Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29207 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1639/2025
CC – 13/05/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Molfetta il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 7 novembre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo presentato dal RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE – contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza RAGIONE_SOCIALE medesima città del 24 gennaio 2024,che aveva parzialmente accolto il reclamo avanzato da NOME COGNOME, riconoscendo una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 CEDU in relazione a periodi detentivi intercorsi tra il giugno 2019 ed il marzo 2020, per complessivi giorni 254, e liquidando, ex art. 35 ter, secondo comma, ord. pen., la somma di 2.032 euro in favore del ricorrente.
Per ciò che rileva in questo giudizio, il Tribunale ha respinto il reclamo disattendendo l’eccezione di compensazione di tale credito con il credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti del detenuto per il pagamento RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria.
Riteneva, in particolare, il Tribunale come il credito vantato dal detenuto, a seguito di provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 ter, secondo comma ord. pen., non potesse (a differenza del credito conseguente a provvedimento del Tribunale civile emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 ter, terzo comma ord. pen.) ritenersi certo, liquido ed esigibile, con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1246 cod. civ.
Peraltro, anche con riferimento al controcredito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dubitava il Tribunale che esso potesse essere posto in compensazione, e ciò ancor piø alla luce RAGIONE_SOCIALE recente riforma che ha interessato le pene pecuniarie di cui al d. lgs. 150 del 2022.
Osservava il Tribunale come, in generale, ancor prima RAGIONE_SOCIALE novella, l’orientamento giurisprudenziale cha aveva ritenuto opponibile in compensazione il credito vantato dallo Stato nel confronti del detenuto per il pagamento RAGIONE_SOCIALEe pene pecuniarie, non si fosse
confrontato con la natura penale del titolo, e con la circostanza che rispetto alla pena pecuniaria possono intervenire cause di estinzione diverse dal pagamento e di natura premiale; andava altresì considerato il fatto che la pena pecuniaria, ove non pagata, poteva essere oggetto di conversione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 660 cod. proc. pen.
Ancor piø, successivamente alla novella legislativa, la pena pecuniaria, da mero debito nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato, Ł oggi disciplinata come vera e propria sanzione penale posta in esecuzione RAGIONE_SOCIALE Procura, eventualmente convertibile, a seconda RAGIONE_SOCIALE‘insolvenza o insolvibilità del condannato, in misure variamente restrittive RAGIONE_SOCIALE libertà personale. Rilevava infine il Tribunale come, nel caso di specie, l’Amministrazione non avesse dato dimostrazione di aver effettivamente avviato la procedura di esazione, dal momento che la mera modalità di riscossione mediante ruolo Ł insufficiente a far ritenere il credito certo, liquido ed esigibile.
2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, avanzando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 1243-1246 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 35 bis, primocommae 35 ter, primo commaord. pen.
Ha errato il Tribunale di sorveglianza nel ritenere che il credito sorto in capo al detenuto a seguito di pronuncia del Magistrato di sorveglianza, non fosse certo ed esigibile, atteso che la nozione di esigibilità non richiede l’esistenza di un titolo esecutivo nØ tantomeno di una sentenza di condanna.
Quand’anche si potesse distinguere, come fa il Tribunale, tra la liquidazione operata dal giudice civile e quella del Magistrato di sorveglianza, comunque appare irrilevante la circostanza che il procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza non si concluda con una pronuncia di condanna al pagamento, in quanto ciò che rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esigibilità Ł il carattere sostanziale del credito in questione, il quale, in mancanza di termini e condizioni, Ł senz’altro azionabile in giudizio. Peraltro, la tesi seguita dal Tribunale si pone in palese contrasto col principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto i due procedimenti, per quanto incardinati innanzi ad autorità giurisdizionali diverse, hanno pur sempre ad oggetto il medesimo diritto, di talchŁ sarebbe del tutto irragionevole ritenere ammissibile la compensazione in un caso e non nell’altro.
2.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art.1243 cod. civ., con riferimento all’asserita carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria quale contro credito opposto in compensazione.
Nel caso di specie, il credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulta dimostrato attraverso la produzione RAGIONE_SOCIALE posizione giuridica del detenuto, dalla quale si evince che NOME Ł stato condannato alla pena pecuniaria di euro 2800.
Irrilevanti sono le considerazioni svolte dal Tribunale con riferimento alla astratta configurabilità RAGIONE_SOCIALE conversione RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria, che hanno carattere residuale e possono configurarsi solo in presenza di mancato adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di natura pecuniaria derivante dalla pena erogata, la quale di per sØ Ł pienamente idonea a soddisfare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
¨infine errata l’affermazione del Tribunale per cui la trasformazione RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria in credito RAGIONE_SOCIALEo Stato avverrebbe solo a seguito RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale, essendo già stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l’iscrizione a
ruolo e la sentenza di pagamento non servono a provare l’esistenza di un credito certo, trattandosi di atti RAGIONE_SOCIALE procedura di esecuzione coattiva di tale credito, procedura meramente eventuale che presuppone l’inadempimento spontaneo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagamento e che non incide sull’attuale esistenza del credito esigibile.
Il Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
2.Con riferimento al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio come, in piena sintonia con i piø recenti approdi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza civile, questa Corte di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ritiene che l’obbligazione RAGIONE_SOCIALEo Stato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme riconosciute al detenuto ex art. 35-ter ord. pen. sia suscettibile di essere compensata con l’obbligazione che grava sul detenuto nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato al pagamento RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria cui lo stesso sia stato eventualmente condannato (Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. Malerba, Rv. 284432 (conformi Sez. 1, n. 7371 del 21/12/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. Puiu, n.m.; Sez. 1, n. 13095 07/12/2023, dep. 2024, P.G. in proc. Gasparotto, n.m.).
Il Tribunale di Bologna, nel provvedimento impugnato, ha operato una distinzione, a seconda che il credito che sorge in capo al condannato consegua alla pronuncia del Tribunale civile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 ter, terzo comma ord. pen., ovvero sia stato disposto dal Magistrato di sorveglianza ai sensi del comma secondo RAGIONE_SOCIALE medesima norma: nel primo caso, il decreto del giudice civile individuerebbe un credito certo liquido ed esigibile; nel secondo caso, il credito vantato dal condannato, pur certo e liquido, non sarebbe tuttavia esigibile, atteso che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non recherebbe una pronuncia di condanna.
L’assunto da cui muove il Tribunale bolognese non Ł condivisibile.
La circostanza che il credito, ex art. 35 ter ord. pen., in capo al condannato derivi da una pronuncia del Magistrato di sorveglianza (secondo comma) o del Giudice civile (terzo comma) non incide sulla natura e sui caratteri sostanziali del credito.
Come condivisibilmente osservato dalla parte pubblica ricorrente,’esigibilità del credito’ significa azionabilità in giudizio: ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1282 cod. civ., il diritto Ł esigibile quando non Ł sottoposto a condizione sospensiva nØ a termini, ovvero Ł tale il diritto venuto a maturazione e che può essere fatto valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna. Nel caso in cui il credito del detenuto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione trovi fondamento nel provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza, ex art. 35 ter comma secondo ord. pen., esso riveste certamente i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘esigibilità, essendo senz’altro azionabile in giudizio.
3.Del pari fondato Ł il secondo motivo di ricorso.
Con riferimento al contro credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del condannato, Ł consolidato il principio per cui l’RAGIONE_SOCIALE Ł abilitata a opporre in compensazione i propri crediti qualunque ne sia la fonte, con la sola necessità che il credito vantato sia certo e che in relazione ad esso venga sollevata specifica eccezione (cfr. Cass. civ. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10130 del 2018; Sez. 3, Ordinanza n. 31552 del 06/12/2018, Rv. 651945 – 01).
Nel caso di specie, trattandosi di pena pecuniaria, il titolo costitutivo del credito Ł dato non dalla iscrizione a ruolo, nØ dalla emissione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, ma dalla
sentenza di condanna divenuta irrevocabile:ai fini RAGIONE_SOCIALE compensazione non Ł necessaria la previa constatazione RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento da parte del debitore e l’attivazione RAGIONE_SOCIALE procedura coattiva, essendo sufficiente l’ordine di esecuzione RAGIONE_SOCIALE condanna.
In tal senso siŁ espressa recentemente questa Corte, sancendo il principio, cui va data continuità, per cui «In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all’art. 35-ter ord. pen., il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia, convenuto in giudizio, può opporre in compensazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1243 cod. civ., il credito certo, liquido ed esigibile maturato nei confronti del detenuto in conseguenza RAGIONE_SOCIALE sua condanna al pagamento di una pena pecuniaria, essendo a tal fine sufficiente la produzione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 656 cod. proc. pen., trattandosi del provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna» (Sez. 1, n. 39289 del 04/10/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 287092 – 01).
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, a diverso avviso non possono condurre le ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale nell’impugnata ordinanza, con riferimento alla astratta configurabilità RAGIONE_SOCIALE conversione RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria ex art. 660 cod. proc. pen. o altre ipotesi di conversione introdotte dalla riforma Cartabia, trattandosi di ipotesi di carattere residuale che possono configurarsi solo in caso di mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di natura pecuniaria derivante dalla pena irrogata.
Per le ragioni sopra esposte s’impone l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna, che, alla luce dei principi espressi, dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per la compensazione dei crediti rispettivamente vantati, in quanto certi, liquidi ed esigibili.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così Ł deciso, 13/05/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME