalla previgente formulazione dell’art. 661 cod. proc. pen., intitolato «Esecuzione delle pene detentive», il quale, a sua volta, richiamava l’art. 62 della stessa legge n. 689, intitolato «Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata».
Tale assetto normativo non risulta modificato dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la cui introduzione non consente di giungere a conclusioni diverse, atteso che la sequenza procedurale prefigurata dal combinato disposto degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 della legge n. 689 del 1981, pur sottoposti a novellazione, non lascia spazio per ipotizzare, nelle ipotesi di concessione della detenzione domiciliare, quale pena sostitutiva, la competenza del pubblico ministero prospettata dal Magistrato di sorveglianza di Campobasso nel provvedimento censurato.
Si consideri, in proposito, che la disposizione dell’art. 661, comma 1, cod. proc. pen., così
come novellata dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce: «Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare Ł in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente Ł considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia». Tale disposizione, a sua volta, deve essere integrata con quella prevista dal comma 1-bis della stessa norma, che recita: «L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità Ł ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Dispone, infine, l’art. 661, comma 2, cod. proc. pen.: «La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, Ł eseguita a norma dell’articolo 660».
Per il corretto inquadramento del novellato art. 661 cod. proc. pen., deve soltanto precisarsi che anche la previsione dell’art. 62 della legge n. 689 del 1981 Ł stata recentemente modificata, per effetto dell’introduzione dell’art. 71, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 150 del 2022.
In questa, stratificata, cornice occorre prendere le mosse dall’art. 661, comma 1, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, che, nel suo primo comma, attribuisce la competenza all’esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare al magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell’art. 62 della legge n. 689 del 1981, così come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 150 del 2022; viceversa, per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità la competenza sull’esecuzione della misura, ai sensi dell’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve essere attribuita al giudice che ha irrogato la pena al condannato nel giudizio di cognizione, che deve provvedere a norma dell’art. 63 della legge n. 689 del 1981.
Ne discende che, relativamente alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, della quale ci si controverte nel caso di specie, il combinato disposto degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge n. 689 del 1981, così come novellati dal d.lgs. n. 150 del 2022, impone di attribuire la competenza funzionale in ordine a tutte le questioni interpretative relative all’esecuzione di tale strumento sanzionatorio al magistrato di sorveglianza. L’esplicita previsione dell’ipotesi dell’irrogazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare – che Ł quella applicata nel caso di specie a NOME COGNOME – a un soggetto sottoposto a un provvedimento restrittivo non può che comportare l’attribuzione della competenza a provvedere del magistrato di sorveglianza, che deve individuare l’arco temporale, comprensivo dell’indicazione dell’inizio e della conclusione della misura, nel quale la pena sostitutiva concretamente irrogata deve essere eseguita.
In questi casi, pertanto, la sequenza procedimentale descritta dal combinato disposto dei novellati artt. 661 cod. proc. pen. e 62 della legge n. 689 del 1981, comporta che l’instaurazione del procedimento di esecuzione relativa alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare sia affidata al pubblico ministero, che ha il compito di trasmettere l’estratto della sentenza di condanna irrevocabile al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo del domicilio del condannato, contestualmente alla notificazione del provvedimento di esecuzione al difensore dello stesso condannato.
A sua volta, il magistrato di sorveglianza, investito dal pubblico ministero della competenza a provvedere sull’esecuzione della pena sostitutiva della detezione domiciliare, deve compiere senza ritardo tutte le attività prescritte dall’art. 62 della legge n. 689 del 1981 – così come novellato dall’art. 71, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 150 del 2022 – e, dopo avere verificato l’attualità delle prescrizioni, deve emettere, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione dell’estratto della sentenza,
l’ordinanza di cui all’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il rispetto rigoroso di questa articolata sequenza procedimentale, che, nel caso di specie, non veniva osservata dal Magistrato di sorveglianza di Campobasso, da ultimo, Ł stata ribadita da questa Corte, che, in materia di revoca della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ha affermato il principio di diritto, correttamente richiamato dalla parte ricorrente, secondo cui: «La competenza funzionale a decidere in materia di revoca della detenzione domiciliare spetta, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al magistrato di sorveglianza» (Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024, COGNOME, cit.).
Deve, infine, osservarsi che la ricostruzione della sequenza procedimentale descritta dal combinato disposto dei novellati artt. 661 cod. proc. pen. e 62 della legge n. 689 del 1981, funzionale all’individuazione della competenza del magistrato di sorveglianza, in ordine all’esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, impone di escludere, nel caso di specie, la sussistenza di una situazione di abnormità prefigurata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso.
Nel caso in esame, invero, non ci si trova di fronte a un’ipotesi di abnormità strutturale o funzionale dell’atto di impugnato, ma, diversamente, in presenza di una novità normativa, relativa alla materia delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, che pone delicati problemi di ripartizione delle competenze tra il magistrato di sorveglianza e il pubblico ministero, su cui si impone il giudizio chiarificatore di questa Corte.
Ne deriva che, risolto, sul piano ermeneutico, il problema dell’individuazione della competenza a provvedere sull’esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, così come prevista dall’art. 20-bis cod. pen., ci si trova evidentemente al di fuori dei canoni interpretativi dell’abnormità, pur prospettata in via residuale dalla parte ricorrente, per configurare la quale occorre richiamare il principio di diritto, tuttora insuperato, affermato da Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094 – 01, secondo cui: «E’ affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchØ l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo».
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con la conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Campobasso per l’ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Campobasso per l’ulteriore corso
Così deciso il 08/05/2025.
Il Consigliere estensore