Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1449 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1449 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal: RAGIONE_SOCIALE;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 25/02/2025;
nell’ambito del procedimento relativo a: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva il reclamo presentato dal RAGIONE_SOCIALE penitenziaria contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in data 5 luglio 2024, che aveva parzialmente accolto l’istanza del detenuto NOME COGNOME per la concessione dei rimedi risarcitori di cui all’art. 35-ter Ord. pen. liquidando, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 6.244,00.
1.1. Per quanto di interesse in questa sede, il Tribunale aveva respinto il reclamo disattendendo, tra l’altro, l’eccezione di compensazione di tale credito con il credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti del medesimo detenuto per il pagamento RAGIONE_SOCIALE multa di euro 119.645,59 non ancora riscossa, di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli in data 26 giugno 2017, sostenendo che l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva riconosciuto il rimedio risarcitorio ha solo carattere dichiarativo con la conseguente inoperatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 1246 cod. civ.
1.2. Inoltre, secondo il Tribunale di sorveglianza, la nuova disciplina RAGIONE_SOCIALEe pene pecuniarie contenuta nel d.lgs. n. 150/2022 impedirebbe la invocata compensazione; ulteriore, elemento ostativo alla compensazione è stato individuato nella possibilità di conversione RAGIONE_SOCIALEe pene pecuniarie non riscosse e nel fatto che l’Amministrazione reclamante non aveva dimostrato di avere avviato la procedura esecutiva nei confronti del condannato.
Avverso la citata ordinanza il RAGIONE_SOCIALE, per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen. in combinato disposto con l’art. 1 R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, per avere escluso la compensazione nel caso in cui il rimedio risarcitorio sia stato riconosciuto dal
magistrato di sorveglianza anziché dal giudice civile operando, in tal modo, una irragionevole ed infondata distinzione tra le due ipotesi.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento ormai consolidato, che l’obbligazione RAGIONE_SOCIALEo Stato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme riconosciute al detenuto ex art. 35-ter Ord. pen. sia suscettibile di essere compensata con l’obbligazione che grava sul detenuto, nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato, per il pagamento RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria cui lo stesso sia stato eventualmente condannato (Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. Malerba, Rv. 284432 (conformi Sez. 1, n. 7371 del 21/12/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. Puiu, n.nn.; Sez. 1, n. 13095 07/12/2023, dep. 2024, P.G. in proc. Gasparotto, n.m.).
Nel reclamo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva opposto, tra l’altro, l’esistenza, a carico di NOME COGNOME, di una obbligazione di questo tipo rimasta inevasa; il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha ritenuto di non potere accogliere tale eccezione sulla base RAGIONE_SOCIALEe ragioni sopra indicate, che però non possono essere condivise.
2.1. Anzitutto, come chiarito dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni civili di questa Corte, l’art. 1243 cod. civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito RAGIONE_SOCIALE certezza, e l’esigibilità (Sez. U, n. 23225 del 15/11/2016, Rv. 641764 – 02). Il requisito RAGIONE_SOCIALE certezza di un credito “attiene all’ esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito” (ibidem, in motivazione). Nel caso di una pena pecuniaria, pertanto, il titolo costitutivo del credito è dato non dalla iscrizione a ruolo, né dalla emissione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, ma dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Il credito è poi liquido quando è “determinato nell’ammontare in base al titolo” (ibidem, sempre in motivazione). Una sentenza di condanna a pena pecuniaria contiene, pertanto, già un credito
che, oltre ad essere certo, è anche liquido, perché, non essendo ammissibile la condanna a pena generica, ne deve indicare necessariamente anche l’ammontare. Il credito è poi esigibile quando non sono apposte condizioni al suo pagamento, come avviene per una condanna a pena pecuniaria cui non sia apposto il beneficio RAGIONE_SOCIALE pena sospesa. Pertanto, una condanna a pena pecuniaria, determinata nel suo ammontare, e non sottoposta a condizioni, è già di per sé un titolo che può essere speso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in compensazione nella procedura di cui all’art. 35-ter Ord. pen. L’esistenza di una tale condanna può essere dimostrata nel procedimento ex art. 35-ter Ord. pen attraverso la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero, atteso che si tratta di un provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna, e che dà conto anche RAGIONE_SOCIALEe sopravvenienze, quali eventuali ordinanze di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE continuazione.
2.2. L’ordine di esecuzione contiene, in definitiva, la posizione giuridica attuale del condannato, in conformità, d’altronde, alla giurisprudenza civile di questa Corte che ha già ritenuto, in una procedura proprio di cui all’art. 35-ter, che per provare il controcredito RAGIONE_SOCIALEo Stato sia sufficiente la “tempestiva produzione RAGIONE_SOCIALE posizione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘intimato” (Sez. 3, n. 2350 del 29/01/2019, Rv. 652480). A differenza di quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, pertanto, l’iscrizione a ruolo e la sentenza di pagamento non servono a provare l’esistenza di un credito certo, perché sono soltanto atti RAGIONE_SOCIALE procedura di esecuzione coattiva di tale credito, che è una procedura meramente eventuale, che presuppone l’inadempimento spontaneo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagamento e che comunque non incide sull’attuale esistenza del credito esigibile. Per le stesse ragioni deve pure escludersi che l’avvenuto riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo da parte del magistrato di sorveglianza in favore del detenuto non costituisce un credito, poiché essendo certo il suo ammontare anche esso può essere oggetto di compensazione.
2.3. Parimenti non può essere attribuita rilevanza decisiva all’ulteriore argomento utilizzato dal Tribunale di sorveglianza per escludere la compensazione, ovvero che la pena pecuniaria potrebbe essere convertita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 660 cod. proc. pen., perché tale conversione non risulta essere stata disposta e non può essere introdotta in giudizio in modo meramente ipotetico e congetturale.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio, in cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna valuterà, in base ai principi di diritto enunciati, se esista nel caso in esame un controcredito attuale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria inflitta a NOME COGNOME ed a quanto lo stesso esattamente ammonti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2026.