Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42346 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: RAGIONE_SOCIALE nei confronti di:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE LIVORNO
con il decreto del 28/06/2024 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/seRtitk le conclusioni del PG NOME COGNOME PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA.
udito # difensore
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede che la Corte di cassazio decidendo sul conflitto, dichiari la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Livorno, con provvedimento del 27.5.2024 ha determinato le prescrizioni ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. e art. 62 legge 24 novembre 1981 n. 689, sulle modalità di esecuzione Comune di Campíglia (provincia di Livorno) della pena della detenzione domiciliar sostitutiva applicata nei confronti di Cakic Saha, in sostituzione della pena d 1 e mesi 3 di reclusione inflitta dal Tribunale di Livorno con sentenz 21.3.2024.
Lo stesso Ufficio del magistrato di sorveglianza di Livorno, con provvedimento del 31.5.2024, ha autorizzato la prosecuzione della medesima pena nel Comune dì Chioggia (Venezia) per consentire a NOME di svolgere l’attività lavorativa successivo provvedimento del 10.6.2024, ha trasmesso al Magistrato d sorveglianza di Venezia gli atti relativi all’istanza del 5.6.2024 rivolta al Ma di sorveglianza di Venezia di rimodulazione degli orari di uscita dal domicilio p più adeguato svolgimento di detta attività e la cura delle necessità di vit condannata, atti che erano stati trasmessi da detto Ufficio veneziano al Magist di Livorno, già con contestuale dichiarazione di incompetenza territoriale.
Il Magistrato di sorveglianza di Venezia, successivamente, con provvedimento del 28.6.2024 ha dichiarato nuovamente la propria incompetenza territoriale relazione alla gestione esecutiva della detenzione domiciliare sostitu trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione del conflitto ne ai sensi degli artt. 28 e 677 cod. proc. pen.
2. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità, in rito, del proposto conflit competenza, essendo indubbia l’esistenza di una situazione di stasi processu derivante dal rifiuto, formalmente manifestato, di magistrati di sorveglianza cui il conflitto è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legitti consolidata sul punto (cfr. Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, Iannu Rv. 230544; Sez. 1, n. 22780 del 12/5/2009, COGNOME, Rv. 243955), di conosce dello stesso procedimento; situazione di stasi, disciplinata dall’art. 28 cod pen., la cui risoluzione appare insuperabile senza l’intervento della Cor legittimità.
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Per di più, come ha correttamente osservato il Magistrato di sorveglianza di Livorno nell’ultimo provvedimento emanato, il Magistrato di sorveglianza d Venezia avrebbe dovuto sollevare in precedenza il conflitto di competenz trasmettendo gli atti a questa Corte, nel momento in cui lo stesso si era del già in base ai primi provvedimenti emanati dai due giudici.
Ritiene il Collegio che il giudice di sorveglianza competente per territ ‘gestire’ la fase esecutiva della sanzione della detenzione domiciliare sostitu cui all’art. 56 L. 689/81 sia da individuarsi nel giudice territorialmente comp in relazione al luogo di effettiva esecuzione della pena.
E’ precisa l’articolazione della norma processuale primaria in tem individuazione del giudice competente per l’esecuzione delle pene sostitutive, o l’art. 661 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Questa norma, nell’attuale struttura, individua, al comma 1, la competen all’esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare in capo al magistrato di sorveglianza che provvede ai sensi dell’ar della legge n. 689 del 1981.
L’art. 66 della medesima legge affida in via esclusiva al magistrat sorveglianza che ha emesso l’ordinanza prevista dall’art. 62 I. 689/198 competenza a provvedere alla revoca della stessa pena sostitutiva l’inosservanza delle prescrizioni e, prima ancora, per la mancata esecuzione d pena esecutiva.
Tuttavia, la disciplina generale in materia di competenza per territorio de per i procedimenti di sorveglianza è contenuta nell’art. 677, comma 2, cod. p pen., secondo cui “quando l’interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio”.
Il principio generale di cui all’art. 677 cod. proc. pen., non subisce dero effetto del novellato art. 66 L. 689/’81, relativo al procedimento iner ‘diverso’ istituto della revoca della sanzione sostitutiva, né per effetto disposizioni introdotte o modificate dalla c.d. riforma Cartabia, che non h immutato il ‘principio guida’ della competenza territoriale nel sistema delle m alternative alla detenzione.
La competenza, quindi, a provvedere sull’istanza indicata in epigrafe non radica nel Magistrato di Sorveglianza che ha emesso l’ordinanza ai sensi dell’ 62 legge cit. (nel caso di specie il magistrato di sorveglianza di Livorno), per Magistrato di sorveglianza va individuato ai sensi degli artt. 97, comma 7, e comma 5, del reg. di attuazione Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230) n
magistrato del nuovo luogo in cui prosegue l’esecuzione della pena sostitutiva (nel caso di specie Venezia).
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglian del Tribunale di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 11/10/2024.