Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35821 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI MODENA nei confronti di:
TRIBUNALE DI VERONA
con l’ordinanza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di MODENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/serrSte le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
udito il difensore Trattazione scritta.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 10 aprile 2024, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE solleva conflitto di competenza positivo ex art. 28 cod. proc. pen., dopo aver dichiarato la propria competenza a prendere cognizione dei fatti oggetto del reato di omesso versamento di IVA, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati a COGNOME NOME come commessi il 27 dicembre 2018 in Carpi.
Secondo l’imputazione, questi, quale legale rappresentante de RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Verona (precedentemente in Carpi), non aveva versato nei termini previsti l’acconto relativo al periodo d’imposta relativo all’anno 2017 per l’ammontare di euro 329.291,00.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rilavato che pende nella medesima fase dibattimentale presso il Tribunale di Verona un differente procedimento avente ad oggetto il medesimo fatto di reato, solleva conflitto di competenza positivo, evidenziando che, nel delitto di omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘IVA, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALEa competenza per territorio, va applicato il criterio RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del reato che, nel caso di specie, è RAGIONE_SOCIALE, nel cui circondario ha sede l’RAGIONE_SOCIALE tributario che aveva effettuato l’accertamento fiscale, come emerge dalla comunicazione di notizia di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto positivo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvol contemporaneamente assunto la cognizione del medesimo fatto, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Va evidenziato, infatti, che, in tema di delitto di omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘IVA, ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi i luogo di consumazione del reato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 cod. proc. pen.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, in ragione del fatto che l’obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del reato, previsto
dall’art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Lupo, Rv. 275942).
Nel caso di specie, pertanto, la competenza RAGIONE_SOCIALE deve essere radicata nel Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel cui circondario ha sede l’RAGIONE_SOCIALE, che aveva effettuato l’accertamento fiscale.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 12/06/2024