Affidamento in Prova all’Estero: La Cassazione Conferma la Possibilità in UE
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale nell’ambito della cooperazione giudiziaria europea: la possibilità di eseguire la misura dell’affidamento in prova all’estero, purché all’interno di un altro Stato membro dell’Unione. Questa decisione chiarisce i doveri dei tribunali di sorveglianza di fronte a richieste di condannati che hanno legami familiari e lavorativi in altri paesi UE, promuovendo un’ottica di reinserimento sociale che travalica i confini nazionali.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un cittadino condannato per reati di associazione per delinquere, riciclaggio ed evasione fiscale, commessi in Romania tra il 2009 e il 2012. La sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Craiova, era stata riconosciuta in Italia, dove il condannato doveva scontare una pena di tre anni, due mesi e diciotto giorni di reclusione.
L’interessato ha presentato al Tribunale di sorveglianza di Bari una duplice richiesta: la detenzione domiciliare per motivi di salute e, in subordine, l’affidamento in prova al servizio sociale. La particolarità della richiesta di affidamento risiedeva nel fatto che il condannato intendeva eseguirla in Romania, nel comune di Sacalaz, dove aveva un’opportunità lavorativa presso una ditta locale.
La Decisione del Tribunale di Sorveglianza
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto entrambe le istanze. La richiesta di detenzione domiciliare è stata rigettata per un motivo puramente procedurale: il condannato non aveva prodotto alcuna documentazione medica che attestasse l’incompatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione in carcere.
Più complessa e problematica è stata la motivazione per il rigetto dell’affidamento in prova. Il Tribunale ha ritenuto impossibile concedere la misura poiché, svolgendosi l’attività lavorativa in Romania, sarebbe stato impossibile effettuare gli accertamenti e le verifiche necessarie per valutare la richiesta e, successivamente, per monitorarne l’esecuzione.
Il Ricorso in Cassazione e l’affidamento in prova all’estero
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ignorato la normativa specifica che consente l’esecuzione delle misure alternative in altri Stati membri dell’UE. In particolare, ha invocato il Decreto Legislativo n. 38/2016, che attua la Decisione Quadro 2008/947/GAI sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle ‘misure alternative alla detenzione’. Secondo la difesa, questa normativa rende pienamente possibile l’esecuzione dell’affidamento in prova in un paese come la Romania, membro dell’Unione Europea.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la decisione del Tribunale di sorveglianza limitatamente al diniego dell’affidamento in prova e rinviando per un nuovo giudizio.
Innanzitutto, la Corte ha confermato la correttezza del rigetto della detenzione domiciliare, condividendo la valutazione del giudice di merito sulla carenza probatoria.
Sul punto cruciale dell’affidamento in prova all’estero, invece, la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha spiegato che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2016, è stato superato il vecchio orientamento giurisprudenziale che riteneva inammissibile una richiesta di affidamento da parte di una persona residente all’estero. Tale orientamento si basava sull’impossibilità di effettuare controlli e verifiche da parte dei servizi sociali territoriali.
Oggi, la normativa di derivazione europea consente espressamente che l’ammissione all’affidamento in prova possa avvenire anche se l’esecuzione deve svolgersi in un altro Stato membro in cui il condannato ha residenza legale e abituale. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, ha commesso un errore nel desumere l’impossibilità di procedere dal solo fatto che il soggetto fosse ‘radicato’ all’estero. Avrebbe dovuto, invece, attivare l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) per avviare un approfondimento istruttorio, contattando il condannato e instaurando quel rapporto diretto indispensabile per predisporre un programma di reinserimento eseguibile all’estero. La conclusione del Tribunale, secondo la Corte, si traduceva in una negazione aprioristica della possibilità di svolgere l’affidamento in un altro Stato UE, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con l’esigenza di non minare i rapporti socio-familiari del richiedente, in un’ottica rieducativa.
Le Conclusioni
La sentenza rappresenta un importante punto fermo sull’applicazione delle norme di cooperazione giudiziaria europea in materia penale. Si stabilisce che un tribunale non può respingere una richiesta di affidamento in prova all’estero (in un paese UE) solo sulla base di presunte difficoltà pratiche. Al contrario, ha il dovere di attivare le procedure istruttorie previste, coinvolgendo l’UEPE, per verificare concretamente la fattibilità del programma di reinserimento proposto. Questa decisione tutela il diritto al reinserimento sociale del condannato, valorizzando i suoi legami familiari e lavorativi anche quando questi si trovano al di fuori dei confini nazionali, in piena coerenza con i principi di libera circolazione e cooperazione che fondano l’Unione Europea.
È possibile scontare una pena italiana con l’affidamento in prova in un altro Stato dell’Unione Europea?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che, in base al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale in uno Stato membro dell’Unione Europea dove il condannato ha residenza legale e abituale.
Perché la richiesta di detenzione domiciliare per motivi di salute è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché il condannato non ha fornito alcuna documentazione medica che dimostrasse l’incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario, come correttamente rilevato dal Tribunale di sorveglianza.
Quale errore ha commesso il Tribunale di sorveglianza nel negare l’affidamento in prova all’estero?
L’errore è stato escludere a priori la possibilità di concedere la misura solo perché l’attività lavorativa si sarebbe svolta in Romania, ritenendo impossibile effettuare le necessarie verifiche. Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, attivare l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) per avviare l’approfondimento istruttorio, in linea con la normativa europea e nazionale.