Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39998 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39998 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASTELFIDARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
sentiti i difensori:
AVV_NOTAIO chiede l’annullamento della sentenza impugnata per vizio di motivazione.
AVV_NOTAIO chiede l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 03/03/2025, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma del pronuncia del primo giudice in punto di trattamento sanzioNOMErio, ha concesso all’imputato beneficio della non menzione della condanna, e confermato nel resto la condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME alla pena di anni uno di reclusione e alle pene accessorie, sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all’art. 10 quater, comma secondo, D.Ig n.74 del 2000, in quanto, il COGNOME, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, non aveva versato le somme dovute, utilizzando in compensazione credit inesistenti.
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato COGNOME NOME deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione del sentenza impugnata in relazione all’art. 131 bis cod. pen e all’art. 13, comma 3, del d. 74/2000, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal D.L. 87/2024, non avendo la Corte territoria valutato la condotta dell’imputato successiva al fatto di reato, consistente nell’adempimento integrale del debito tributario. Evidenzia di aver ripagato interamente l’importo port compensazione già prima della richiesta di rinvio a giudizio e prima dell’apertura del dibattime e di aver prodotto, nel corso del dibattimento, la prova dell’avvenuto integrale pagament comprensivo di sanzioni ed interessi mediante deposito dei modelli F24 del 31/08/2020. Anche la funzionaria dell’RAGIONE_SOCIALE, sentita come teste, ha riferito lo spontaneo pagame integrale e la conseguente archiviazione della posizione. Evidenzia, pertanto, che a seguito del riforma introdotta dalla legge n. 150 dal 2002 che ha modificato l’art. 131 bis cod. pen., il g di merito è tenuto a valutare il comportamento successivo all’illecito anche per reati commes prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica e a riconoscere rilevanza alle condo susseguenti al reato.
Peraltro, più recentemente, l’art. 13 del D.Igs. n. 74 del 2000 è stato novellato dal dec legislativo n. 87 del 2020, il quale ha inserito il comma 3 ter in forza del quale, ai f causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., deve valutare in modo prevalente alcuni indici, tra cui si annovera l’adempimento integra dell’obbligo di pagamento, anche con un piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria. Trattasi di norma speciale che era già vigente al momento della decisione.
La Corte territoriale, erroneamente, ha invece dato rilevanza unicamente all’entità d credito che sarebbe stato posto in compensazione, senza minimamente tenere conto dell’integrale versamento della somma comprensiva di sanzioni e interessi.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 l motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui sol comporta l’applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.
Si osserva che la richiesta di applicazione del comma 3 ter dell’art. 13 del D.Igs. n del 2000, introdotto con il decreto legislativo n. 87 del 2020, nel testo vigente al mom della decisione, non è stata dedotta in appello né con una memoria difensiva successiva alla presentazione dei motivi di appello, né nelle conclusioni. Risulta infatti dal verbale di ud e4 t. del 03/03/2025 1’H difensore del ricorrente si è riportato ai motivi di ricorso for antecedentemente all’entrata in vigore della suddetta norma senza fare alcun cenno alla invocata applicazione della nuova disposizione, in forza dell a gual , ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., il giudice dev in modo prevalente alcuni indici, tra cui l’adempimento integrale dell’obbligo di pagamento.
La questione in disamina non è stata quindi devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado ma formulata per la prima volta in sede di legittimità. Quest’ultima è perta inammissibile, a norma dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Il ricorso GLYPH deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assen di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 19 novembre 2025
Il consigliere estenso e
Il Presidente