Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40151 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE CIVITAVECCHIA nei confronti di:
GIP TRIBUNALE ROMA
con l’ordinanza del 26/06/2024 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del GIP di Roma.
udito il difensore AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME che ha chiesto che si affermi la competenza del GIP di Roma; AVV_NOTAIO. COGNOME NOME che ha chiesto il rigetto della richiesta di risoluzione del conflitto in favore del Gip di Roma.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia – ritenendosi incompetente a decidere sull’istanz formulata dal Pubblico ministero, ai sensi degli artt. 27 e 292 cod. proc. pen. conferma delle misure cautelari applicate dal Giudice per le indagini prelimina del Tribunale di Roma nei riguardi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione alle contestazioni provvisorie per il reato di cui all’art. 73 d. 309 del 1990 a ciascuno elevate – ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, b), e 30, cod. proc. pen.
Invero, con ordinanza in data 18 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma – ritenuta l’insussistenza della gravità indizi riguardo al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nei riguardi di t indagati e ritenuta, invece, quella in relazione al reato di cui all’art. 73 d 309 del 1990 nei confronti di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, nei cui riguardi ha applicato misura cautelare – aveva, sensi dell’art. 22 cod. proc. pen., declinato la propria competenza ritenend stessa spettante al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Civitavecchia, luogo di commissione delle cessioni di stupefacenti.
Tale conclusione è contrastata dal giudice rimettente, sul presupposto che l’attribuzione delle funzioni inquirenti per i reati di cui all’art. 51, comma -bis, cod. proc. pen. del pubblico ministero presso il tribunale del capoluo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una derog assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche f dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la vis attractiva del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell’ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi, se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato.
Erroneamente – sulla base del mancato riconoscimento della gravità indiziaria in ordine al reato associativo – il Giudice per le indagini prelimin Roma aveva ritenuto implicitamente il venir meno di detta vis attractiva, in spregio all’insegnamento della Corte di legittimità secondo cui l’esclusione de gravità indiziaria in relazione a un reato o a una circostanza aggravante da
discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. non fa venir meno la competenza di tale giudice, in quanto, anche nel procedimento cautelare, l decisione sulla competenza va assunta in limine litis, sulla base della mera descrizione del fatto.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto negativo d competenza ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., poiché dal rifiuto dei due giu di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
Nel merito, il conflitto va risolto con l’affermazione della competenza procedere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che per primo l’ha declinata.
2.1. La competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del distretto va individuata, infatti, sulla base d notizia di reato iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (S 35672 del 18/08/2015, COGNOME, Rv. 264512; Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, COGNOME, Rv. 256370).
L’attribuzione delle funzioni all’Ufficio del Pubblico ministero e, con es quella del Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., avviene, infatti, sulla base dei reati per cui si procede e, d sulla scorta dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Sez. 1, n. 43953 del 09/07/2019, Confl. comp. in proc. Rihani, Rv. 277499) che la competenza distrettuale persiste (e si estende ai fatti connessi) anche là dove, in s domanda cautelare, non sia stata ritenuta l’esistenza di una gravità indiziari il delitto qualificante, purché esso risulti incluso nella notitia criminis iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc., anche se in ordine alla sua sussisten venga ritenuto esistente un quadro di gravità indiziaria idoneo all’interv cautelare domandato e purché risulti, ovviamente, al momento della domanda, ancora l’iscrizione per quel fatto.
Là dove, al contrario, pur inizialmente iscritta una fattispecie che determ la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale, essa figura
criminis sia stata separata e il Pubblico ministero competente abbia chiesto l’archiviazione, non sussistono le condizioni per derogare ai criteri ordinar competenza, non risultando più pendente un procedimento relativo a uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., unico presupposto materiale che radica la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale.
2.2. Nel caso in esame, non emerge dagli atti che il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma abbia emesso un provvedimento di stralcio e abbia chiesto la conseguente archiviazione con riferimento alla fattispecie di cui all’ 74 d. P.R. n. 309 del 1990 e, anzi, gli indagati nei cui confronti è stata dis la misura cautelare e contestualmente declinata la competenza, risultano tuttor sottoposti ad indagini per detto reato (due dei quali, COGNOME e COGNOME qualità di promotori), sicché non vi sono le condizioni per una riespansione deg ordinari criteri di riparto di competenza.
E, infatti, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19214 del 23/04/2020 Giacobbe, Rv. 279092, che si è occupata delle questioni concernenti gli effett della dichiarazione d’incompetenza in sede cautelare – in particolare sotto profilo della sussistenza dell’interesse del pubblico ministero a impugnare provvedimento con cui il tribunale del riesame, rilevata l’incompetenza de giudice per le indagini preliminari abbia annullato l’ordinanza per carenza d gravi indizi – è stato ribadito quanto già chiarito con le sentenze Sez. U, del 20/07/1994, COGNOME, Rv. 198217 e Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199393 e, segnatamente, che «la competenza, quale limite della giurisdizione, è un presupposto indissociabile dalla funzionale attività del giud osservando come i codificatori non abbiano escluso l’operatività di tale princip nell’incidente cautelare, limitandosi invece a coniugarlo con le peculiarità di fase e con l’esigenza di tutelare la collettività laddove venga ravvisata l’urg dell’intervento cautelare, al fine di scongiurare i pericoli connessi al preved ritardo con il quale il giudice competente potrebbe provvedere» (p. 14, § 7., Se U Giacobbe, cit.).
Come affermato dalle Sezioni Unite n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242, in tema di inoppugnabilità della dichiarazione di incompetenza emessa nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 22, comma primo, cod. p pen., attraverso il meccanismo previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. richiam dall’art.291, comma 2, cod. proc. pen., si assicura anche al giudice che si dich incompetente il potere eccezionale di applicare la misura cautelare, esposta pe alla decadenza ove il pubblico ministero non si uniformi alla decision d’incompetenza, trattenendo, come in suo potere, gli atti senza trasmetterli pubblico ministero presso il giudice individuato come competente.
Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, cod. proc. p nella fase delle indagini preliminari, se il giudice adito riconosce la pro incompetenza, la sua decisione produce effetti limitatamente al singolo provvedimento richiesto, talché, ai sensi del primo comma dello stesso articolo egli provvede alla restituzione degli atti al pubblico ministero.
Quest’ultimo conserva, dunque, il potere di proseguire nell’indagine e non è tenuto a trasmettere a sua volta gli atti al corrispondente ufficio presso il gi indicato come competente, come peraltro si desume anche dall’art. 54, comma 1, cod. proc. pen., che subordina tale trasmissione all’autonoma valutazione s punto dell’organo procedente.
Ciò significa che, una volta disposta la misura ex art. 27 cit., gli atti de essere trasmessi al pubblico ministero che l’ha richiesta (in questo senso si v Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, Ladogana, cit.), spettando a quest’ultim valutare se accettare la decisione del giudice in merito alla competenza trasmettere gli atti al suo corrispondente presso il giudice ritenuto compete perché solleciti l’emissione di un nuovo titolo cautelare ovvero lasciare che que originario perda efficacia allo spirare del termine dei venti giorni, conservan però la titolarità dell’indagine e la possibilità di sollecitare allo stesso giud nuova valutazione sul punto, ad esempio alla luce dell’acquisizione di nuovi elementi.
Il pubblico ministero, infatti, nell’ipotesi dell’art. 22, commi 1 e 2, potere (così Sez. 1, n. 406 del 19/02/1990, COGNOME, Rv. 183662, ripresa d Sez. 1, n. 2828 del 07/04/1999, COGNOME, Rv. 213491) – anche in deroga alla designazione da parte dell’ufficio sovraordinato ai sensi dell’art. 54 cod. prc. – soltanto di rimettere gli atti all’ufficio del Pubblico ministero ri competente, perché richieda al Giudice per le indagini preliminari presso il qua svolge le sue funzioni, il provvedimento ritenuto necessario, non potendosi infatti, non ravvisare in tale situazione una ragione legittima di deroga an all’efficacia vincolante della designazione da parte del Pubblico ministe sovraordinato. L’accoglimento della richiesta del provvedimento da parte del diverso Giudice per le indagini preliminari investito risolverà, almeno nella fa dello svolgimento delle indagini preliminari, il problema, mentre il diniego conseguenza di una dichiarazione di incompetenza, determinerà il concretizzarsi di una situazione evidente di conflitto, la quale sarà rilevata dal giudice stesso oppure potrà essere denunciata dal Pubblico ministero per essere rimessa alla cognizione della Cassazione (p. 13, §8, Sez. U Giuliano, cit.)
2.3. In conclusione, nel caso che ci occupa, l’aver ritenuto carente la grav indiziaria rispetto al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, discende la competenza del Giudice per le indagini preliminari del capoluogo del
distretto in cui si trova il giudice territorialmente competente, non compor l’incompetenza c.d. distrettuale del già menzionato Giudice.
Alla luce di quanto premesso va dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 10 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il President,