Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21606 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del Tribunale di Tivoli lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procurat
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Nell’ambito del procedimento penale a carico dei soci della RAGIONE_SOCIALE, imputati del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., il G.i.p. del Tribunale di Roma disponeva, con decreti del 23 maggio 2018 e dell’ settembre 2018, il sequestro preventivo del compendio aziendale e delle quot sociali, nominando contestualmente un amministratore giudiziario a norma dell’art. 104-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Gli imputati erano successivamente rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale Tivoli, che, con la sentenza di condanna in data 5 novembre 2020, disponeva l confisca dei beni.
A seguito di ciò avevano inizio, dinanzi al G.i.p., le operazioni di verific crediti anteriori al sequestro, regolate dagli artt. 57 ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in virtù del richiamo operatovi dal comma 1-bis del citato art. 104-bis. La RAGIONE_SOCIALE chiedeva di essere ammessa, in via chirografaria, allo passivo, per l’importo specificato in istanza, la quale veniva tuttavia giud tardiva dal giudice procedente. Lo stato passivo, non ricomprendente tal credito, era dichiarato esecutivo in data 2 maggio 2022.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, trasmessa per competenza al Tribunale d Tivoli, che la respingeva con l’ordinanza in epigrafe indicata.
La società già opponente ricorre per cassazione avverso tale ultim decisione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nel motivo unico di ricorso, essa eccepisce l’incompetenza funzionale del Tribunale di Tivoli a trattare e definire il giudizio di opposizione, sul presupposto che, dovendo trovare applicazione per quanto di ragione il citato art. 59, com 6, d.lgs. n. 159 del 2011, al «tribunale che ha applicato la misu prevenzione», che la norma individua quale giudice dell’impugnazione dello stato passivo formato dal giudice delegato alla procedura, debba subentrare, in caso confisca penale, il tribunale ordinario di cui faccia parte il giudice (monocra autore del corrispondente sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Questa Corte di legittimità, con giurisprudenza uniforme (tra le molte Sez. 5, n. 411 del 22/11/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278300-01), afferma
che la disciplina sulla formazione dello stato passivo, e sul relativo even giudizio di opposizione, stabilita a proposito delle misure di prevenzi patrimoniali dal d.lgs. n. 159 del 2011 , vada applicata in sede penale in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, tra cui l’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., rimandano alla regolamentazione contenuta nella fonte special per quanto concerne l’amministrazione e gestione dei beni in sequestro e tutela dei terzi una volta intervenuto il provvedimento di confisca.
Il comma 6 dell’art. 59 d.lgs. n. 159, citato, intesta la competen conoscere dell’opposizione del creditore, non ammesso al passivo dal giudice delegato, al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. T competenza ha natura funzionale, derivando da una particolare attribuzione legislativa, regolatrice dei procedimenti inerenti la tutelabilità delle creditorie incise da statuizioni ablatorie.
Tale schema deve essere necessariamente adattato ove l’opposizione si innesti nel procedimento penale ordinario, dovendo il giudice dell’impugnazion essere qui individuato, tra gli organi che vi esercitano le loro attribuzi quello avente caratteristiche maggiormente corrispondenti al modello d riferimento.
Nelle prime decisioni di legittimità, intervenute in argomento, si ritenuta, anche per implicito, la competenza dello stesso ufficio del g.i.p. c riconducibile la formazione dello stato passivo (Sez. 1, n. 4691 del 28/01/20 Francia, Rv. 278189-01; Sez. 5, n. 411 del 2020, cit.).
Successivamente è stata valorizzata l’esigenza di preservare la terzietà giudice investito dell’impugnazione, con necessaria attribuzione del relat procedimento ad organo giudiziario diverso e sovraordinato rispetto a quello ch avesse deliberato la contestata esclusione del credito. Secondo Sez. 2, n. 7 del 30/01/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278227-01, seguita da Sez. 2, n. 7064 de 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280661-01, la competenza sull’opposizione proposta dal creditore escluso andrebbe così attribuita al tribunale incaricato del riesam provvedimenti cautelari, cui è istituzionalmente devoluta la rivalutazione medesimi e dei relativi effetti.
Ferma l’esigenza di cui sopra, la giurisprudenza di questa Corte si è seguito ulteriormente evoluta, giungendo a statuire che la competenza decidere sull’opposizione avverso la formazione dello stato passivo deliberata d g.i.p. spetti al giudice che, nel medesimo procedimento, ha disposto la confis e non già al tribunale del riesame (Sez. 1, n. 8765 del 06/12/2021, confl. co
in proc. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282757-01; Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, confl comp. in proc. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281363-01).
Tale conclusione merita di essere ribadita, essendo condivisibili argomentazioni che la sorreggono e giustificano.
Non può omettersi, invero, di rimarcare nuovamente al riguardo che, in sede di regolamentazione legislativa del procedimento di formazione dello stat passivo, l’art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 ripartisce le competenze tra gi delegato e tribunale che ha applicato la misura di prevenzione secondo un logica, volta a garantire la miglior tutela del diritto del creditore esc ottenere una rivalutazione autonoma delle sue ragioni, affidandola al giudice c abbia già conosciuto della confisca, e dunque delle sue condizioni di applicabili in fatto e in diritto.
Seguendo tale prospettiva, la competenza del tribunale del riesame non realizza la condizione, atteso che trattasi di un organo che, se da un lato e funzioni ordinarie di controllo sui provvedimenti emessi in sede cautelare pena (anche rispetto ad organi giudiziari diversi dal g.i.p., e con riferiment posizione dei terzi: Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270938-01) dall’altro non è investito di alcuna attribuzione in tema di confisca.
Tale rilevo appare dirimente. Il procedimento di verifica dei crediti non natura cautelare e risponde a diverse finalità. La posizione soggettiva azion nel procedimento di ammissione del credito è suscettibile di essere incisa in definitiva dalla decisione di confisca che, nel realizzare l’acquisto a originario del bene che ne è oggetto in capo allo Stato, estingue le ragion diritti del terzo, che deve essere allora messo in grado di far valere even ragioni di sua prevalenza dinanzi ad un organo esercitante una giurisdizio piena e riguardante la materia, sia esso individuabile nel g.u.p., ovvero tribunale, monocratico o collegiale, che ha celebrato il giudizio (a seconda d opzioni sul rito esercitate dall’imputato).
Nel procedimento odierno, il giudizio dibattimentale si è svolto e concluso dinanzi al Tribunale di Tivoli (mentre, per il meccanismo di concentrazione del indagini nella sede distrettuale, previsto per i reati di cui all’art. 51, c bis, cod. proc. pen., il sequestro era stato disposto del G.i.p. del Tribuna Roma, che aveva anche formato lo stato passivo).
Il Tribunale di Tivoli era pertanto il giudice funzionalmen1:e competente definire il giudizio di opposizione.
Segue la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 20/02/2024