Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45558 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
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avverso il decreto del 10/06/2024 del GIUDICE COGNOME di VIGEVANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/e~ le conclusioni del PG ASSUNTA COGNOME
udito il difensore procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Col provvedimento in epigrafe il Giudice di pace di Vigevano, nel procedimento a carico eki NOME COGNOME per il reato di diffamazione, ha dato seguito alla richiesta di trasmiss alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la decisione sulla competenza territoriale.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 o 2020, n.137, il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. NOME COGNOME chiede di risolversi il conflitto con la dichiarazione di competenza del Giudic pace di Pavia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel caso in esame non vi è un conflitto negativo di competenza, che sussiste quando due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa C dalle norme successive.
Invero, in atti vi è il solo provvedimento del Giudice di pace di Vigevano che, a seguit eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di COGNOME, parlando impropriamente di «conflitto di competenza» ai sensi dell’art. 24-bis cod. prcc. pen., si limita ad un rinvio pregiudiziale degli atti a questa Corte per la questione concerne competenza per territorio.
Tanto premesso, la competenza in ordine al reato di diffamazione per il quale si procede va individuata in capo al Giudice di pace di Pavia, cui vanno trasmessi gli atti.
E’ principio consolidato che la diffamazione, quale reato di evento, si consuma n momento e nel luogo in cui i soggetti terzi – rispetto all’agente e all’offeso – percepis espressioni offensive (con riguardo alla diffamazione commessa mediante spedizione di una missiva si veda Sez. 1, n. 40200 del 29/09/2010, COGNOME e altro, Rv. 244248, secondo cui reato si consuma nel luogo in cui è avvenuta la comunicazione a più persone di fatti idonei a ledere l’altrui reputazione; con riguardo, invece, all’ipotesi in cui frasi o immagini lesi state inserite in un messaggio di posta elettronica si veda Sez. 5, n. 55386 del 22/10/20 COGNOME, Rv. 274608, che fa leva, ai fini della consumazione del reato, sull’effettivo rec tale tipo di messaggio; con riguardo altresì al reato di diffamazione, non consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, commesso a mezzo di trasmissione televisiva diffu in diretta su tutto il territorio nazionale si veda Sez. 5, n. 33287 del 21/04/2016, Paoli 267703, secondo cui la fattispecie si consuma al momento della percezione del contenuto offensivo dell’altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall’agente e dalla persona o
per cui la competenza territoriale appartiene al giudice del territorio in cui si percezione del messaggio offensivo contenuto nella trasmissione televisiva).
Orbene, nel caso in esame, come rilevato dal difensore nel sollevare la que competenza territoriale, l’esposto dall’asserito contenuto offensivo aveva come dest Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia e nella sede di Pavia ne veniva data le l’apertura della lettera raccomandata che lo conteneva, con percezione delle offes reputazione da parte di soggetti diversi dall’agente e dalla persona offesa.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen competenza del Giudice di pace di Pavia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024.