Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26599 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI PALERMO nei confronti di:
GIP DI PALERMO
con l’ordinanza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che, con requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con la conseguente trasmissione degli atti;
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con riferimento al processo instaurato nei confronti di NOME COGNOME, indagato per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies . cod. pen. (già art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), preso atto che il custode dei beni oggetto di sequestro disposto nel procedimento, AVV_NOTAIO COGNOME, aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico a suo tempo conferitogli, per ragioni di opportunità connesse alla pendenza di procedimento penale a suo carico, ha emesso ordinanza in data 8 ottobre 2021 con cui ha disposto rimettersi gli atti relativi alla misura cautelare reale al Tribunale penale di Palermo per ogni determinazione di competenza a seguito delle suindicate dimissioni.
A sostegno di tale opzione il Giudice per le indagini preliminari ha osservato che, dopo la presa d’atto delle dimissioni del suddetto ausiliare, occorreva procedere alla sua sostituzione e ha, tuttavia, ritenuto che – in relazione al tenore del provvedimento di nomina del 5 settembre 2012, da cui era emerso che il AVV_NOTAIO COGNOME era stato nominato esclusivamente custode degli specifici beni oggetto della misura cautelare reale, non anche amministratore giudiziario, sicché non era stato conferito al professionista alcun mandato di amministrazione attiva dei beni, ma soltanto quello di conservazione e custodia degli stessi – l’espletamento di questo incarico non rientrasse nella previsione dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che la sostituzione dell’ausiliare, al pari delle ulteriori questioni relative al sequestro dei cespi doveva essere oggetto di esame da parte del giudice innanzi al quale era attualmente pendente il processo.
Il Tribunale di Palermo, ricevuti gli atti, ha, con ordinanza del 12 ottobre 2021, sollevato conflitto negativo di competenza.
Il Tribunale ha ritenuto necessario chiarire in via preliminare che l’oggetto del sequestro preventivo era uno stabilimento sito in Termini Imerese, adibito all’attività di smaltimento dei rifiuti, unitamente a tutti i beni strumentali presenti, fra cui autovetture, mezzi e attrezzature di un certo valore economico, nonché uffici, capannoni e cumuli di rifiuti, facendo discendere da questa precisazione la conseguenza che il Giudice per le indagini preliminari, una volta rilevata la mancanza dell’amministratore giudiziario dopo le dimissioni del AVV_NOTAIO COGNOME avrebbe potuto provvedere a nominarlo ai sensi dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
In ogni caso – si è aggiunto – proprio per l’entità dell’oggetto del sequestro e la connaturata esigenza della sua gestione, anche per la manutenzione ordinaria
e straordinaria del compendio, le competenze del custode si erano in concreto modificate in quanto egli, a partire della 2012, era stato impegnato a fornire costanti indicazioni all’autorità giudiziaria con apposite relazioni inerenti all stato dei luoghi, agli eventi atmosferici o delittuosi afferenti ai beni sequestrati alle questioni relative agli oneri economici degli interventi di messa in sicurezza, tanto da essere sovente definito, nell’interlocuzione con l’autorità giudiziaria, come amministratore giudiziario.
In questo quadro, è stato anche evidenziato che il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 3 agosto 2012, che aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo del Pubblico ministero, rendeva chiaro che la misura reale era stata applicata per una fattispecie delittuosa rientrante fra quelle comprese dall’art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen., con il conseguente richiamo del disposto di cui alla 104-bis disp. att. cod. proc. pen., ancor prima che questa disposizione fosse soggetta alla modifica di cui alla legge 17 ottobre 2017, n. 161: e per il suddetto ambito la costante elaborazione ermeneutica aveva individuato nel giudice per le indagini preliminari, che aveva emesso il provvedimento, l’autorità competente a decidere in merito alle istanze in materia di custodia, gestione e amministrazione dei beni sottoposti a vincolo, elaborazione che poi la legge n. 161 del 2017 aveva generalizzato.
In tale prospettiva, il Tribunale ha escluso di poter accedere alla differenziazione tra custodia e amministrazione prospettata nel provvedimento del Giudice delle indagini preliminari, non essendosi, nell’interpretazione dell’indicato quadro normativo, operata una distinzione di tal tipo.
Quale corollario di queste considerazioni il Tribunale – ribadito che il reato contestato a NOME rientra fra quelli disciplinati dall’art. 51, comma 3bis, cod. proc. pen., di guisa che il disposto di cui all’art. 104-bis disp. att. cod proc. pen. trova applicazione anche per quanto concerne il corrispondente sequestro, pur se antecedente alla modificazione di cui alla legge n. 161 del 2017 – ha prospettato l’affermazione della competenza in ordine a tutte le istanze in materia di custodia, gestione e amministrazione dell’oggetto del sequestro in capo al giudice che ha emesso il provvedimento, nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.
Dopo l’istituzione del contraddittorio processuale, una volta che gli atti del conflitto sono pervenuti all’esame della Corte di cassazione, all’esito dell’estrazione degli stessi dal sistema di posta ove essi erano affluiti senza la previa, rituale fascicolazione, il Procuratore generale ha rassegnato la requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall’art. 16
dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e poi dall’art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
L’Autorità requirente ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in applicazione dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., disciplina funzionale a ottimizzare le operazioni di gestione, talvolta complesse, di beni sottoposti a misura cautelare, mediante la concentrazione in capo a un unico organo giudiziario delle relative competenze, nella prospettiva volta a evitare la dispersione della conoscenza e a garantire la migliore efficienza delle pratiche di gestione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In primo luogo va ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, impegnati nel procedimento cautelare reale, di conoscere del medesimo procedimento relativo alla sostituzione del custode o amministratore del compendio assoggettato a sequestro preventivo – appare insuperabile senza l’intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
In particolare, si è già ritenuto ammissibile il conflitto fra tribunale e giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, avente ad oggetto l’individuazione nell’uno o nell’altro di detti organi, in ipotesi di pluralità provvedimenti da eseguire, del giudice dell’esecuzione competente all’adozione degli atti collegati alla gestione del compendio oggetto della misura cautelare reale (Sez. n. 51190 del 16/09/2014, Confl. comp. in proc. Bianco, Rv. 261981 01, in motivazione).
Non varrebbe richiamare in contrario il disposto dell’art. 28, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., al lume del quale nei casi analoghi ai conflitti, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo. La norma – con lo specifico riferimento al giudice dell’udienza preliminare – appare essersi riferita a quei casi in cui, a indagini preliminari esaurite, emergono divergenze tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento circa il compimento di determinati atti tipici delle rispettive funzioni rispetto al processo di cognizione (pare utile ricordare anche che Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 1992, Confl. comp. in proc. COGNOME Stefano, Rv. 190249 – 01, ha chiarito a suo tempo che la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice
per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio, sancita dall’art. 28, comma 2, cit., trova applicazione anche nel caso in cui quest’ultimo provvedimento non sia stato emesso nell’udienza preliminare, ma vale pur sempre e soltanto per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento, e non per quelli non previsti e non consentiti, sicché si è ritenuto che il giudice delle indagini preliminari possa proporre conflitti contro il provvedimento del giudice del dibattimento che gli abbia restituito gli atti ritenendo illegittimo il rigetto de richiesta di giudizio abbreviato fatta dopo che era stato disposto il giudizio immediato).
Nella suddetta prospettiva, ad esempio, si è ripetutamente precisato che nella stessa sede cognitiva è ammissibile, quale “caso analogo”, il conflitto tra giudice per le indagini preliminari e tribunale avente ad oggetto la decisione, emessa da quest’ultimo, di annullare il decreto di giudizio immediato per l’erronea indicazione del difensore dell’imputato contenuta nel provvedimento, e di restituire gli atti al primo, reinvestendolo di una competenza esaurita (Sez. 1, n. 37339 del 22/07/2015, Confl. comp. in proc. Atanasova, Rv. 264592 – 01, anche per il chiarimento che, in tal caso, non si verte in ipotesi di contrasto tra tribunale e giudice dell’udienza preliminare su un atto meramente propulsivo, bensì tra tribunale e giudice per le indagini preliminari su profili di cognizione di merito).
Posto ciò, in relazione all’ambito del procedimento cautelare, deve quindi riconoscersi al giudice per le indagini preliminari una posizione propria e autonoma rispetto al giudice del dibattimento che ne determina la configurazione, ai fini previsti dall’art. 28 cod. proc. pen., quale giudice diverso dall’altro, titolare di una distinta competenza.
In ordine al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la soluzione di esso non può non tenere conto del dato assodato che il reato per il quale si procede, art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, poi art. 452-quaterdecies cod. pen., ricompreso, già nella sua prima declinazione normativa, fra i reati ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Per tale ambito si è affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di sequestro preventivo ordinario, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento è competente a decidere delle eventuali istanze in materia di custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo in procedimento relativo ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche durante la pendenza del processo, poiché per tali reati si applicano le disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, in forza dell’art. 12-sexies, comma
4-bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (in tal senso Sez. 1, n. 37339 del 2015 ha dichiarato la competenza del giudice per le indagini preliminari a decidere sull’istanza di liquidazione dei compensi, presentata dal custode giudiziario in relazione a processo per reati di cui all’indicato alveo normativo).
Il corpus normativo man mano sedimentatosi, con lo snodo di rilievo costituito dall’introduzione dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., ha fatt emergere le ragioni sistematiche che hanno presieduto al progressivo processo di equiparazione della disciplina dell’amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione e in quello penale. Sulla base di tali ragioni – in una prima fase – si era affermato il principio secondo cui la ratio che orientava verso l’unitarietà di disciplina gestoria involgeva non solamente la posizione del giudice per le indagini preliminari emittente il decreto di sequestro preventivo ex art. 12-sexies cit., ma anche, per analogia, il giudice per le indagini preliminari emittente un decreto di sequestro preventivo di natura ordinaria, ove si trovasse a dover provvedere all’amministrazione, ai sensi degli artt. 104 e 104-bis disp. att. cod. proc. pen., di beni aziendali e strumentali di imprese e società (Sez. 2, n. 29031 del 16/04/2014, Tripodo, Rv. 260026 – 01).
Occorre ora precisare che il suddetto assetto vale di certo con specifico riferimento a quell’alveo per il quale milita a radicare la competenza del giudice emittente la cautela reale l’indice costituito dall’art. 4-bis dell’art. 12-sexies cit., norma in forza della quale le disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d.lgs. n. 159 del 2011,si applicano non soltanto ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del citato art. 12-sexies cit., ma anche agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Per il resto, tuttavia, si è consolidata la più rigorosa e precisa linea ermeneutica in virtù della quale, per un verso, per il sequestro preventivo, a seguito dell’introduzione, nell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., del comma 1-ter, ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, competente a decidere sulle modifiche al regime di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo è, anche durante la pendenza del processo, il giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 1, n. 56412 del 03/05/2018, Confl. comp. in proc. Sardagna Conte Von Neuburg, Rv. 274868 – 01) e, per altro verso, quando il sequestro preventivo sia stato disposto anteriormente alla modifica dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione a un reato non rientrante tra quelli previsti dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 cit. e dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulle
istanze relative a custodia, gestione e amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede, non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 91 disp. att. cod. proc. pen. e 590 cod. proc. pen., dal primo richiamato (Sez. 1, n. 50975 del 29/10/2019, Confl. comp. in proc. Esposito, Rv. 277828 – 01; Sez. 1, n. 42726 del 20/09/2019. Confl. comp. in proc. Caterpillar RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277232 – 01; Sez. 1, n. 28212 del 07/06/2019, Confl. comp. in proc. Bagnoli Futura, Rv. 276146 01).
Quest’ultima puntualizzazione non rileva nel caso in esame nel senso che – come ha correttamente rilevato il Tribunale – il sequestro preventivo in disamina, pur se antecedente alla legge n. 161 del 2017, è stato disposto quale cautela reale in procedimento relativo a delitto ricompreso nel catalogo di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Per quanto concerne, poi, la differenziazione proposta dal Giudice per le indagini preliminari fra la sfera di attribuzioni dell’ausiliare che si è dimesso e del quale occorre procedere alla sostituzione, sfera indicata come limitata alla sola custodia, per la quale non varrebbe la competenza in prosecuzione del giudice emittente il provvedimento genetico, si osserva che – a parte le notazioni persuasive svolte dal Tribunale circa la strutturale complessità del complesso assoggettato a sequestro, necessitante per ciò solo anche di attività di natura amministrativa e gestoria – questa prospettazione si connota per un formalismo nominalistico, teso all’istituzione di una differenza sostanziale fra attività statica di mera custodia e attività dinamica di amministrazione, che l’elaborazione interpretativa non valorizza sino a farlo assurgere a decisivo discrimen per l’individuazione del giudice competente ad assumere i provvedimenti di impulso e indirizzo di natura lato sensu gestoria riconnessi all’operatività del vincolo cautelare reale.
In tale direzione le attività relative a custodia, gestione e amministrazione dei beni sottoposti a sequestro sono da considerarsi, nella prospettiva introdotta dalla competenza di cui all’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., in modo congiunto e complessivamente indifferenziato, in particolare quando oggetto dell’attività gestoria sia un complesso di beni tale da esigere un’attività gestoria in ogni caso articolata, risultando necessaria anche l’attività di natura amministrativa per la stessa utile e razionale conservazione del compendio attinto dalla misura cautelare.
Con specifico riferimento all’attuale cautela, poi, risultano vincolati dal sequestro un intero stabilimento all’attività di smaltimento dei rifiuti, i relativ
beni strumentali ivi presenti, con autovetture, mezzi e attrezzature e immobili adibiti a uffici e capannoni: complesso per la gestione o anche per solo mantenimento in efficienza produttiva del quale prevedere la sola attività mera e statica custodia costituirebbe impostazione eccentrica, in quanto avuls dalla necessaria, funzionale attività di utile conservazione del compendio.
Alla stregua delle svolte considerazioni, dunque, la conclusione a cui ritiene di dover pervenire è che va affermata la competenza del Giudice per l indagini preliminari del Tribunale di Palermo a provvedere sull’attività gesto indicata in parte narrativa, con particolare riferimento alla sostitu dell’ausiliare dimissionario AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con la disposizione trasmissione degli atti a quell’Ufficio.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Con iglier estensore yg
Il Presidente