Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8155 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 8155  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Polla il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO per conto del ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 20 luglio 2023 e depositata il 21 luglio 2023, il Tribunale di Potenza, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha parzialmente respinto l’appello presentato da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Lagonegro di rigetto dell’istanza di
dissequestro di somme di denaro e beni sottoposti a vincolo strumentale ad assicurare la confisca diretta nei confronti dell’impresa e, in subordine, la confisca per equivalente nei confronti dell’istante.
In particolare, il sequestro è stato confermato con riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti a fini di evasione dell’IVA per gli anni 2016 e 2017, e per le somme di 99.509,00 euro in ordine al 2016 e di 202.841,00 euro per il 2017. I reati sono stati ipotizzati a carico di NOME COGNOME, per aver agito quale legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, preceduto da una premessa sullo svolgimento del procedimento.
Nel motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 324 cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e 37, comma 49-ter, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, avendo riguardo alla ritenuta applicabilità del sequestro nonostante l’avvenuta estinzione del debito tributario.
Si deduce che, secondo un principio giurisprudenziale ampiamente consolidato, la misura cautelare deve venire meno quando il debito tributario sia stato adempiuto o si sia in altro modo estinto (si citano Sez. 3, n. 35175 del 2020 e Sez. 3, n. 25792 del 2021), e che, nella specie, il debito tributario è stato soddisfatto mediante operazioni di compensazione a norma dei commi da 49 a 49ter dell’art. 37 d.l. n. 223 del 2006.
Si rappresenta che, a norma dei commi 49 e 49-bis dell’art. 37 d.l. n. 223 del 2006, i pagamenti e le compensazioni RAGIONE_SOCIALE imposte debbono essere effettuati con modalità telematiche attraverso deleghe di pagamento e che, a norma dell’art. 49ter dell’art. 37 cit., «decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e í versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione». Si osserva che, in forza di queste disposizioni, il debito tributario si estingue per compensazione decorsi trenta giorni dalla ricezione telematica della delega di pagamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, se quest’ultima non sospende l’esecuzione della precisata delega.
Si precisa che, in relazione alla vicenda in esame, nessuna sospensione dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE deleghe è stata disposta dall’RAGIONE_SOCIALE né nei trenta giorni dalla ricezione della delega, né successivamente.
Si aggiunge che l’estinzione per compensazione non può essere esclusa solo perché il debitore è gravato di più debiti ed ha scelto quali debiti compensare: il
debitore, in presenza di «più debiti compensabili», può scegliere quale debito estinguere, mediante l’esercizio della facoltà di imputare il pagamento a norma degli artt. 1249 e 1193 cod. civ.
Nell’interesse del ricorrente, l’AVV_NOTAIO ha presentato memoria, in replica alla requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Nella memoria, si evidenzia, in particolare, che i fatti non sono controversi nella loro obiettiva verificazione, e che la questione posta è una questione di diritto, perché attiene alla idoneità giuridica degli stessi a determinare l’estinzione dei debiti tributari per i quali è in applicazione la misura cautelare reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Prive di specificità sono le censure esposte nel ricorso, che contestano la mancata considerazione, da parte del Tribunale, dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari connessi ai reati posti a fondamento del provvedimento di sequestro, deducendo che lo stesso è da ritenersi adempiuto per effetto di compensazione a norma dell’art. 37, commi 49, 49-bis e 49-ter, d.l. n. 223 del 2006.
2.1. Nel ricorso, sì danno per esistenti i presupposti di fatto che determinano l’operatività del meccanismo della compensazione, e, quindi, l’estinzione dei debiti tributari derivanti dai reati costituenti titolo per il sequestro.
L’ordinanza impugnata, però, evidenzia che: a) le somme in relazione alle quali è stato disposto il sequestro nei confronti della “RAGIONE_SOCIALE” si riferiscono all’IVA dovuta per gli anni 2016 e 2017, per gli importi rispettivamente, di 99.508,86 euro e di 202.841,10 euro; b) con riguardo a tali debiti, la “RAGIONE_SOCIALE” ha presentato istanza di adesione ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997, come indicato nel provvedimento emesso in autotutela dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 16 marzo 2021; c) il credito opposto in compensazione ai fini dell’estinzione del debito fiscale per il quale è stato disposto il sequestro è un credito risultante dalla dichiarazione IVA 2022, presentata per l’anno 2021 dalla “RAGIONE_SOCIALE“.
2.2. Da quanto indicato nel § 2.1, emerge, in primo luogo, che l’estinzione dei debiti in relazione ai quali è stato disposto il sequestro dipende non da una ordinaria operazione di adempimento alla scadenza, ma dalla definizione di un procedimento di adesione ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997.
Ora la definizione del procedimento di adesione richiede, a norma dell’art. 7 d.lgs. n. 218 del 1997, un atto sottoscritto sia dalla parte, sia dal rappresentante dell’Ufficio finanziario, nel quale «sono indicati, separatamente per ciascun tributo,
gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte, RAGIONE_SOCIALE sanzioni e RAGIONE_SOCIALE altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale».
Ne discende che, per poter affermare l’avvenuto adempimento di un debito tributario oggetto di un procedimento di adesione, occorre innanzitutto verificare esistenza e contenuto dell’atto di definizione del procedimento di adesione.
L’atto di definizione del procedimento di adesione non risulta mai esibito nel procedimento cautelare, né davanti al G.i.p., né davanti al Tribunale, né l’RAGIONE_SOCIALE ha dato conferma del perfezionamento della vicenda estintiva.
2.3. Da quanto indicato nel § 2.1, emerge, in secondo luogo, un distacco temporale tra il credito opposto in compensazione e i debiti da compensare e per i quali è stato disposto il sequestro.
Invero, il credito opposto in compensazione si riferisce all’anno 2021 ed è stato riportato nella dichiarazione IVA 2022, mentre i debiti in relazione ai quali è stato disposto il sequestro si riferiscono all’IVA dovuta per gli anni 2016 e 2017.
E, però, in materia di IVA, l’operatività della compensazione tra crediti e debiti è subordinata al rispetto del principio di contiguità temporale dei periodi di imposta, come si evince anche dall’art. 30, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr., tra le altre, Sez. 5 civ., n. 1845 del 29/01/2014, Rv. 62950001, e Sez. 5 civ., n. 14588 del 20/11/2001, Rv. 550398-01).
Inoltre, più in AVV_NOTAIO, l’art. 17, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, precisa: «I contribuenti eseguono versamenti unitari RAGIONE_SOCIALE imposte, dei contributi dovuti all’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE altre somme a favore dello Stato, RAGIONE_SOCIALE regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. ».
2.4. In considerazione di quanto evidenziato, deve concludersi che le censure dedotte sono prive di specificità, e, quindi, inammissibili a norma dell’art. 581, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc. pen.
Il Tribunale, infatti, attraverso l’esposizione degli elementi indicati al § 2.1, ha fornito indicazioni fattuali da cui è ragionevole desumere l’insussistenza dei presupposti per l’operatività della compensazione riferita nel ricorso, per le ragioni indicate nei §§ 2.2 e 2.3.
Il ricorso non contesta l’esistenza degli elementi appena indicati, ed anzi non prende alcuna posizione in proposito. In particolare, non precisa se, e con quale contenuto, sia stato definito il procedimento di adesione relativo ai debiti derivanti dall’evasione realizzata mediante i reati posti a fondamento del sequestro, né quali
siano i presupposti sulla cui base ritenere validamente opposti in compensazione crediti in notevolissima discontinuità temporale con i precisati debiti.
Il mancato confronto con gli elementi fattuali su cui poggia la decisione impugnata implica il difetto di specificità del ricorso.
Precisamente, la tesi difensiva dell’avvenuta compensazione rimane su un piano astratto, e non supera circostanze che, almeno allo stato, risultano dirimenti ai fini del giudizio relativo all’ammissibilità e alla validità dell’operazione compensazione descritta nel ricorso ai fini dell’estinzione del debito connesso ai reati con riferimento ai quali è stato disposto il sequestro.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in data 12/01/2024
Il Presidente
Il Consigliere estensore