Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29835 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29835 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 06/02/1967
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi alla requisitoria scritta. udito il difensore, l’avvocato NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso.
I
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma dell sentenza del Tribunale di Bologna, emessa in data 26.4.2023, ha rideterminato la pena inflit nei confronti di NOME COGNOME in euro 600 di multa, confermando la sua condanna per i reato di lesioni semplici ai danni di NOME COGNOME l’uomo al quale la sua ex convivente e m del figlio minore si era legata dopo la fine della relazione con l’imputato; la sentenza d’a ha revocato il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensor di fiducia, deducendo due diversi motivi di censura.
2.1. La prima critica difensiva è incentrata sulla violazione dell’art. 23 cod. proc pe difetto originario di competenza per materia del giudice ordinario.
Secondo il ricorso, il capo di imputazione avente ad oggetto le lesioni provocate al nuo compagno della ex convivente dell’imputato sin dall’inizio aveva indicato erroneament l’aggravante dell’essere stato il reato commesso ai danni della vittima del delit maltrattamenti in famiglia (l’imputazione era formulata specificamente con indicazione degli a 582-585 e 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen.), mentre tale non era la persona offesa delle lesioni.
Per questo, stando alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (si richiama la sentenza Sez. n. 28908 del 2019), il reato era da ritenersi già originariamente di competenza del giudic pace, con conseguente nullità della sentenza e necessità di trasmettere gli atti al giudice di
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e inutilizzabilità dichiarazioni rese dalla persona offesa del reato di lesioni, con riguardo agli artt. 210 comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che quest’ultima ha realizzato altrettante, reciproch violenze fisiche nei confronti del ricorrente (come emerge dal suo referto medico e da dichiarazioni di un testimone), anche se mai è stata esercitata l’azione penale nei suoi confr
2.3. In data 2 maggio 2025, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire tramite pec mo nuovi, con i quali rileva che la ragione d’appello riferita alla concedibilità della causa di es della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. sia stata illegittimamente inammissibile perchè generica, mentre invece non vi è obbligo di deduzione specifica di essa d parte dell’impugnante, potendo essere concessa dal giudice anche ai sensi dell’art. 597 cod pen., applicando i propri poteri ufficiosi.
Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto con requisitor scritta il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Il primo motivo di censura non ha colto l’essenza delle imputazioni.
Le tre contestazioni di reato per le quali era stato tratto a giudizio il ricorrente, inf collegate tra loro dal contesto di maltrattamenti in famiglia descritto al capo 1, che aveva i il pubblico ministero ad abbinare alle due imputazioni per lesioni (capi 2 e 3) l’aggravant fatto commesso in occasione di una delle condotte integranti il delitto di cui all’art. 57 pen., prevista dall’art. 576, primo comma, n. 5, cod. pen.; e non già, come sostiene il ric l’aggravante di aver commesso il reato nei confronti della vittima dei maltrattame probabilmente confondendosi con l’aggravante di cui al n. 5.1.) della medesima disposizione.
In primo grado, il Tribunale ha assolto l’imputato dal delitto di maltrattamenti in fami di conseguenza, ha escluso le aggravanti contestate in relazione ai capi 2 e 3, riferiti al contestazioni di lesioni: l’una ai danni della ex convivente, per cui è stata emessa sentenz non doversi procedere per remissione della querela; l’altra ai danni del nuovo compagno d NOME, per la quale, invece, il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi sei di reclu sanzione opportunamente ricondotta a legalità dalla Corte di appello, che ha rideterminato pena in 600 euro di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale.
Dunque, la riqualificazione del reato di cui al capo 3, con l’esclusione dell’aggra inizialmente contestata, è avvenuta soltanto all’esito del giudizio di primo grado.
In tale fattispecie valgono i principi affermati da Sez. U, n. 28908 del 27/09/ dep. 2019, Balais, Rv. 275869-01, secondo cui l’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in o stato e grado del processo ex art. 48 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giu togato in applicazione del criterio della “perpetuatio iurisdictionis”, purché il reato gli correttamente attribuito “ah origine” e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni prob sopravvenute nel corso del processo.
Nel caso di specie, la condotta di reato aggravata era stata correttamente contesta secondo l’iniziale prospettazione del pubblico ministero e solo la dinamica dibattimentale determinato l’assoluzione del reato che fungeva da presupposto per la configurabili dell’aggravante.
Non può, dunque, trovare applicazione l’invocato art. 48 cod. proc. pen., in quanto competenza del tribunale è stata individuata correttamente al momento dell’esercizio dell’azio penale, poiché sia il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.), che quello di personali aggravate (artt. 582-585-576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen.) appartenevano alla competenza di quel giudice.
Soltanto l’assoluzione dell’imputato all’esito del giudizio di primo grado ha causato l’ di riportare il reato di lesioni di cui al capo 3 all’ipotesi semplice che, in caso di con
inferiori a 40 giorni di prognosi, comporta in astratto la competenza del giudice di pace, in se alla riforma disposta con il d.lgs. n. 150 del 2022.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
Vengono riproposti i dubbi aspecifici della difesa sulla attendibilità della persona offes confronto tra la sua versione dei fatti e quella del teste COGNOME senza alcuna considerazi per gli argomenti spesi nella motivazione del provvedimento impugnato in risposta a motiv sostanzialmente analoghi e sovrapponibili proposti già nell’atto di appello.
Ed invece, i giudici di secondo grado hanno messo in risalto (cfr. § 4.2. della sentenza d’appello) l’assenza di contraddizioni tra il narrato dei due testimoni e la presenza di ri solidi alle dichiarazioni della persona offesa: la testimonianza della ex convivente del ricor ritenuta pienamente attendibile con argomenti privi di illogicità; il referto ospedalie conferma le lesioni subite dalla vittima del reato ad uno zigomo, del tutto compatibili con il alla guancia che si è concluso gli sia stato sferrato dall’imputato.
In modo, dunque, generico è stata dedotta la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc pen.
4. Il motivo nuovo, proposto successivamente al ricorso, è inammissibile.
Il ricorrente eccepisce che non sarebbe esatta la valutazione di inammissibilità del mot d’appello formulato in relazione alla concedibilità della causa di esclusione della puni prevista dall’art. 131-bis cod. pen., ma non tiene conto del principio consolidato di questa regolatrice, secondo cui i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specifi nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, ess necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343).
Le Sezioni Unite, infatti, nella sentenza Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 hanno spiegato che i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di grav
Vi è, infatti, un imprescindibile vincolo di connessione tra i motivi originari e i moti considerato anche che la proposizione di questi ultimi deve comunque evitare il surretti spostamento in avanti dei termini di impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850-01).
Si è ritenuto motivo nuovo inammissibile, ad esempio, la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7 cod. pen., ove con l’appello principale sian formulate doglianze relative al giudizio di bilanciamento ed alla mancata concessione del attenuanti generiche (Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 – 01).
In un’altra ipotesi, si è considerato inammissibile il motivo proposto sull’elemento ogget del reato quando, con il ricorso originario, era stata contestata la sola sussistenza dell’ele soggettivo (cfr. Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272821 – 01).
Ed è stato valutato inammissibile anche il motivo aggiunto dedicato alla recidiva, considera come punto autonomo della decisione, se con i motivi di appello originari siano stati impugn
altri aspetti del trattamento sanzionatorio, quali circostanze aggravanti diverse oppure il gi di bilanciamento o il diniego delle ciricostanze attenuanti generiche (Sez. 5, n. 4039
19/09/2022 Rv. 283803 – 01).
Nel caso di specie, i motivi nuovi, attinenti a far valere la causa di esclusione della pu prevista dall’art. 131-bis cod. pen., sono scollegati sia dal primo che dal secondo motiv
censura e, pertanto, inammissibili.
Senza contare che le stesse ragioni con le quali si è evocata la concedibilità della partico tenuità del fatto sono generiche, facendo leva fugacemente alla occasionalità della condotta
alla non gravità del danno arrecato, smentita dai dati di prova; pertanto, si rivelano inammis anche sotto questo profilo.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed al rigetto segue la condanna del ricor al pagamento delle spese processuali.
Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identific norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell’art. 52 del d. Igs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 21 maggio 2025.