Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34185 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3   Num. 34185  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
-Relatore –
Composta da
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul  ricorso di NOME COGNOME, nato a Ischia il DATA_NASCITA, letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 17 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere per essere competente il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, a cui andavano trasmessi gli atti e ha revocato la fissazione dell’udienza per il 6 maggio 2025.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge sostenendo la competenza della Corte di appello siccome questa, con sentenza in data 28 ottobre 1997, in parziale riforma della sentenza in data 15 aprile 1996 del Pretore di Napoli, poneva in continuazione i reati ivi giudicati con quelli oggetto di giudizio con la sentenza in data 3 marzo 1993 del Pretore di Napoli. Precisa che l’esecuzione della sentenza non era iniziata il 6 maggio 1994 bensì il 21 ottobre 2015 allorquando il P.m. presso il Tribunale di Napoli aveva ingiunto la demolizione RAGIONE_SOCIALE opere. Contesta la motivazione nella parte in cui aveva dato atto di un precedente incidente di esecuzione deciso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, che aveva rigettato l’istanza. Il ricorso avverso il rigetto era stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 13235 del 23 marzo 2022 della Quarta Sezione della Corte di cassazione che aveva accertato l’illegittimità del permesso a costruire in sanatoria. Nega l’ipotesi della
Sent. n.  sez. 1119
CC – 11/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
litispendenza perchØ innanzi al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli pendeva altro procedimento da parte di diverso soggetto, NOME COGNOME, salvo poi precisare che sulla litispendenza era competente comunque la Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza come Giudice dell’esecuzione perchØ ha accertato, in seguito all’interlocuzione con la Procura generale, che l’esecuzione della sentenza del Pretore di Ischia del 3 marzo 1994, irrevocabile il 19 aprile 1994, era iniziata il 6 maggio 1994, quando ancora non era intervenuto il nuovo titolo esecutivo, e ha corroborato tale affermazione con l’ulteriore considerazione che analoghi e precedenti incidenti di esecuzione erano stati incardinati presso il Tribunale di Napoli. Nell’ordinanza impugnata si legge anche che la demolizione ha a oggetto un fabbricato costruito su un costone franoso, che presenta un pericolo di crollo per l’elevato rischio di frana e idrogeologico e che Ł stato già interessato da parziale demolizione. Il ricorrente ha insistito sulla competenza della Corte di appello posponendo l’inizio dell’esecuzione, senza confutare specificamente l’accertamento della Corte di appello e senza spiegare per quale ragione aveva presentato il precedente incidente di esecuzione al Tribunale di Napoli. Scelta evidentemente condivisa per lo stesso immobile da altro soggetto, NOME COGNOME, il cui ricorso non ha determinato alcuna litispendenza, stante la diversità dei soggetti. GLYPHLa decisione della Corte di appello Ł in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza alla coattiva attuazione dell’ordine di demolizione di manufatti abusivi, radicatasi con riferimento alla situazione esistente al momento in cui il pubblico ministero ha avviato l’esecuzione del provvedimento, resta ferma, per il principio della “perpetuatio jurisdictionis”, anche nel caso in cui sopravvenga il passaggio in giudicato di altra decisione, nei confronti del medesimo soggetto, idoneo a determinare, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., lo spostamento della fase esecutiva (Sez. 3, n. 400 del 01/12/2022, Guadagno, Rv. 283918). Peraltro, non può non rimarcarsi che, nel caso in esame, il ricorrente non ha spiegato neanche l’interesse a sostegno del presente ricorso dopo che la Corte di cassazione con la sentenza citata ha dichiarato inammissibile il ricorso avvero l’ordinanza che aveva confermato la demolizione per illegittimità del permesso a costruire in sanatoria.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. 
P.Q.M.
Così deciso, l’11 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME