Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34653 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 22246/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da: Corte di Appello di Cagliari Ufficio di sorveglianza di Bologna con l’ordinanza del 23/6/2025 della Corte di Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Bologna
RITENUTO IN FATTO
A seguito delle decisioni emesse dalla Corte di Appello di Cagliari il 23 giugno 2015 e dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna il 12 giugno 2015, Ł sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il n. 46/2023 SIGE CA Cagliari e con il n. 2025/7631 SIUS Sorv. Bologna.
NOME COGNOME, sottoposto alla misura del lavoro di pubblica utilità così come disposto con ordinanza di conversione del 27 marzo 2023 emessa dalla Corte di appello di Cagliari, in data 5 giugno 2025, ha proposto Magistrato di sorveglianza di Bologna istanza con la quale ha chiesto la concessione del beneficio della liberazione anticipata sui semestri di pena sostituiva già scontata.
L’Ufficio di sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 12 giugno 2025, illustrate le ragioni per le quali non condivideva le conclusioni cui Ł pervenuta la Corte di cassazione con la sentenza Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, COGNOME, n.m. quanto alla competenza a decidere in merito al tale richiesta, ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Cagliari per competenza.
La Corte di appello di Cagliari, richiamato quanto evidenziato nella pronuncia della cassazione pure citata nel provvedimento indicato, con ordinanza del 23 giugno 2025, ha sollevato il presente conflitto di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
In data 1° ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La competenza va attribuita al Magistrato di sorveglianza di Bologna.
Innanzi tutto, va ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poichØ l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata – appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
3.1. Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, COGNOME, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01, Ł applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. 689 del 1981 e 47, comma 12bis , e 54 ord. pen.
3.2. Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto Ł il Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citate sentenze, il dato normativo Ł inequivoco.
L’art. 69bis , della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4 prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio Ł adottato dal magistrato di sorveglianza» e al comma 5 che «avverso l’ordinanza di cui al comma il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio» (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, COGNOME, n.m.).
In tale prospettiva, quindi, pure prendendo atto delle articolate e coerenti considerazioni esposte nell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, si deve ribadire che le esigenze sistematiche rappresentate per cui sarebbe stata opportuna una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell’esecuzione, non possono che recedere innanzi al dato testuale, che non Ł superabile in via interpretativa (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01).
3.2. Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce piø volte citate cui in tal modo si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna al quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 17/10/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME