Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16114 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ASSISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di SPOLETO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; rilevato in via preliminare che all’udienza non è presente il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, nonostante l’istanza di trattazione orale trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 15 gennaio 2024; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Spoleto dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice di pace ritenendo che, in virtù delle modifiche al regime di procedibilità del delitto di cui all’art. 582 cod. pen. operate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la competenza per il delitto di lesioni gravi era stata attratta indirettamente alla competenza del predetto Giudice.
Avverso la richiamata decisione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale ha proposto ricorso per cassazione assumendo l’illegittimità della predetta pronuncia ai sensi degli artt. 6 cod. proc. pen. e 4 d.lgs. n. 274 del 2000, poiché le modifiche introdotte nell’art.582 cod. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022, pur indirettamente incidenti sull’ampliamento della competenza del giudice di pace anche per il delitto di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, non hOficacia retroattiva in ordine all’individuazione del giudice competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
E’ vero che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, come si evince dall’informazione provvisoria, hanno, con pronuncia del 1.4 dicembre 2023, affermato che, in tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto attraverso l’interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di ampliare la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela (così già Sez. 5, n. 12517 del 10/01/2023, COGNOME, Rv. 284375 – 01; Sez. 5, n. 41372 del 05/07/2023, Nunziante, in corso di massmazione).
Tale affermazione comporta che, nell’ipotesi di delitto di cui all’art.582 cod. pen. da cui siano derivate alla vittima lesioni per un tempo ricompreso tra venti e quaranta giorni, è illegale la pena della reclusione in quanto non prevista tra quelle che possono essere comminate dal giudice di pace (talché detta questione avrebbe potuto essere anche rilevata d’ufficio, persino a fronte di un ricorso
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inammissibile, in omaggio ai principi espressi dagli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. , come affermato da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01). Essa, però, non incide anche sulla regola generale per la quale, in assenza di normativa transitoria, la competenza resta determinata con riguardo al momento nel quale è stata esercitata l’azione penale.
Infatti, se al principio della perpetuati() iurisdictionis (rectius: competentiae) non fa riferimento il codice di procedura penale, esso nel nostro ordinamento è invece espressamente considerato dall’art. 5 cod. proc. civ., secondo cui «la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Tale principio è peraltro il frutto di una risalente esperienza giudiziaria penale, ribadita anche con l’avvento del processo del 1988, che lo pone in relazione anche all’esigenza, che viene in rilievo nella fattispecie in esame, di limitare l’applicazione delle nuove leggi ai processi pendenti» (Sez. U, n. 28909 del 27/09/2018, dep. 2019, Treskine, Rv. 275870 – 01, in motivazione).
Sicché, a differenza di quanto assunto dal Tribunale di Spoleto nell’impugnata pronuncia, le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 non hanno inciso sull’individuazione del giudice competente per il processo in corso, nel quale l’azione penale era stata esercitata prima dell’entrata in vigore dello stesso.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Spoleto per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Spoleto per il giudizio.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente