Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1221 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1221 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP DEL TRIBUNALE DI NOLA nei confronti di:
TRIBUNALE DI NAPOLI
con l’ordinanza del 06/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOLA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore procedimento a trattazione scritta
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli nella parte in cui dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero del Tribunale di Noia anziché al Tribunale di Noia, dichiarato competente, cui chiede di disporre la trasmissione degli atti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 aprile 2022, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza territoriale in relazione al reato contestato a NOME COGNOME nel processo iscritto al n. 3665/22 R.G. e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Noia, sulla base del rilievo che il reato in argomento, previsto dall’art. 615-ter, primo e terz comma, cod. pen., era stato commesso nell’ambito circondariale di Noia.
Con atto del 6 settembre 2022, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Noia chiedeva al Giudice per le indagini preliminari di tale sede il rinvio a giudizi nei confronti di NOME COGNOME in ordine a detto reato.
Con ordinanza del 6 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, rilevato che il Tribunale di Napoli non avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pubblico Ministero del Tribunale di Noia ma al giudice monocratico di quest’ultimo Tribunale, rilevava un conflitto di competenza e ordinava per la sua risoluzione la trasmissione degli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel caso in esame non è controversa la competenza del Tribunale di Noia, perché è pacifico che il reato contestato fu consumato nel territorio di tale Circondario.
È possibile, inoltre, superare ogni questione circa la regolarità della citata sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 14 aprile 2022, nella parte in cui ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Noia.
In proposito, infatti, deve tenersi presente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, alla Corte di cassazione non è preclusa l’individuazione della competenza di un giudice che non abbia promosso il regolamento o nei cui confronti esso non sia stato promosso (Sez. 1, n. 33379 del 23/06/2015, Rv. 264619 – 01).
La trattazione del caso rende opportuno, inoltre, il richiamo di alcune norme regolatrici dell’attribuzione della cognizione dei reati fra giudice collegiale e giudi monocratico, al fine di stabilire, in concreto, quale debba essere la composizione del Tribunale di Noia.
1.1. L’art. 33-bis e l’art. 33-ter cod. proc. pen. stabiliscono, rispettivamente, quali reati sono attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale e quali alla composizione del tribunale in composizione monocratica.
L’art. 33-bis elenca, al comma 1, una serie di reati per i quali è prevista la composizione collegiale del tribunale e stabilisce, al comma 2, che sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell’articolo 33-ter, comma 1, anche i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni, anche nell’ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.
In base all’art. 33-ter, comma 2, il tribunale giudica in composizione monocratica, oltre che nei casi in cui ciò è stabilito dalla legge espressamente, in tutti quelli per i quali l’art. 33-bis o altre disposizioni di legge non prevedono la composizione collegiale.
1.2. Il reato previsto dall’art. 615-ter, primo e terzo comma, cod. pen., per un verso non rientra fra quelli per i quali la composizione collegiale è prevista espressamente e, per altro verso, è punito con la pena della reclusione non superiore a dieci anni; quindi, esso rientra fra quelli per i quali è prevista competenza del Tribunale in composizione monocratica.
In applicazione delle norme richiamate, è agevole concludere che, nel caso concreto ora in esame, la competenza spetta al Tribunale di Noia in composizione monocratica, al quale gli atti dovranno essere trasmessi.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Noia in composizione monocratica cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, 6 luglio 2023.