Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28925 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28925 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di Bari in composizione collegiale
nei confronti di:
Tribunale di Bari in composizione monocratica
con l’ordinanza del 25/01/2024 del Tribunale di Bari
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Bari in composizione monocratica.
RITENUTO IN FATTO
1.A seguito della decisione emessa dal Tribunale di Bari, in data 25 gennaio 2024 e quelle del medesimo Tribunale, in composizione rnonocratica, del 7 maggio 2023 e del 29 novembre 2023, è sorto conflitto negativo di competenza, nel procedimento iscritto al n. 818/2022 r.g.n.r., nei confronti di NOME COGNOME e altro imputato, in relazione al reato di cui agli artt. 2, comma 2, legge n. 110 del 1975, richiamato dall’art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 cod. proc. pen.
1.1. Si tratta di procedimento originariamente incardinato presso il Tribunale di Bari in composizione monocratica il quale, ravvisando la competenza del medesimo Tribunale, in composizione collegiale, con un primo provvedimento del 7 maggio 2023, nonché con successiva ordinanza del 29 novembre 2023, ha trasmesso gli atti all’Autorità giudiziaria indicata, ritenendone la competenza.
Si fa riferimento, in particolare, al procedimento per il reato di cui all’art. comma 1 legge n. 110 del 1975 relativo alla detenzione di un fucile.
1.2.Rispetto a tale reato il Tribunale procedente ha ravvisato la competenza del giudice collegiale, ai sensi dell’art. 407 comma 2, lett. a), n. 5 il quale riferimento ai delitti di detenzione di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine, armi comuni da sparo, con la sola eccezione delle armi di cui all’ad 2, comma 3, legge n. 110 del 1975, ritenendo che, ai sensi dell’art 2 comma 1 legge cit., rientrano tra le armi comuni da sparo anche i fucili del tipo contestato nell’imputazione, richiamando l’art 33-bis, comma 1, lett. a) del codice di rito.
Il Tribunale che ha sollevato conflitto, invece, ritenendo che la norma citata si riferisca non a tutte le ipotesi di detenzione di armi comuni da sparo, ma solo alla detenzione di più armi, mentre, nel caso in esame, si tratta della contestazione di detenzione illegale di un’unica arma comune da sparo – un fucile a canne sovrapposte, marca Beretta TARGA_VEICOLO – ha ravvisato la competenza del Tribunale in composizione monocratica.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 2 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo che venga fissata la competenza del Tribunale di Bari in composizione monocratica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, contemporaneamente, hanno ricusato la cognizione processuale del medesimo caso loro deferito.
Inoltre, va precisato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi, quanto alla determinazione della competenza, questa deve avvenire avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, conflitto comp. in proc. Novarese, Rv. 264539; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, conflitto comp. in proc. Guida, Rv. 246782).
Ciò posto, il Collegio osserva che il conflitto sollevato deve essere risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Bari in composizione monocratica.
2.1. Secondo il combinato disposto degli artt. 33-bis lett. a) e 407, comma 2, lett. a), n. 5), cod. proc. pen., è attribuita al Tribunale in composizion collegiale la cognizione dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nell Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi cllandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 25849 del 23/2/2016 in mot.).
2.2. Nella specie, si tratta della detenzione illegale di un fucile a canne sovrapposte TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO che non ha, alla stregua della conl:estazione, alcuna caratteristica di un’arma da guerra o clandestina e che, invece, presenta le caratteristiche di arma comune da sparo.
Invero, osserva il Collegio che il fucile, anche a canne sovrapposte, secondo art. 2 legge n. 110 del 1975, è definito arma comune da sparo e lo è anche quello ad aria compressa, secondo l’indirizzo tradizionale della giurisprudenza di legittimità.
Sono considerate armi comuni da sparo:
i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale.
In particolare, si è sostenuto (Sez. 1, n. 5289 del 06/02/1980, Marotta Rv. 145093 – 01) che anche il fucile ad aria compressa, per le sue specifiche caratteristiche, è considerato arma comune da sparo, ai sensi dell’art 2, comma 3, legge n. 110 del 1975, ed è catalogato come tale.
3.Deriva, da quanto sin qui esposto, in considerazione della contestazio relativa alla detenzione illegale di un’unica arma comune da sparo – un fucil canne sovrapposte, marca Beretta TARGA_VEICOLO. 12 – che la competenza a trattare relativo procedimento appartiene al Tribunale in composizione monocratica, autorità alla quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bari composizione monocratica cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente