Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51230 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51230 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 30/5/2023
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
udita l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, difensori del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 maggio 2023 il Tribunale di Roma ha confermato l’ordinanza emessa il 3 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a NOME è stata applicata la misura cautelare
della custodia in carcere in relazione alla detenzione, in concorso, di un quantitativo di cocaina non inferiore a Kg 107(capo a) e a tre fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di NOME COGNOME (capo b), NOME COGNOME (capo c), NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo d).
Avverso l’anzidetta ordinanza del Tribunale il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell’art. 51, comma 3 bis, 178, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 384 e 390, 21, 27, comma 1, 291, comma 2, cod. proc. pen.. Dopo avere ricordato che la Procura D.D.A. di Roma aveva disposto il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 cod. proc. pen. il 7 aprile 2023 e che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia era stato investito della richiesta di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere dalla Procura di Civitavecchia, luogo di esecuzione del fermo, il ricorrente ha affermato che la richiesta doveva invece essere avanzata dalla Procura D.D.A. di Roma, funzionalmente competente in relazione a titoli di reato ex art. 51 cod. proc. pen., dinanzi alla quale era già iscritto il procedimento penale nell’ambito del quale era stato disposto il fermo dell’indagato. Tale norma, che attribuisce le funzioni inquirenti per i reati indicat al comma 3 bis dell’art. 51 citato, comporterebbe una deroga assoluta ed esclusiva alle regole ordinarie inerenti alla competenza per territorio. Di qui la nullità assoluta dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia, perché adottata su richiesta proveniente da soggetto privo della titolarità funzionale ad esercitare il potere di azione, nonché la nullità derivata anche di quella adottata dal Giudice per le indagini preliminari di Roma, oggetto della presente impugnazione, poiché la nullità assoluta dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente escluderebbe anche la possibilità di trasmettere gli atti al Tribunale ritenuto competente; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., per essere state utilizzate le dichiarazioni rese da NOME COGNOME dinanzi alla Polizia giudiziaria, in assenza dei rituali avvisi e delle garanzie di lege, pur essendo la medesima stata raggiunta da indizi di reità in ordine a un fatto connesso a quello sul quale era chiamata a riferire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Secondo il ricorrente, l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia, in quanto adottata su richiesta proveniente da soggetto privo della titolarità funzionale ad esercitare il potere di azione, sarebbe nulla con conseguente nullità derivata anche di quella adottata dal Giudice per le indagini preliminari di Roma, oggetto della presente impugnazione, poiché la nullità assoluta dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente escluderebbe anche la possibilità di trasmettere gli atti al Thbunale ritenuto competente.
La doglianza del ricorrente si incentra, quindi, sull’asserito difetto del potere del Pubblico ministero di Civitavecchia di chiedere la convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere al Giudice per le indagini preliminari, vertendosi in tema di reati di cui all’art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen.
2.2. Al riguardo è dirimente osservare che non si ravvisano i profili, dedotti dal ricorrente riguardo al difetto del potere di azione del Pubblico ministero di Civitavecchia, luogo in cui il fermo è stato eseguito.
L’art. 390, comma 1, cod. proc. pen., che prevede per la convalida dell’arresto o del fermo la competenza del Giudice per le indagini preliminari del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, e l’art. 391, comma 5, stesso codice, che prevede la competenza dello stesso Giudice a disporre l’applicazione delle misure coercitive, difatti, configurano un’ipotesi di competenza funzionale. Tali norme derogano alla regola generale contenuta nell’art. 328 cod. proc. pen., il quale prevede che per determinati reati (quelli indicati nell’art. 51, comma 3bis, cod. proc. pen.) le funzioni di Giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salvo specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del Tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Ne consegue che la convalida del fermo o dell’arresto, in quanto oggetto della specifica disposizione di legge di cui all’art. 390 sopra citato, rientra nell clausola di salvaguardia contenuta nel predetto art. 328.
In COGNOME tal COGNOME senso COGNOME si COGNOME è COGNOME già COGNOME espressa COGNOME questa COGNOME Corte COGNOME (cfr.: Sez. 2, n. 5226 del 16/11/2006, COGNOME Lomanto, COGNOME Rv. 235813 COGNOME 01; Sez. 6, n. 3268 del 18/10/1999, Nasone, Rv. 216374 – 01).
Nel caso in esame, quindi, correttamente la convalida del fermo è stata richiesta dal Pubblico ministero di Civitavecchia, luogo in cui è stato eseguito il fermo. Di seguito, dichiaratosi incompetente il Giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia, ritualmente gli atti sono stati trasmessi al Giudice competente.
2.3. Giova aggiungere, inoltre, che correttamente il Tribunale del riesame ha osservato, in linea con quanto già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 1972 del 16/05/1997, Pacini Battaglia, Rv. 210043 – 01) che il provvedimento con il quale il Giudice competente dispone in tema di misure
cautelari, a norma dell’art. 27 cod. proc. pen., assume completa autonomia rispetto al precedente provvedimento, disposto interinalmente dal Giudice incompetente, e non può essere definito di conferma o di reiterazione di esso, essendo un provvedimento emesso da altro Giudice sulla base di una autonoma valutazione delle condizioni richieste e di un distinto apprezzamento degli elementi che ne sono a fondamento, suscettibili di verifica in sede di impugnazione.
Ne consegue che su tale provvedimento non incidono le vicende relative al precedente provvedimento reso dal giudice ritenutosi incompetente.
2.4. Ad ogni modo, deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, P.G., COGNOME e altri, Rv. 252851 – 01) ha già avuto modo di affermare che non determina nullità né costituisce vizio sindacabile in sede di legittimità la violazione della norma (art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.) che attribuisce all’ufficio del Pubblico ministero in sede distrettuale la titolarità delle indagini riguardo ai procedimenti per i reati in es elencati.
Si è rimarcato che dall’espressa dizione dell’art. 51 cod. proc. pen. si evince che l’individuazione dell’ufficio del Pubblico ministero, cui è attribuito il potere espletare indagini in un determinato procedimento, non implica un problema di competenza, ma di mera legittimazione, che incide sull’organizzazione del lavoro, con conseguenti rilievi giuridici solo nei rapporti tra gli uffici del Pubbl ministero, salvo il temperamento introdotto dall’art. 54 quater cod. proc. pen., che consente all’indagato, alla persona offesa dal reato e ai rispettivi difensori di sollecitare, ove ne ricorrano le condizioni, la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il giudice competente. Le indagini preliminari, infatti, sono proprie della fase procedimentale e rimangono esterne al “processo” in senso proprio, sicché il passaggio degli atti da un ufficio di Procura ad un altro non rileva ai fini di un istituto di carattere strettamente processuale qual è quell della competenza. Tanto spiega l’assenza di un’espressa disciplina a regolamentazione della valenza degli atti d’indagine posti in essere dal Pubblico ministero che si riveli non essere quello legittimato, nel corso della dinamica procedimentale, caratterizzata da fisiologica fluidità.
Ciò posto e considerato che la violazione delle regole sulla ripartizione delle attribuzioni tra diversi uffici del Pubblico ministero non determina l’inesistenza della domanda cautelare (che sola priverebbe il giudice investito del poteredovere di decidere sull’applicazione della misura), deve rilevarsi che, ove pure in astratto dovesse ipotizzarsi l’anzidetta violazione, essa non potrebbe essere oggetto di ricorso per cassazione.
3. Il secondo motivo è privo di specificità.
Questa Corte (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, COGNOME, Rv. 262011 – 01; Sez. 6, 18764 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259452 – 01) è ferma nel ritenere che, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilit un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predet:to elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova, acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la lor espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identi convincimento.
In particolare, si è osservato che, laddove venga dedotta l’invalidità di un atto di rilevanza probatoria, non è sufficiente invocare l’espunzione delle relative risultanze dall’orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben possibile che essa non infirmi la validità logica dell’impianto giustificativo a sostegno del decisum, poiché residuano comunque argomentazioni di indubbio spessore concettuale. L’espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un elemento indiziario, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità di un atto, non determin infatti, di per sé, l’automatica caducazione della misura, dovendosi, in ogni caso, sottoporre il provvedimento cautelare alla c.cl. “prova di resistenza”, in modo da apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento della misura.
Spetta, dunque, al ricorrente argomentare circa l’incidenza dell’eventuale eliminazione delle risultanze indiziarie dell’atto sulla solidità della piattafor probatoria a suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare l’epilogo decisorio.
Nel caso in disamina, la doglianza inerente alle dichiarazioni di NOME COGNOME, che sarebbero state acquisite in violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., non è stata accompagnata dalla specificazione della rilevanza delle anzidette dichiarazioni sulla consistenza del sostrato indiziario.
Tale indicazione si imponeva, atteso che nell’ordinanza impugnata si evidenzia che la principale fonte di prova dichiarativa, utilizzata per l’identificazione del ricorrente quale capo del gruppo detentore della partita di stupefacente sottratta e quale interessato al suo recupero, oltre che mandante dei sequestri di persona, oggetto di contestazione (concorrente materiale nel sequestro di NOME COGNOME), erano le dichiarazioni rese da quest’ultimo e, in particolare, quelle rilasciate il 27 dicembre 2022, nel corso dell’interrogatorio al Pubblico ministero.
Il motivo di ricorso deve, dunque, considerarsi generico.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, udienza del 21 novembre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME Il Presidente