Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39797 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39797 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI SASSARI
nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Ozieri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE DI SASSARI
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sassari, riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 595, commi 1 e 2, cod. pen., commesso in Alghero il 13 settembre 2019 in danno di NOME COGNOME,
costituitosi parte civile, l’ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Con il ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha denunciato, con un solo motivo, la violazione degli artt. 595 cod. pen., 4, comma 1, lett. a ), e 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Ha eccepito l’illegalità della pena irrogata all’imputato, perché la diffamazione aggravata esclusivamente dall’attribuzione di un fatto determinato appartiene alla competenza del giudice di pace e soggiace all’applicazione delle pene previste dall’art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Con requisitoria in data 20 ottobre 2025 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per l’ulteriore corso.
Tramite EMAIL in data 6 novembre 2025 il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni con le quali ha insistito per l’accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.
Dal tenore dell’imputazione formulata a carico di NOME COGNOME e dal contenuto della sentenza impugnata emerge inequivocabilmente come sia stata contestata e ritenuta in sentenza una fattispecie di diffamazione, segnatamente quella aggravata dalla sola attribuzione di un fatto determinato, prevista dall’art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., rientrante ex art. 4, comma 1, lett. a) , d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nella competenza per materia del giudice di pace.
Tanto comporta che debba farsi applicazione del principio di diritto secondo cui «L’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando che la sopravvenuta mancanza del vincolo di connessione, giustificativo della competenza del giudice togato anche per il reato minore, non determina, in
applicazione del criterio della ” perpetuatio iurisdictionis” , il venir meno di quest’ultima, purché “ab origine” correttamente individuata» (Sez. U, n. 28909 del 27/09/2018, dep. 2019, Treskine, Rv. 275870 – 01) ovvero «ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della ” perpetuatio iurisdictionis ” purché il reato gli sia stato correttamente attribuito ” ab origine ” e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo» (Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, Rv. 275869 – 01).
Poiché, nel caso di specie, la diffamazione contestata all’imputato rientrava ab origine nella competenza per materia del giudice di pace, deve dichiararsi l’incompetenza del Tribunale a conoscerne.
Ne viene che va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per le proprie determinazioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.
Così è deciso, l’ 11/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME