Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25949 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25949 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE SORVEGLIANZA FIRENZE nei confronti di:
CORTE DI APPELLO FIRENZE
con l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il P.G. conclude chiedendo la connpetenza della Corte Appello di Firenze.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME si rimette alla corte.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 aprile 2023, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato, ai sensi degli artt. 730 e ss. cod. proc. pen. e 10 e ss. d. lgs. 38 del 2016, il riconoscimento della sentenza GLYPH 18 marzo 2021 dalla Corte di appello di Galati (Romania), di condanna alla pena di anni tre di reclusione nei confronti di NOME COGNOME, con sospensione della stessa, per il delitto di abuso di ufficio. La Corte fiorentina, nel disporre il riconoscimento, ha individuato l’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 legge 354 del 1975, l’istituto di diritto nazionale p affine alla sanzione straniera. Ha, quindi, disposto la trasmissione degli atti al Procuratore Generale per l’esecuzione ed al Tribunale di sorveglianza di Firenze, individuato quale autorità interna competente a determinare in concreto le prescrizioni dell’affidamento in prova ex art. 47 commi 5 e 6 ord. pen..
Con ordinanza in data 26/09/2023, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando come, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del d. Igs. n. 38 del 2016, fosse attribuita in via esclusiva alla Corte di appello GLYPH la competenza per ogni decisione in merito all’applicazione delle sanzioni sostitutive, e quindi anche alla predisposizione delle prescrizioni e delle modalità di sorveglianza, in concorso con il Procuratore generale.
Il sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d’appello di Firenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La situazione processuale rappresentata nell’ordinanza che ha sollevato il conflitto all’odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell’art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i Giudici declinato vicendevolmente la competenza.
Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
L’art. 14 del decreto legislativo n. 38 del 2016, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione-quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, testualmente dispone che «Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento,
la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.
Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
La corte di appello è competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive, in particolare in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga commesso un nuovo reato. Delle decisioni adottate informa, senza ritardo, l’autorità competente dello Stato di emissione».
Il comma 3 della citata disposizione affida una competenza esclusiva alla Corte di appello in ordine alle decisioni connesse, per quanto di rilevo, alle sanzioni sostitutive, ed espressamente precisa che la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana.
Come si rileva dal tenore testuale della norma, la competenza della Corte di appello attiene al momento decisorio ed è esercitata nel momento in cui la Corte, deliberando il riconoscimento, rileva anche la necessità dell’adeguamento e individua lo strumento giuridico.
Lo specifico strumento giuridico individuato dalla Corte è poi attuato concretamente nel nostro Paese, secondo la legge italiana: ne consegue che, se l’istituto individuato dalla Corte coincide con un istituto di diritto penitenziario, esso dovrà essere applicato in ossequio alla normativa nazionale, che prevede che nella materia penitenziaria, la potestà giurisdizionale spetta al tribunale di sorveglianza.
La soluzione adottata appare rispettosa dei principi sovranazionali e nazionali, e trova conferma sistematica in quanto disposto dall’art. 735 cod. proc. pen. che, al comma 4, testualmente prevede che «Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l’esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale (163 c.p.); se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale (176 c.p.) e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri».
Il comma 4 bis, aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. f), n. 1), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149, a sua volta, ribadisce che «Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall’ordinamento giuridico italiano».
Non è infine ultroneo ricordare come il riparto di competenze nel senso ora delineato trovi conferma in un precedente di questa Corte che, con sentenza Sez. 1, n. 49733 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283839 – 01, nell’affermare che «In tema di esecuzione in Italia di sentenza di condanna estera con sospensione condizionale della
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pena sotto vigilanza, l’adattamento nell’ordinamento interno, nella forma di espiazione alternativa dell’affidamento in prova, non può prevedere l’imposizione al condannato di obblighi e prescrizioni ulteriori che ne aggravino, per contenuto o durata, il trattamento penale», ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, nel determinare le prescrizioni dell’affidamento in prova adattandole a quelle dell’istituto di diritto rumeno della sospensione condizionale sotto vigilanza, aveva imposto al condannato le limitazioni aggiuntive del divieto di lasciare la regione di residenza e dell’obbligo di permanenza domiciliare notturna).
GLYPH In conclusione, deve essere indicata la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, al quale vanno restituiti gli atti.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 22 marzo 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente