Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43854 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: NOME COGNOME nei confronti di:
CORTE APPELLO PALERMO
con l’ordinanza del 05/08/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Palermo
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/10/2023, la Corte di appello di Palermo, confermando sul punto la sentenza del 18/03/2021 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Marsala, ha sostituito nei confronti dell’imputato NOME COGNOME la pena detentiva di anni due, mesi cinque e giorni venti di reclusione, con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per la medesima durata, corrispondente a novecento giorni e, quindi, a 1.800 ore complessive, disponendone lo svolgimento presso l’ente “Croce Rossa Italiana, comitato di Palmanova”, ubicato in Palmanova, provincia di Udine; contestualmente, è stato imposto al condannato – tra le altre prescrizioni – di permanere all’interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
1.1. Con istanza indirizzata alla Corte dì appello di Palermo e datata 18/07/2024, NOME COGNOME – a mezzo dell’avv. NOME COGNOME – ha chiesto l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di residenza, ubicato in Cervignano del Friuli, nel periodo intercorrente tra il 07 e il 24 agosto 2024, al fine di raggiungere la città di Mazara del Vallo ed ivi trascorrere le ferie lavorative.
1.2. Con ordinanza depositata il 01/08/2024, la Corte di appello di Palermo ha ritenuto radicarsi la competenza per territorio, quanto alla sopra detta richiesta, in relazione al luogo di espiazione della pena; atteso che l’interessato sta espiando tale pena in Cervignano del Friuli, la Corte palermitana ha dichiarato, quindi, la propria incompetenza e, consequenzialmente, ha disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Udine.
1.3. Il Magistrato di sorveglianza di Udine, ritenuta invece la propria incompetenza territoriale, per essere competente la Corte di appello di Palermo, ha sollevato conflitto negativo ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità, in rito, del prospettato conflitto di competenza. Il principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è che le condizioni necessarie – ai fini della configurabilità del conflitto negativo – siano rappresentate dal doppio rifiuto di provvedere in ordine alla medesima questione, in ragione della ritenuta propria incompetenza, espresso da due giudici, i quali si indichino reciprocamente come
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competenti; viene in tal modo a determinarsi una stasi del procedimento, che non può essere risolta senza l’intervento della Corte regolatrice (Sez. 1, n. 4960 del 12/10/1995, COGNOME, rv. 202673; Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, COGNOME, rv. 190522). L’indubbia esistenza di una situazione di stallo processuale, derivata dal rifiuto – formalmente manifestato – di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare quindi insuperabile in assenza dell’intervento di questa Corte.
Tanto premesso, deve essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Palermo.
Come già precisato in parte narrativa, l’istanza presentata dal condannato era volta ad ottenere l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di residenza, ubicato in Cervignano del Friuli, nel periodo dal 07 al 24 agosto 2024, al fine di raggiungere la città di Mazara del Vallo ed ivi trascorrere le ferie lavorative. Una istanza di tal genere rientra pacificamente nel novero delle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva (in termini di orari, luoghi, connessione con altri aspetti della vita individuale e familiare del condannato). E sulle modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza pronunziata dal giudice della cognizione, è legittimato a intervenite il giudice dell’esecuzione, con l’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 24430 del 28/04/2015, NOME, rv. 263969; Sez. 1, n. 29227 del 02/07/2013, Kharraf, rv. 256800)
Di conseguenza, nel caso in esame, la competenza a provvedere in ordine all’istanza avanzata da COGNOME, in relazione alla sentenza sopra richiamata dalla Corte di appello di Palermo, appartiene a quest’ultima, nella veste di giudice dell’esecuzione; alla stessa, infine, dovranno essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, 17 ottobre 2024.