Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
ABT z’ GLYPH C, i GLYPH ( J,D . GLYPH j ect,r. sul GLYPH Eggl_proposto da: GIUDICE DI PACE VIGEVANO
avverso il decreto del 10/06/2024 del GIUDICE DI PACE di VIGEVANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/e~ le conclusioni del PG ASSUNTA COGNOME
udito il difensore procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Col provvedimento in epigrafe il Giudice di pace di Vigevano, nel procedimento a carico eki NOME COGNOME per il reato di diffamazione, ha dato seguito alla richiesta di trasmiss alla Corte di cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24-bis cod. proc. pen., per la decisione sulla competenza territoriale.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del d. I. 28 o 2020, n.137, il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede di risolversi il conflitto con la dichiarazione di competenza del Giudic pace di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel caso in esame non vi è un conflitto negativo di competenza, che sussiste quando due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa C dalle norme successive.
Invero, in atti vi è il solo provvedimento del Giudice di pace di Vigevano che, a seguit eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di COGNOME, parlando impropriamente di «conflitto di competenza» ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24-bis cod. prcc. pen., si limita ad un rinvio pregiudiziale RAGIONE_SOCIALE atti a questa Corte per la questione concerne competenza per territorio.
Tanto premesso, la competenza in ordine al reato di diffamazione per il quale si procede va individuata in capo al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, cui vanno trasmessi gli atti.
E’ principio consolidato che la diffamazione, quale reato di evento, si consuma n momento e nel luogo in cui i soggetti terzi – rispetto all’agente e all’offeso – percepis espressioni offensive (con riguardo alla diffamazione commessa mediante spedizione di una missiva si veda Sez. 1, n. 40200 del 29/09/2010, COGNOME e altro, Rv. 244248, secondo cui reato si consuma nel luogo in cui è avvenuta la comunicazione a più persone di fatti idonei a ledere l’altrui reputazione; con riguardo, invece, all’ipotesi in cui frasi o immagini lesi state inserite in un messaggio di posta elettronica si veda Sez. 5, n. 55386 del 22/10/20 COGNOME, Rv. 274608, che fa leva, ai fini RAGIONE_SOCIALEa consumazione del reato, sull’effettivo rec tale tipo di messaggio; con riguardo altresì al reato di diffamazione, non consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, commesso a mezzo di trasmissione televisiva diffu in diretta su tutto il territorio nazionale si veda Sez. 5, n. 33287 del 21/04/2016, Paoli 267703, secondo cui la fattispecie si consuma al momento RAGIONE_SOCIALEa percezione del contenuto offensivo RAGIONE_SOCIALE‘altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall’agente e dalla persona o
per cui la competenza territoriale appartiene al giudice del territorio in cui si percezione del messaggio offensivo contenuto nella trasmissione televisiva).
Orbene, nel caso in esame, come rilevato dal difensore nel sollevare la que competenza territoriale, l’esposto dall’asserito contenuto offensivo aveva come dest RAGIONE_SOCIALE e nella sede di RAGIONE_SOCIALE ne veniva data le l’apertura RAGIONE_SOCIALEa lettera raccomandata che lo conteneva, con percezione RAGIONE_SOCIALEe offes reputazione da parte di soggetti diversi dall’agente e dalla persona offesa.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24-bis cod. proc. pen competenza del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024.