Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13095 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIOtore AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Pordenone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2022 del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvi
dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Tries confermava la decisione del Magistrato di sorveglianza di Udine, che avev parzialmente accolto l’istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condi inumane e degradanti della detenzione avanzata, ai sensi dell’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da NOME COGNOME COGNOME avev accordato, in relazione, essendo nel frattempo cessata l’espiazione della detentiva, un indennizzo pecuniario.
L’Amministrazione aveva opposto in compensazione il controcredito erariale, relativo alle pene pecuniarie inflitte al condannato, e rimaste insolute, Tribunale aveva escluso la compensabilità, alla luce della natura sanzionato dell’obbligo di pagamento della pena pecuniaria e stante l’esigenza di pregiudicare, da un lato, l’effettività del rimedio di cui all’art. 35-ter Ord. pen., e, dall’altro, la primaria funzione rieducativa della pena pecuniaria stessa suscettibile, in caso di insolvibilità dell’obbligato, di conversione a norma artt. 102 ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, salva la sua estinzione, condizioni stabilite dall’art. 47, comma 12, Ord. pen., in caso di esito posi un eventuale affidamento in prova al servizio sociale.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIOtore AVV_NOTAIO presso la Corte di appello Trieste, sulla base di unico motivo in cui deduce la violazione di legge.
A parere del ricorrente, l’immediata esigibilità delle pene pecuniarie, e qu la possibilità di opporre in compensazione i crediti corrispondenti, non sare compromessa da istituti, quali la conversione delle pene insolute o l’estinz derivante da esito positivo della prova, operanti su piani distinti e circo legati a presupposti sopravvenuti e non incidenti sui principi generali civil che governerebbero la materia.
La funzione rieducativa della pena pecuniaria sarebbe esaltata dal s soddisfacimento mediante compensazione, senza intaccare il peculiare sistema di ristoro monetario delineato dall’art. 35-ter Ord. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto che, nei procedimenti civili o di sorveglianza, aventi ad oggetto l’attribuzione del ristoro monet beneficio dei detenuti e internati di cui all’art. 35-ter Ord. pen., il Ministero della
giustizia, chiamato in giudizio, possa opporre in compensazione, ai sensi dell’ 1243 cod. civ., il credito maturato per il pagamento della pena pecuniar risolvendosi quest’ultimo in un’entrata patrimoniale dello Stato, suscettib riscossione mediante ruolo, a seguito dell’estensione operata dall’art. 17 26 febbraio 1999, n. 46 (v. Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022, dep. 202 Ministero della giustizia, Rv. 284432-01, in ambito penale; v. Cass. civ., se n. 2350 del 29/01/2019, Rv. 652480-01, nonché Cass. civ., Sez. 6- 1, n. 101 del 26/04/2018, in ambito civile).
A diversa conclusione si deve giungere, ove l’opposta compensazione riguardi il credito maturato verso il detenuto per le spese di manteniment istituto, trattandosi di un credito che non può dirsi certo ed esigibile prim definizione del procedimento previsto dall’art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 1 che può concludersi anche con la remissione del debito, e che, comunque, non configurabile con riferimento al periodo di trattamento detentivo inumano (Se 1, n. 13377 del 10/10/2017, dep. 2018, Rv. 272564-01).
Il credito corrispondente alla pena pecuniaria è, viceversa, di ammonta predefinito, ed è esigibile con la irrevocabilità della sentenza di condanna. giustamente osserva il ricorrente, su tale immediata esigibilità non può incide fatto che il credito in discorso, come qualunque altro credito civilistico, essere in prosieguo oggetto di trasformazione attraverso le procedure esecuti o di estinzione per eventi sopravvenuti.
Le ulteriori considerazioni svolte nell’ordinanza impugnata non inducono a modificare l’orientamento ermeneutico indicato.
La compensabilità delle poste creditorie di cui si discute non compromett infatti, la finalità rieducativa della pena pecuniaria, agevolandone al contr soddisfacimento, e con esso il più pronto conseguimento della stessa finalità.
La compensabilità non compromette neppure l’effettività dello specific rimedio indennitario. Esso conserva integro il suo valore e arreca una pari ut le somme spettanti al detenuto ai sensi dell’art. 35 -ter Ord. pen. gli vengono attribuite e, venendo a coesistere con sue obbligazioni sempre di nat pecuniaria, contribuiscono ad estinguerle, sino a concorrenza delle poste evitando inutili partite di giro.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata in base ai principi di dirit suesposti, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste per rinnovato giud alla loro stregua.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste.
Così deciso il 07/12/2023