Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36568 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36568 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MAGLIANO DI TENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Ancona Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 12 dicembre 2024, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 25 gennaio 2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME COGNOME in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 3), perché estinti per intervenuta prescrizione, e confermato nel resto la sentenza impugnata, anche in punto di pena.
Il Tribunale aveva ritenuto l’imputato responsabile, in concorso con COGNOME NOME separatamente giudicato, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita nel luglio 2014, dei reati di aggravamento del dissesto della fallita (capo 1), bancarotta preferenziale (capo3) e bancarotta distrattiva ( capo 2) commessa in relazione a somme prelevate a titolo di compenso per lo svolgimento della carica di amministratore, pure in assenza di una delibera assembleare.
La Corte di appello ha ritenuto prescritti i reati di cui ai capi 1) e 3) mantenendo, tuttavia, immutata la pena inflitta dal primo giudice, ritenendo nel merito infondati i rilievi espressi dalla difesa con i motivi di appello, compreso quello relativo alla congruità del compenso prelevato.
2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato con atto a firma del suo difensore.
2.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al capo 2) per la ritenuta erroneità della valutazione espressa dalla Corte territoriale sulla congruità dei compensi ricevuti dall’imputato in qualità di amministratore.
Deduce che, nonostante il dato formale dell’assenza di una delibera assembleare, o di una previsione statutaria per stabilisca il compenso dovuto all’amministratore della società di capitali, occorre comunque una valutazione della congruità della somma ritenuta oggetto di distrazione; il prelievo di un compenso ritenuto congruo non può essere ritenuto distrattivo in quanto, a fronte della legittima sussistenza del credito, potrebbe al più essere ritenuto lesivo del principio della par condicio creditorum con la conseguenza di integrare eventualmente una bancarotta preferenziale; la difesa attraverso l’esame del curatore fallimentare e la produzione della contabilità sociale avrebbe dimostrato la congruità delle somme ricevute, sia rispetto all’attività effettivamente svolta che rispetto al volume di affari della società che aveva realizzato negli anni significativi ricavi, nonostante la crisi del settore edilizio; la Corte di appello avrebbe dovuto derubricare il fatto di bancarotta fraudolenta in quanto integrante una bancarotta preferenziale.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 133 cod. pen., 597 cod. proc. pen. e 27 Cost. rilevando che la Corte territoriale mantenendo ferma la pena detentiva di due anni di reclusione aveva sostanzialmente determinato un aumento ingiustificato ed illegittimo di pena in violazione del principio di proporzionalità della stessa.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Il primo motivo, con cui la difesa si duole della mancata diversa qualificazione giuridica della condotta in quanto riconducibile nell’alveo della meno grave fattispecie di bancarotta preferenziale, è infondato.
Occorre ricordare che, secondo l’insegnamento di questa Corte, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi
somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, solo genericamente indicate nello statuto, in quanto la previsione di cui all’art. 2389 cod.civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali deve essere determinata con delibera assembleare (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767 -01; Sez. 5, n. 50836 del 3 novembre 2016, COGNOME, Rv. 268433; Sez. 5, n. 11405/15 del 12 giugno 2014, COGNOME e altro, Rv. 263056). Sussiste il reato di bancarotta distrattiva nel caso in cui tali compensi siano solo genericamente indicati nello statuto, e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, dovendo il credito considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'” an “, non è determinato anche nel ” quantum ” (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Rv. 288204 -01; Sez. 5, n. 38328 del 30/05/2023, Rv. 285303 01; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767). Invero, è stato chiarito dalle Sez. Un. Civili ( Sez.U. n. 1545 del 20/01/2017, Rv. 642004) che il rapporto che lega l’amministratore alla società si inquadra tra i “rapporti societari”, data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo all’amministratore, che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. ‘immedesimazione organica’, alla vita della società, consente alla stessa di agire; tale rapporto non è in alcun modo assimilabile ad un contratto d’opera, né tantomeno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato, in quanto destinato ad assicurare l’agire della società stessa.
Nel caso in cui si ipotizzi, pertanto, l’instaurazione tra la società e la persona fisica, che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo, parallelo e diverso rapporto che abbia assunto le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera- e comportato lo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico – non può prescindersi da un accertamento concreto delle caratteristiche di tale rapporto, demandato al giudice di merito, sulle caratteristiche dello stesso, e sulla sua natura subordinata, parasubordinata o autonoma (Sez. 5, n. 31721 del 14/06/2023, non massimata; Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Rv. 279103).
1.1. Nella fattispecie in esame, la mancanza di liquidità e di esigibilità del credito che il ricorrente ha opposto a giustificazione dell’impossessamento delle somme incassate per conto della fallita si oppone alla qualificazione giuridica della condotta in termini di bancarotta preferenziale, nel senso auspicato dalla difesa. Deve, invero, ribadirsi che, anche ove effettivamente dovuta, la retribuzione dell’amministratore deve essere certa non solo nell’ an , ma altresì nel quantum , in quanto la liquidazione del suo importo non può intendersi rimessa allo stesso percettore, occorrendo una determinazione in tal senso dello statuto o dell’organo assembleare.
I giudici di merito hanno, peraltro, sottolineato la mancanza di prova in merito alle affermazioni difensive sottolineando che non si è mai pervenuti «neppure ad un principio di prova circa la congruità dell’importo percepito dagli amministratori» (pag. 6 della sentenza di primo grado in cui vengono riportate le dichiarazioni del curatore fallimentare espresse in termini dubitativi). Nella stessa sentenza, inoltre, viene sottolineato il fatto che, già dal 2011, vi erano stati segnali di crisi e che, ciò nonostante, senza mai transitare per l’approvazione dell’assemblea, l’imputato ha continuato ad attribuirsi somme a titolo di compenso, pur consapevole che vi fossero altri crediti non soddisfatti, ed ingenti perdite di esercizio che avevano esaurito le finanze della società, non agendo «nell’ottica della salvaguardia dell’attività aziendale» e «nella completa consapevolezza di compromissione delle ragioni degli altri creditori» ( pag.6).
A fronte di tale puntuale, se pur concisa, motivazione, i rilievi difensivi articolati risultano aspecifici in quanto non si confrontano realmente con essa, contestando semplicemente le ragioni della decisione e finendo per reiterare la doglianza d’appello, di per sé generica in quanto espressa senza addurre elementi concreti tali da consentire un’adeguata valutazione sul tipo e consistenza dell’impegno speso in favore della società e senza neppure prospettare il mancato approfondimento di istanze istruttorie avanzate sul punto.
2.È infondato il secondo motivo con cui la difesa deduce violazione dei parametri normativi in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e difetto di motivazione.
Invero, la Corte territoriale, a seguito della rilevata (e dichiarata) estinzione per prescrizione delle condotte ascritte ai capi 1) e 3) non ha ridotto il trattamento sanzionatorio «in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e della determinazione della pena base nel minimo edittale» (pag.5 della sentenza impugnata) in quanto la circostanza aggravante prevista dall’art. 219, comma 2 n. 1, Legge fall. (continuazione fallimentare), in sede di giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 69 cod. pen., era stata giudicata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche e non aveva esercitato alcun effetto sulla misura della pena. Di conseguenza, in riferimento ai fatti di bancarotta per i quali è decorso il termine di prescrizione non era stato applicato alcun segmento di pena.
A tale proposito, questo Collegio intende dare seguito all’insegnamento di legittimità Corte secondo cui, in tema di reati fallimentari, non viola il disposto di cui all’ art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la sentenza del giudice d’appello che, avendo pronunciato assoluzione per alcuni dei fatti di bancarotta commessi nello stesso fallimento e ritenuto la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma secondo,
1, legge fall. subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute, abbia mantenuto la pena stabilita dal giudice di primo grado nel minimo edittale con la diminuzione massima per le attenuanti, non esercitando la suddetta aggravante alcun effetto sulla misura della pena (Sez. 5, n. 34303 del 07/10/2020, Rv. 279974 -01).
3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 30/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME