Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37693 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE nei confronti di:
GIP FIRENZE
con l’ordinanza del 09/06/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di competenza del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
e
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha dichiarato, con provvedimento del 22 maggio 2025, la propria incompetenza a decidere in merito all’istanza di liberazione anticipata per il periodo scontato con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis I. 689 del 1981, avanzata da NOME COGNOME, in relazione alla sentenza n. 812/2023, emessa in data in data 01/06/2023, irrevocabile il 30/06/2023, per essere funzionalmente competente il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, richiamando quanto affermato sul punto da Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01.
Con ordinanza in data 09/06/2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di esercente le funzioni di Magistrato di sorveglianza dell’RAGIONE_SOCIALE Sorveglianza RAGIONE_SOCIALE, illustrate le ragioni per le quali non condivideva le conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione con la sentenza Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando come, in materia di applicazione della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità, dovesse ritenersi esclusiva la competenza del Giudice dell’esecuzione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, AVV_NOTAIO, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
La Difesa della condannata ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l’intervento di questa Corte.
Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza a decidere del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56 bis I. 689 del 1981.
Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01 e Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, COGNOME, n.m., è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 I. 689 del 1981, 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.
Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto è il Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citate sentenze, il dato normativo è inequivoco.
L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4, prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e al comma 5 che «avverso l’ordinanza di cui al comma il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio».
Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce più volte citate cui in tal modo si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE a decidere sulla richiesta formulata da NOME COGNOME, con conseguente trasmissione degli atti a quell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente