Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6766 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6766 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/07/2025 del Tribunale di Bergamo; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto che l’ordinanza venga annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 luglio 2025 emessa nel procedimento n. 1059/24 R. S.I.G.E, il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, ha accolto la richiesta di riconoscimento della disciplina del reato continuato limitatamente ai delitti di cui: 1) agli artt. 110 e 628, comma 1 e 3 n. 1, cod. pen., commesso in Stezzano il 25 luglio 2011, per il quale il COGNOME è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Brescia del 30 novembre 2012, irrevocabile il 28 gennaio 2014, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa; 2) agli artt. 61 n.5, 110, 628, comma 1 e 3 n. 1, 56 e 624 bis, commi 1 e 3 e 61
n.5, 110, 81, 624 bis, comma 2 e 61 n. 5 cod. pen., commessi in Ranica, Scanzorosciate, Ponteranica, Almè, Brigano d’Adda e Bergamo tra il 2 ed il 25 luglio 2011, per i quali il predetto è stato condannato con sentenza del Tribunale di Bergamo, Giudice in composizione collegiale, del 22 marzo 2017, irrevocabile il 27 marzo 2018, alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.
Ha rigettato, di contro, la domanda in relazione ai reati di cui: 3) agli artt. 61 5, 110, 624 bis e 625 nn. 2 e 5 cod. pen., commesso in Comezzano Cizzago 1’8 giugno 2012, per il quale il COGNOME ha riportato condanna con sentenza d Tribunale di Brescia, Giudice in composizione monocratica, dell’8 giugno 2012, irrevocabile il 6 luglio 2012, alla pena di anno uno di reclusione ed euro 200,00 di multa; 4) art. 13, comma 13, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, accertato in Bergamo il 22 dicembre 2014, per il quale il predetto è stato condannato con sentenza del Tribunale di Bergamo, Giudice in composizione monocratica, del 23 dicembre 2014, irrevocabile il 18 febbraio 2015, alla pena di anno uno di reclusione; 5) artt. 56, 110, 624 bis, 625 n. 2 c.p., commessi in Zanica, Brivio e Bergamo tra il 20 novembre ed il 13 dicembre 2014, per i quali è stato condannato con sentenza del Tribunale di Bergamo, Giudice in composizione monocratica, del 12 luglio 2024, irrevocabile il 3 settembre 2024, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
Ha per l’effetto rideterminato la pena complessiva inflitta al condannato nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 2.100,00 di multa.
NOME COGNOME, alias NOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1 D difensore premette anzitutto che l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. era stata indirizzata al Tribunale di Bergamo, giudice in composizione monocratica, sul presupposto che questi aveva emesso la sentenza che per ultima aveva acquisito efficacia di cosa giudicata (trattasi della pronuncia di cui al superiore punto n. 5).
Rappresenta che all’udienza fissata innanzi all’organo collegiale del medesimo Tribunale ne aveva eccepito l’incompetenza ai sensi del disposto di cui all’art. 665 cod. proc. pen.
Lamenta che erroneamente il Tribunale ha valutato nel merito la questione. Evidenzia, infatti, che l’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen. – che stabilisce che «se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio» – trova applicazione, secondo le coordinate ermeneutiche fissate dalla Corte di Cassazione, solo nei casi in cui i plurimi provvedimenti siano stati pronunciati da giudici appartenenti al medesimo ufficio giudiziario e non già nell’ipotesi in cui,
come quello in esame, le decisioni irrevocabili siano riconducibili a giudici appartenenti ad uffici giudiziari diversi o ad organi diversi dello stesso giudiziario.
Ritiene, per l’effetto, che l’ordinanza de qua, in quanto pronunciata da un giudice privo di competenza funzionale, sia affetta da nullità insanabile ex artt. 33-ter, 34 e 178, lett. a), cod. proc. pen.
2.2 il difensore censura anche nel merito l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato la fondatezza della domanda esaltando, in relazione ad una delle sentenze, il fatto che il reato di furto in abitazione sia stato consumato in un diverso contesto territoriale ed a distanza di circa un anno rispetto ai reati per i quali il Tribunale ha reputato sussistente il vincolo della continuazione e, in merito alle altre due sentenze, la circostanza che i relativi reati siano stati consumati in epoca successiva all’allontanamento coattivo dal territorio nazionale sofferto dal ricorrente nella data del 24 aprile 2013.
Lamenta che in tal modo il Tribunale ha attribuito valenza assorbente al mero dato cronologico che, invece, secondo i canoni ermeneutici elaborati da questa Corte, costituisce solo uno dei parametri che devono costituire oggetto di valutazione a fronte di un’istanza avanzata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
Evidenzia, pertanto, che nel primo caso il Tribunale ha trascurato di considerare che il furto in abitazione è stato consumato con modalità analoghe a quelle proprie dei reati reputati avvinti dal vincolo della continuazione.
Sostiene, in relazione alle due ulteriori sentenze, che l’illecito rientro del ricorrent nel territorio italiano è stato funzionale alla ripresa dell’attività criminale medesimo contesto territoriale della provincia di Bergamo.
Rimarca, soprattutto, che i delitti in questione sono stati commessi dal ricorrente avvalendosi della collaborazione dei medesimi complici.
Contesta, in ogni caso, la natura meramente assertiva della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo dei motivi di ricorso è fondato ed assume valenza assorbente rispetto all’ulteriore doglianza difensiva.
Secondo un consolidato orientamento, al quale questo Collegio intende dare continuità, la regola dettata dall’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all’esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dal stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell’art. 665, cit.,
secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale, che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (cfr., tra le altre, Sez. 1, n 49893 del 09/10/2015, Pitocco, Rv. 265517 – 01).
Al rispetto di detto principio il Tribunale non si è attenuto con conseguente violazione delle regole in materia di competenza che, con riguardo al giudice dell’esecuzione, hanno carattere assoluto ed inderogabile (cfr Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in proc. Marfella ed altro, Rv. 233583-01: «essa pertanto può essere dedotta dalle parti mediante ricorso per cassazione e rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio»)
La disposizione di cui all’art. 665, comma 4 bis, cod. proc. pen. non può, infatti, ritenersi operante nel caso in esame, con conseguente attribuzione della competenza a decidere sull’istanza in capo all’organo collegiale, posto che la richiesta formulata nell’interesse del COGNOME aveva ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati da autorità giudiziarie diverse (Bergamo e Brescia).
Deve, piuttosto, trovare applicazione la regola di carattere generale che vale ad incardinare la competenza in capo al giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e che, nel caso di specie, si individua, in coerenza con l’assunto difensivo, nel Tribunale di Bergamo, giudice in composizione monocratica.
GLYPH Alla luce di quanto evidenziato, va disposto l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo in composizione monocratica pere l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli al Tribunale di Bergamo in composizione monocratica per l’ulteriore corso.
Così deciso il 29/01/2026