Competenza Giudice di Pace: la Cassazione ribadisce la regola della ‘perpetuatio iurisdictionis’
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sulla competenza del Giudice di Pace e sul momento in cui questa deve essere eccepita. La pronuncia sottolinea la validità del principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la competenza del giudice si radica all’inizio del processo e non può essere messa in discussione da eventi successivi, come la riqualificazione del reato. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I fatti del processo
Il caso nasce da una condanna emessa dal Tribunale per i reati di lesioni personali, ingiuria e minaccia. La Corte d’Appello, in un secondo momento, aveva parzialmente riformato la decisione, assolvendo l’imputato dal reato di ingiuria e dichiarando estinto per prescrizione il restante reato, ma confermando la responsabilità civile e il risarcimento dei danni.
L’imputato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui una di particolare interesse procedurale: l’incompetenza per materia del Tribunale a favore del Giudice di Pace.
I motivi del ricorso: una questione di competenza
Il ricorrente sosteneva che il giudice di primo grado (il Tribunale) non avesse la competenza a giudicare, poiché i reati contestati rientravano in quelli di competenza del Giudice di Pace. Questo è stato il fulcro del primo motivo di ricorso, basato su una presunta violazione ed erronea applicazione della legge.
Oltre a ciò, l’imputato contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo la sussistenza del reato di minaccia e di lesioni personali. Tuttavia, come vedremo, questi ultimi motivi sono stati ritenuti inammissibili dalla Suprema Corte.
La decisione della Cassazione sulla competenza del Giudice di Pace
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, soffermandosi in modo particolare sulla questione della competenza del Giudice di Pace. I giudici hanno definito il primo motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’, in quanto in palese contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale.
La regola della perpetuatio iurisdictionis
Il punto chiave della decisione risiede nell’applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis. La Corte ha ricordato che, secondo le Sezioni Unite (sentenza Balais, n. 28908/2018), l’incompetenza per materia a favore del Giudice di Pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo.
Tuttavia, esiste un’eccezione fondamentale: se il reato è stato correttamente attribuito ab origine alla competenza del giudice togato (il Tribunale) e, solo in un secondo momento, a seguito di nuove acquisizioni probatorie, viene riqualificato in un reato di competenza del Giudice di Pace, la competenza del primo giudice rimane ferma. In altre parole, la competenza si ‘cristallizza’ all’inizio del procedimento e non può essere modificata da successivi sviluppi processuali.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di garantire la stabilità dei processi e di evitare che questioni di competenza possano essere strumentalizzate o emergano tardivamente. Il principio della perpetuatio iurisdictionis serve proprio a questo: una volta che un processo è legittimamente iniziato davanti a un giudice, deve proseguire davanti a quello stesso giudice, a meno che l’incompetenza non fosse evidente fin dall’inizio. Nel caso di specie, non è stato dimostrato che l’attribuzione originaria della competenza al Tribunale fosse errata. Di conseguenza, l’eccezione sollevata è stata respinta.
Per quanto riguarda gli altri motivi, la Corte li ha dichiarati inammissibili poiché tendevano a un riesame del merito dei fatti (come la valutazione sulla capacità della minaccia di incutere timore o la motivazione sulle lesioni), attività preclusa nel giudizio di legittimità, dove si possono contestare solo violazioni di legge.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio procedurale di grande importanza: la competenza del Giudice di Pace non può essere invocata se la cognizione del reato è stata inizialmente e correttamente attribuita a un giudice togato. La riqualificazione giuridica del fatto nel corso del processo non è sufficiente a spostare la competenza, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis. La decisione finale, che ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, serve da monito sull’importanza di fondare i ricorsi in Cassazione su solide argomentazioni in diritto, evitando censure che invadono il merito della valutazione dei fatti.
Quando deve essere dichiarata l’incompetenza di un giudice togato a favore del Giudice di Pace?
L’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del Giudice di Pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo, come stabilito dall’art. 48 del d.lgs. 274/2000.
Cosa succede se un reato viene riqualificato come di competenza del Giudice di Pace durante il processo?
Se il reato era stato correttamente attribuito in origine al giudice togato, e la riqualificazione avviene a seguito di nuove prove emerse durante il processo, la competenza del giudice togato rimane valida in base al principio della perpetuatio iurisdictionis.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene fissato dal giudice (in questo caso, 3.000,00 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43210 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43210 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPOLONGO MAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
r .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, assolvendo l’imputato dal reato di ingiuria e dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per essere il restante reato ascrittogli estinto per prescrizione, la sentenza del Tribunale di Venezia del 11 dicembre 2014 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di lesioni personali, ingiuria e minaccia e, ritenuta la continuazione tra i reati, l’aveva condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, NOME COGNOME;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione e l’erronea applicazione della legge e la mancanza e l’illogicità della motivazione circa il mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza per materia del Giudice di prime cure, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che l’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della perpetuati° iurisdictionis purché il reato gli sia stato correttamente attribuito ab origine e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo (Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 275869);
che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui l’imputato si duole del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di minaccia, ed il terzo motivo sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen, mentre è il secondo motivo è manifestamente infondato nel resto, avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente l’idoneità della minaccia ad incutere timore;
che il terzo motivo di ricorso dell’imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestazione del reato di lesioni personali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché denuncia vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.