Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40734 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40734 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato ad Albenga il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 3 aprile 2024 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 15 luglio 2024, dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, esclusa l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 612 cod. pen. e disapplicata la recidiva, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del
reato di minaccia, commesso ai danni di NOME COGNOME, e ha rideterminato la pena originariamente inflitta.
Ricorre per cassazione l’imputato articolando due autonomi motivi d’impugnazione.
Il primo è formulato sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale ed attiene all’esatta determinazione della competenza per materia: la Corte d’appello, pur escludendo l’aggravante contestata, avrebbe erroneamente ritenuto di non trasmettere gli atti al Giudice di pace (competente in relazione al reato di minaccia semplice) nonostante l’operata riqualificazione non fosse stata determinata da acquisizione probatorie sopravvenute nel corso del processo, bensì da una semplice analisi delle circostanze fattuali tutte presenti fin dal principio del procedimento.
Il secondo, formulato sotto i profili della violazione dell’art. 612 cod. pen. e del connesso vizio di motivazione, deduce la concreta inidoneità intimidatoria della condotta posta in essere e, comunque, l’assenza di una compiuta motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
Va premesso che la disciplina di cui all’art. 24 cod. proc. pen. (che, nel secondo comma, assegna un regime omogeneo a tutti i casi in cui viene riconosciuta l’incompetenza per eccesso del primo giudice, sancendone l’irrilevanza in grado di appello) non trova spazio nei rapporti con la competenza del giudice di pace, per la quale va riconosciuta la prevalenza dell’art. 48 d. Igs. n. 274 del 2000.
Ciononostante, nell’ipotesi di incompetenza per eccesso derivante da una riqualificazione (“derubricazione”) di uno o più reati attribuiti alla cognizione del giudice “ordinario”, l’art. 48 cit. opera solo se la competenza di quest’ultimo sia stata, in origine, erroneamente individuata, sottraendo il reato alla cognizione del suo giudice naturale (il giudice di pace). Qualora, invece, l’attribuzione della competenza al giudice ordinario sia stata, in origine, correttamente operata e la “derubricazione” sia un effetto determinatosi nel corso del processo a seguito di situazioni sopravvenute, dovute ad acquisizioni probatorie o a modificazioni del rapporto processuale ovvero a esiti parzialmente assolutori che hanno riguardato singoli reati, resta ferma la competenza del giudice ordinario in relazione al residuo reato del giudice di pace, in attuazione del principio della perpetuatio competentiae (Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, Rv. 275869; Sez. 5, n. 13799 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 279158).
Ciò che rileva, in altri termini, è che la competenza sia stata individuata correttamente in origine, nel rispetto delle disposizioni processuali, comprese quelle previste dal d.lgs. 274 del 2000; dato rispetto al quale diviene irrilevante il successivo venir meno, in ragione dei successivi esiti processuali, dei presupposti processuali necessari per radicare la competenza del giudice di pace.
Ed è quello che è avvenuto in concreto. La Corte d’appello ha escluso l’aggravante ritenendo, alla luce di una rivalutazione delle acquisizioni istruttorie (l’imputato non aveva posto in essere in concreto condotte violente o minacciose nei confronti della persona offesa o di altri dopo i fatti e non risultava disporre di armi, né era gravato da precedenti per reati gravi), che l’astratta gravità delle minacce profferite fosse insussistente. E tanto, all’evidenza, non incide sulla correttezza dell’originaria determinazione della competenza in favore del giudice togato.
Ugualmente infondato è il secondo motivo di censura.
Il ricorrente deduce che la Corte d’appello non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alla effettiva inidoneità intimidatoria della condotta posta in essere, in concreto insussistente proprio alla luce di quanto argomentato dalla stessa Corte territoriale in relazione alla disposta esclusione dell’aggravante contestata.
Anche tale deduzione è infondata.
Dall’esame del complessivo impianto argomentativo offerto, emerge esplicitamente il riferimento al carattere intrinsecamente e inequivocabilmente minatorio della frase pronunciata. La Corte d’appello, infatti, dopo aver sottolineato gli elementi probatori che dimostrano la sussistenza della condotta (le coerenti dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste COGNOME), ha evidenziato l’indubbia gravità del male minacciato (“io ti ammazzo, i soldi non te li darò mai”) limitandosi ad escludere l’aggravante contestata alla luce di una rivalutazione del dato all’interno delle complessive emergenze istruttorie. E in ciò l’infondatezza della censura prospettata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso 1’11 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente